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Numero d'incarto:
15.1996.00005
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00005
Lugano
18 giugno 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 11 gennaio 1996
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’esecuzione n. __________
promossa contro la reclamante dalla
in tema di avviso di ricezione della domanda di
vendita;
richiamato il decreto presidenziale 15 gennaio 1996 di
non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni: - 23 gennaio 1996 della __________
- 12 e 26
gennaio 1996 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 29 aprile/7 giugno 1993 dell’UEF
di Locarno la __________ (in seguito__________) ha escusso __________ per
l’incasso di Fr. 42’067.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito:
“Contributi condominiali 1988/89/90 relativi agli stabili __________ ”.
L’opposizione
interposta al PE è stata respinta in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Campagna
con sentenza 8 giugno 1994, confermata dapprima dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino con pronunciato 13/23
gennaio 1995 e poi dal Tribunale federale con dispositivo intimato il 28 aprile
1995.
B. Il 19 luglio 1994 la creditrice ha presentato la
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ritenuto che l’escussa non ha chiesto
il conferimento dell’effetto sospensivo all’appello 21 giugno 1994 e che non ha
presentato alcuna azione di disconoscimento del debito.
Il
16 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha pignorato le PPP n. __________ del fondo
base part. n. __________ di __________.
C. Il 22 dicembre 1995 la creditrice ha quindi presentato
la domanda di vendita. Il 2 gennaio 1996 l’UEF di Locarno ha trasmesso alla
reclamante l’avviso di ricezione della domanda di vendita.
D. Con tempestivo reclamo 11 gennaio 1996 __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità
dell’avviso di ricezione della domanda di vendita, atteso che:
-
”già
in sede di rigetto dell’opposizione l’escussa aveva sollevato l’eccezione della
legittimità della procedura esecutiva, in quanto nessuna formale decisione dei
condomini era stata presa al riguardo e ancor meno era stato dato un formale
incarico all’__________ di __________ di fungere da amministratrice,
rispettivamente di dare mandato all’avv. __________ di stare in lite”;
-
”in
via preliminare l’UEF doveva quindi chiedere all’amministratrice,
rispettivamente al patrocinatore che legittimassero il loro agire attraverso
una formale decisione dei condomini. Ciò che manifestamente non è avvenuto”;
-
”contro
l’illegale agire degli istanti, la reclamante ha inoltrato una petizione alla
Pretura di Locarno-Campagna atta a stabilire più di una irregolarità nelle
varie procedure pendenti”;
-
”la
pratica era però stata sospesa per tentare un accomodamento. Chiedere ora
addirittura la realizzazione forzata contravviene alle più elementari norme
sulla buona fede processuale”;
-
”simile
agire ci obbliga -per prima cosa- a riattivare la procedura giudiziaria n.
__________ e -in secondo luogo- a predisporre una causa di risarcimento danni”.
E. Con osservazioni 12 gennaio 1996 l’UEF di Locarno ha
asseverato che la domanda di vendita “fa seguito al verbale di pignoramento 16
maggio 1995, cresciuto in giudicato”.
Considerato
in diritto:
-
__________ ha postulato la declaratoria di nullità dell’avviso
di ricezione della domanda di vendita del 2 gennaio 1996, asseverando
sostanzialmente che la procedura esecutiva non sarebbe legittima perché
“nessuna formale decisione dei condomini era stata presa al riguardo e ancor
meno era stato dato un formale incarico all’__________ di __________ di fungere
da amministratrice, rispettivamente di dare mandato all’avv. __________ di
stare in lite”.
-
Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di
tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m.
1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 151 e s.):
a) il
debitore ritiri l’opposizione;
b) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’oppo-sizione;
c) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il
debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF
o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da
provvisorio diviene definitivo;
d) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di ricono-scimento del credito ex art.
79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo
dell’opposizione.
-
Con sentenza 8 giugno 1994, confermata dapprima dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino
con pronunciato 13/23 gennaio 1995 e poi dal Tribunale federale con dispositivo
intimato il 28 aprile 1995, il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza
formulata il 22 marzo 1994 dalla __________, rigettando l’opposizione
interposta da __________ al PE n. __________. L’UEF di Locarno si è quindi
determinato correttamente: infatti, rigettata l’opposizione interposta
dall’escussa, la procedura esecutiva deve continuare, ricevuta domanda in tal
senso da parte della creditrice (art. 116 LEF), con l’avviso di ricezione della
domanda di vendita (art. 120 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita
(art. 122 cpv. 1 LEF). Non è compito dell’UE e dell’Autorità di vigilanza
accertare la conformità al diritto della sentenza di rigetto dell’opposizione,
dovendosi limitare le autorità esecutive a stabilire se essa è titolo
legittimante la prosecuzione dell’esecuzione.
-
Asserendo che la procedura esecutiva non sarebbe
legittima perché “nessuna formale decisione dei condomini era stata presa al
riguardo e ancor meno era stato dato un formale incarico all’__________ di
__________ di fungere da amministratrice, rispettivamente di dare mandato
all’avv. __________ di stare in lite”, la reclamante allega poi questioni di
merito che sfuggono al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza.
L’escussa poteva e doveva far ritualmente valere siffatte allegazioni nella
procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via
ordinaria con l’azione di disconoscimento del debito.
-
La reclamante è comunque resa attenta che non subirà
alcun pregiudizio irreparabile, atteso che potrà far capo, se del caso e dopo
aver pagato l’importo in esecuzione, all’istituto della ripetizione
dell’indebito ex art. 86 LEF, ovviamente nell’ipotesi ancor tutta da verificare
che ne ricorrano i presupposti.
-
Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________ va
pertanto respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi
motivi
richiamati
gli art. 79, 83 cpv. 2, 86, 116, 120 e 122 cpv.1 LEF
pronuncia:
-
Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________, è
respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
3.Intimazione a:______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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