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15.1995.245 ΓÇó Public auction ordered for debtor’s partnership interest
15.1995.245Outro Tribunal15 de jan. de 1996Granted
The Lugano debt enforcement office requested a determination of the method for realizing the debtor’s interest in a simple partnership. After unsuccessful conciliation and no effective proposal from the debtor, the supervisory chamber considered public auction appropriate. It therefore ordered realization by public auction of the debtor’s interest in the partnership, in the enforcement files identified by the office.
Art. 132 SchKG; Art. 9 and 10 of the Federal Tribunal Regulation on the realization of rights in co-ownership and joint ownership; realization of a seized interest in a simple partnership. Where conciliation fails and the debtor does not propose an effective alternative within the deadline, the supervisory authority may order realization by public auction if this appears appropriate in the circumstances (consid. implicit). The auction concerns the debtor’s share as such and is ordered upon request of the enforcement office for the benefit of the creditors in the relevant enforcement proceedings.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.245
Data decisione, Autorità: 15.01.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00245
Lugano 15 gennaio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 19 dicembre dell'UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
contro
nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano promosse dai vari creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di cui ai gruppi richiamati;
preso atto che il 20 novembre 1995 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 1° dicembre 1995;
rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall'UE di Lugano con provvedimento 6 dicembre 1995 non ha sortito effetto alcuno, essendo pervenuto il solo scritto interlocutorio 18 dicembre 1995 dell'avv. __________, patrocinatore dell'escusso __________, da cui emerge che non si può far "altro che ipotizzare una cessione a favore dei creditori della quota parte di sua spettanza nell'ambito della proprietà comune (società semplice) di cui trattasi";
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,
PRONUNCIA:
È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nella società semplice composta dei soci __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni - di cui ai gruppi n. __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano - promosse dai vari creditori ivi partitamente indicati.
Intimazione all’UEF di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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