Complaint against bankruptcy warning dismissed for commercial register status

15.1995.181Outro Tribunal28 de set. de 1995Dismissed

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Resumo

The supervisory complaint challenged several bankruptcy warnings issued by the Locarno enforcement office. The complainant argued that he was not personally subject to bankruptcy enforcement because the business he managed had ceased operating and served only editorial purposes. The court held that supervisory review against a bankruptcy warning is limited to formal objections and jurisdictional issues. It found that the complainant was registered in the commercial register as proprietor of a sole proprietorship, which made him subject to ordinary bankruptcy enforcement for all debts, irrespective of any direct involvement in the underlying business. The complaint was therefore dismissed, with no costs or indemnity.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; complaint against service of bankruptcy warning and scope of supervisory review. A supervisory complaint is admissible against a bankruptcy warning only for formal defects or lack of bankruptcy jurisdiction; the merits of the underlying debt or the reasons for continuation of enforcement cannot be reviewed. A person entered in the commercial register as proprietor of a commercial sole proprietorship is subject to ordinary bankruptcy enforcement for all debts. Enforcement authorities do not examine the substantive correctness of the commercial register entry; the entry suffices, even for claims unrelated to the business. Costs and compensation may be waived under the applicable fee rules.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.181

Data decisione, Autorità: 28.09.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00181

Lugano 28 settembre 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 11 agosto 1995 di


Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 28 luglio 1995 in diverse procedure esecutive promosse contro il reclamante da


(esec. N. __________) patr. dall'avv. __________


(esec. n. __________) patr. dall’avv. __________


(esec. n. __________) patr. dall’avv. __________


(esec. n. __________) patr. dallo __________


(esec. n. __________) patr. dall’avv. __________


(esec. n. __________) patr. dall’avv. __________


(esec. n. __________)


(esec. n. __________);

viste le osservazioni: - 24 agosto 1995 della


  • 19 settembre 1995 dell’UEF di Locarno;

rilevato che con decreto presidenziale 16 agosto 1995 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti,

considerato

in fatto:

A. Diversi creditori procedono contro __________ in via esecutiva per l’incasso dei loro crediti oltre interessi e accessori.

Non avendo l’escusso in alcune procedure interposto opposizione, rispettivamente le opposizioni essendo state rigettate, su domanda di prosecuzione delle esecuzioni da parte dei creditori, l’UEF di Locarno ha emesso il 28 luglio 1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificate all’escusso il 3 risp. il 7 risp. il 9 agosto 1995.

B. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che la ditta , di cui era amministratore, da tempo non svolge più nessuna attività. Essa serviva unicamente ad assicurare la parte redazionale del “ ”, di cui era direttore responsabile. Dal 1. ottobre 1994 la testata è diretta e amministrata direttamente dall’editore __________. Il reclamante non si ritiene pertanto persona giuridica e di conseguenza non soggetto alla procedura di fallimento.

C. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

a) Ex art. 39 cpv. 1 n. 1 CO l’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come "esecuzione ordinaria di fallimento" (art. 159 a 174) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in qualità di titolare di una ditta commerciale (art. 865 cpv. 2 e 4 CO).

Le autorità di esecuzione non devono esaminare se le iscrizioni o le cancellazioni a registro di commercio siano giustificate o meno. Le persone fisiche elencate all’art. 39 LEF soggiacciono all’esecuzione in via di fallimento per tutti i loro crediti, compresi quelli che non risultano dai loro rapporti d’affari ( cfr. DTF 120 III 4 cons. 4 e 5).

b) Il reclamante risulta iscritto al Registro di commercio di Lugano quale titolare della ditta individuale __________ di __________ con sede a __________. Di conseguenza, indipendentemente da una sua diretta partecipazione all’attività della __________, il reclamante quale titolare della citata società è sottoposto all’esecuzione in via di fallimento, anche per crediti non risultanti da rapporti d’affari della __________ medesima.

  1. Il reclamo 11 agosto 1995 di __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 39 cpv. 1 n. 1 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia

  1. Il reclamo 11 agosto 1995 di __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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