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Numero d'incarto:
15.1995.211
Data decisione, Autorità:
16.08.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00211
Lugano
16
agosto 1996/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 2/5 ottobre 1995 del
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito delle esecuzioni n. __________,
__________, __________ e __________ (gruppo di pignoramento n. __________)
promosse dal reclamante medesimo (es. n. __________) e da
(es. n. __________)
(rappr. da __________
(es. n. __________
__________ (rappr.
da__________ __________)
(es. n. __________
contro
in tema di aggiudicazione di un credito in sede di
asta pubblica e di partecipazione al pignoramento;
viste le osservazioni 12 ottobre 1995 dell’UE di
Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dal
dott. __________ contro __________, il 23 novembre 1994 l’UE di Lugano ha
pignorato “il credito vantato dall’escusso, e non contestato, nei confronti
della società __________ ” di US $ 250’000.--.
B. Il 17 marzo 1995 il dott. __________ ha chiesto la
vendita del credito pignorato.
C. Il 3 maggio 1995 il credito è stato aggiudicato in
sede di pubblico incanto per Fr. 5.-- allo stesso __________
D. Con atto di pignoramento 4 maggio 1995, riferito al
gruppo di pignoramento n. __________, l’UE di Lugano ha pignorato -nelle
esecuzioni promosse dalla __________ (es. __________) e dalla __________ (es.
n. __________)- presso __________ di __________ “il conto n. __________,
intestato all’escusso __________ con un saldo al 31 dicembre 1994 di Fr.
43’527.15”.
E. Il 24 maggio 1995 l’UE ha iscritto, visto l’esito
dell’incanto del 3 maggio 1995, il credito del reclamante nell’atto di
pignoramento del 4 maggio 1995.
F. Con decreto 30 maggio 1995 (sequestro n. __________ la
Segretaria assessore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza dello
__________ presso __________ succursale di __________ “tutti gli averi, somme,
titoli, crediti, valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi,
relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza, comunque nulla
escluso intestati al debitore (__________) oppure anche a terzi nella misura in
cui la banca destinataria del presente decreto sappia trattasi di beni di
proprietà del debitore anche se a lui non intestati; in particolare il conto n.
__________ Il tutto fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione” di
Fr. 48’176.50.
G. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso
__________ il 30 maggio 1995.
H. Con provvedimento 23 giugno 1995 l’UE ha stabilito che
lo __________, quale creditore sequestrante, partecipa in via provvisoria al
pignoramento di cui al gruppo n. __________. Il 26 giugno 1995 l’UE ha
comunicato siffatto provvedimento alle parti.
I. Con scritti 20 maggio 1995 e 21 luglio 1995 il dott.
__________ ha chiesto all’UE di Lugano di trasmettergli “la lettera di credito”
risp. la cartavalore (“Wertschrift”) che egli avrebbe acquistato all’asta del 3
maggio 1995. Nello scritto del 21 luglio 1995 il reclamante si è inoltre
lamentato della partecipazione __________ al pignoramento (“Ich glaube kaum, dass
man abwarten kann, bis der Staat alles Geld bekommen hat. Beim Zeitpunkt der Pfändung
waren nur diese drei Schuldner auf Ihrer Liste und das ist rechtlich bindend”).
Il
6 settembre 1995 l’UE ha comunicato al reclamante che mai “si è fatto
riferimento a titoli, effetti cambiari o altro in possesso del debitore” e che
la partecipazione dello __________ al pignoramento “risponde alle disposizioni
di legge che prevedono un termine di trenta giorni entro il quale altri
creditori possono aggiungersi a quelli già beneficiari”.
L. Il 18 agosto 1995 __________ ha ritirato l’opposizione
interposta al PE n. __________, emesso dall’UE di Lugano a convalida del
sequestro n. __________
M. Il 1. settembre 1995 lo __________ ha chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione e l’8 settembre 1995 l’UE di Lugano ha iscritto in
via definitiva nel verbale di pignoramento il credito dello Stato, dandone
comunicazione agli interessati il 25 settembre 1995.
