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Numero d'incarto:
15.1995.130
Data decisione, Autorità:
28.09.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00130
Lugano
28 settembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 8 giugno 1995 di
patr. da: avv. __________
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento 23 maggio 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
reclamante da
viste le
osservazioni: - 21 giugno 1995 della __________
23 giugno 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto
A. La
__________ procede contro la __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr.
12’182.-- oltre interessi e accessori.
Avendo
l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con
decisione 5 febbraio 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione della __________. Con
sentenza 11 aprile 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha
stralciato dai ruoli la causa di disconoscimento del debito promossa dalla
__________ con petizione 26 febbraio 1993. Con attestazione 16 maggio 1995
della Cancelleria della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, questa
sentenza è stata dichiarata definitiva.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di
Lugano ha emesso il 23 maggio 1995 la comminatoria di fallimento che è stata
notificata all’escussa il 1. giugno 1995.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravata la __________, argomentando che la creditrice ha per atti concludenti
rinunciato a continuare l’esecuzione, non avendo nella causa di inesistenza
del debito presentato l’allegato di risposta. Subordinatamente la __________ ha
rilevato che il termine per proseguire l’esecuzione è perento, il termine
decorrendo dall’inazione del creditore, ovvero dalla mancata presentazione
della risposta.
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di
Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto
- Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre
Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria
di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
di rigetto provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è
ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
a)
Ex
art. 83 cpv. 2 e 3 LEF il debitore, entro dieci giorni dal rigetto
dell’opposizione, può chiedere con la procedura ordinaria che il giudice del
luogo dell’esecuzione dichiari l’inesistenza del debito. Se il debitore omette
di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione
diventa definitivo.
b)
Proceduralmente
l’azione d’inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in
quanto, il rigetto dell’opposizione dapprima pronunciato solo in via
provvisoria, esplica tutto i sui effetti, allorquando il debitore omette
d’inoltrare l’azione d’inesistenza, oppure quando l’azione viene respinta o
stralciata dai ruoli (cfr. 113 III 86; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 19 m. 62 p. 145).
c)
In
casu il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, in applicazione dell’art.
351 cpv. 2 CPC ha stralciato con decisione 11 aprile 1995 la causa di
inesistenza del debito, non avendo nel corso di due anni consecutivi nessuna
delle parti compiuto alcun atto processuale. Dall’attestazione della
Cancelleria della Pretura risulta che la decisione di stralcio non è stata
impugnata. Pertanto la sentenza di rigetto dell’opposizione 5 febbraio 1993 è
divenuta definitva e poteva esplicare i suoi effetti, permettendo alla
creditrice di chiedere l’emissione della comminatoria di fallimento in oggetto.
Questa è stata chiesta tempestivamente, in quanto, contrariamente alle
argomentazioni della reclamante, il termine per chiederne l’emissione ha
ripreso a decorrere solo dallo stralcio dell’azione di disconoscimento.
- Il
reclamo della __________ va pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 83 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
Il
reclamo 8 giugno 1995 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
quale
Autorità di vigilanza
Il
Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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