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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.240
Data decisione, Autorità:
14.12.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00240
Lugano
14
dicembre 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 20 novembre 1995 di
contro l’operato dell’UEF di Bellinzona in
materia di sospensione delle esecuzioni a tempo determinato per grave malattia
del debitore ex art. 61 LEF;
viste le osservazioni 7 dicembre 1995 dell’UEF di
Bellinzona;
considerato
in
fatto e in diritto
che
il 10 maggio 1995 e il 7 giugno 1995 l'UEF di Bellinzona ha sospeso le
esecuzioni contro __________ ex art. 61 LEF fino al 31 agosto 1995;
che
il 15 settembre 1995 __________ ha chiesto un'ulteriore proroga sulla base del
certificato medico 20 settembre 1995 del __________, prodotto successivamente,
attestante che "il paziente ripresenta degli importanti disturbi psichici
e necessiterebbe quindi di ulteriori terapie ambulatoriali" e che non va
esclusa "l'eventualità di un'ulteriore cura stazionaria in ambiente
psichiatrico nel caso in cui vi fosse un ulteriore acuirsi dei disturbi";
che
con telescritto 18 settembre 1995, accompagnante il pregresso certificato
medico, il __________ ha reso noto all'UEF che il paziente ha richiesto
"in modo perentorio una pronta evasione della sua causa dichiarandosi
pronto a menare le mani nel caso in cui non si fosse dato seguito alla
sua richiesta";
che
la domanda di proroga è stata respinta dall'UEF di Bellinzona con provvedimento
14 novembre 1995, atteso che:
-
l'art.
61 LEF va applicato in modo restrittivo;
-
la
grave malattia deve privare il debitore del suo guadagno, ciò che non è il caso
per il reclamante al beneficio della pensione;
-
l'UEF
ha già concesso a __________ due sospensioni per "aiutarlo a sistemare le
sue pratiche";
-
il
reclamante è curato ambulatoriamente e non si può quindi parlare di grave
malattia;
che
__________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo
d'esecuzione, asseverando in sostanza che "non vi è dubbio che sia ormai
affetto da una grave malattia permanente causatami dai miei creditori, dall'__________,
dalla __________ e dalla __________, colpevoli di soprusi legali e abusi
psichiatrici nei miei confronti";
che
il reclamante ha postulato un'ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 1995,
ritenuto che "i creditori e le Autorità in causa si impegnano a concludere
entro il 31 dicembre 1995 un atto di transazione con il sig. __________ in base
alle annesse proposte";
che
l'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del gravame con il contestuale
invito al reclamante a moderare i termini con cui suole adire le autorità;
che
ex art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli
la sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato;
che
la norma, di chiare connotazioni sociali, intende consentire a chi, per grave
malattia, non è in grado di lavorare e quindi è impossibilitato - per fatto a
lui non imputabile - a conseguire un reddito da lavoro di recuperare le energie
necessarie per reinserirsi nel ciclo produttivo, a tutto vantaggio non solo
dell'interessato ma anche dei suoi creditori;
che
l'art. 61 LEF è norma d'eccezione e va interpreto in senso restrittivo (DTF 105
III 104-105 cons.3 e rif. ivi; BlSchK 1986 p.182-183 cons.2; Kurt Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §11 m.39; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 95-96 n.5; Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911,
n.1 ad art. 61 LEF, p.131-132);
che
il reddito di __________ oggetto di pignoramento è reddito da pensione e non da
lavoro;
che
pertanto le affezioni di cui soffre non hanno in linea di principio incidenza
sul reddito pignorabile;
che
l’UEF di Bellinzona si è correttamente determinato nel provvedimento qui
impugnato;
che
la sola censura ipotizzabile potrebbe semmai essere quella di eccessiva
clemenza nel concedere le pregresse due sospensioni, per le quali va comunque
dato atto all'UEF di Bellinzona di essersi determinato con ragionevole benevolenza
nei confronti del reclamante che, lungi dal comprenderne il tenore
esclusivamente umanitario, persevera nel ritenere che le autorità di ogni
ordine e grado congiurino contro di lui;
che
il reclamante è diffidato ad evitare termini sconvenienti - quali le asserzioni,
prive di qualsivoglia supporto probatorio, secondo cui varie autorità sarebbero
"colpevoli di soprusi legali e abusi psichiatrici" nei suoi confronti
per il solo fatto di dare pratica attuazione alla procedura esecutiva - con la
comminatoria dell'art. 7 cpv.6 LPR ove reiterasse;
che
il gravame costituisce in tutta evidenza procedimento temerario ex art. 16
cpv.2 LPR e legittimerebbe in linea di principio la misura sanzionatoria del
carico delle spese;
che
si prescinde, per questa volta, dall'addossare a __________ le spese processuali
ipotizzate all'art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto che siffatta clemenza non potrà più
essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
richiamato
l'art. 61 LEF,
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 20 novembre 1995 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________;
UEF
di Bellinzona, Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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