N. Con reclamo 2/5 ottobre 1995 il dott. __________ ha
chiesto lo stralcio del credito dello __________ dal verbale di pignoramento
del 4 maggio 1995 e la consegna della “lettera di credito” di US $ 250’000.--
che gli avrebbe acquistato all’asta del 3 maggio 1995 o il versamento
dell’importo corrispondente, atteso che:
-
“il
23 giugno 1995 l’UE ha iniziato l’atto di pignoramento e l’ha chiuso il 22
luglio 1995”;
-
“la
domanda di pignoramento dell’Ufficio di esazione e condoni però è stata fatta
solo il 4 settembre 1995, quindi troppo tardi”;
-
“il
3 maggio 1995 il signor __________ dell’UE ha comperato per noi all’incanto una
lettera di credito di US $ 250’000.-- della Società __________ (...) finora non
siamo in possesso di questa lettera di credito”.
O. Con osservazioni 12 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha
postulato la reiezione del gravame per tardività.
A
mente dell’ufficio il reclamo sarebbe tardivo perché “l’atto di pignoramento
con la partecipazione al gr. 32973” dello __________ sarebbe stato spedito a
tutte le parti il 23 giugno 1995.
Considerato
in
diritto:
-
Il dott. __________ si aggrava contro la
partecipazione dello __________ al pignoramento presso __________ del conto n.
__________ Il reclamante censura pure che l’UE di Lugano non gli avrebbe
consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3 maggio 1995.
-
Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di
vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento.
Il
26 giugno 1995 l’UE di Lugano ha comunicato al dott. __________ il
provvedimento 23 giugno 1995 con il quale ha deciso che lo Stato del Cantone
Ticino, quale creditore sequestrante, partecipa in via provvisoria al
pignoramento del 4 maggio 1995.
Con
siffatto provvedimento l’Ufficio ha notificato al reclamante la propria
decisione di porre al beneficio del pignoramento anche lo Stato, nell’ipotesi
che la procedura esecutiva promossa a convalida del sequestro fosse sfociata in
un precetto esecutivo cresciuto in giudicato.
L’atto
impugnato dell’8 settembre 1995 con il quale l’UE ha iscritto in via definitiva
nel verbale di pignoramento il credito dello Stato del Cantone Ticino quindi
altro non è che una semplice conferma di pregressa disposizione: impugnabile
mediante reclamo all'Autorità di vigilanza era infatti unicamente il
provvedimento del 23 giugno 1995. Il gravame del 2/5 ottobre 1995, in quanto
rivolto contro la decisione dell’8 settembre 1995, risulta pertanto
irrimediabilmente tardivo.
3.a) Il reclamante censura pure il fatto che l’UE di Lugano
non gli avrebbe consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3
maggio 1995.
b) Nell’esecuzione n. __________, promossa da __________
contro __________, il 23 novembre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato “il credito
vantato dall’escusso, e non contestato, nei confronti della società __________”
di USA $ 250’000.--. L’UE ha trasmesso il verbale di pignoramento agli
interessati il 29 novembre 1994.
Nell’avviso
d’incanto del 24 aprile 1995 e nel verbale d’incanto del 3 maggio 1995 l’UE ha
indicato quale bene da vendere il “credito di US $ 250’000.-- vantato
dall’escusso nei confronti della __________”.
All’incanto
del 3 maggio 1995 “il credito messo all’asta” è stato aggiudicato al __________.
Il 29 maggio 1995 l’UE ha spedito il verbale d’incanto agli interessati.
A
differenza di quanto preteso dal reclamante, il credito dell’escusso contro
terzi acquistato dal dott. __________ all’incanto del 3 maggio 1995 non è
incorporato in una “lettera di credito”: l’Ufficio infatti -come a perfetta
conoscenza dell’aggiudicatario che, quale creditore procedente, ha ricevuto
dall’UE di Lugano tutti gli atti esecutivi relativi al pignoramento e alla
vendita del noto credito- in nessuno dei citati atti esecutivi ha fatto
riferimento a dichiarazioni, titoli, effetti cambiari o altro in possesso del
debitore e attestanti il presunto credito contro __________. Neppure dopo
l’incanto l’UE ha ricevuto da __________ della documentazione inerente al
credito venduto all’incanto del 3 maggio 1995 (cfr. scritto 6 settembre 1995
trasmesso dall’UE di Lugano al dott. . Ne consegue che l’operato dell’UE è
stato corretto e che il gravame deve essere respinto.
- Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in
quanto ricevibile, è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 17 cpv. 2 LEF
pronuncia
-
Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in
quanto ricevibile è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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