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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.114
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00114
Lugano
7 agosto 1995/B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 27 aprile 1995 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento della comminatoria
di fallimento 20 febbraio/7 aprile 1995 emessa nell’esecuzione n. __________
promossa contro il reclamante da
viste
le osservazioni:
4 maggio 1995 della __________
4 maggio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto
A. La
__________ procede contro __________ l’incasso di Fr. 12’044.50 oltre interessi
e spese.
Avendo
l’escusso ritirato l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Bellinzona, la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. Il 20
febbraio 1995 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento n.
__________, notificata all’escusso il 7 aprile 1995.
B. Contro
siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la __________
avrebbe ritirato l’esecuzione n. __________ il 28 luglio 1994.
C. Delle
osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
1.a) Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento
b) Ex
art. 56 n. 3 LEF non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, e
cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la Festa
federale ed il Natale.
c) Ex
art. 63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei
termini; ma se i termini vengono a scadere durante quelle, saranno prorogati
sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime.
-
La
comminatoria di fallimento è stata notificata al reclamante venerdì 7 aprile
-
Il termine di reclamo, venendo a scadere durante le ferie esecutive di
Pasqua, che decorrevano da domenica 9 aprile a domenica 23 aprile 1995, era
prorogato sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ossia fino a
mercoledì 26 aprile 1995. Il reclamo di __________, datato 27 aprile 1995 e
spedito lo stesso giorno, è di conseguenza tardivo.
-
In
via abbondanziale va osservato che la comminatoria di fallimento in oggetto
n.__________ è stata correttamente emessa in proseguimento del PE n. __________
dell’UEF di Bellinzona in seguito alla dichiarazione di __________ di ritiro
dell’opposizione, datata 8 novembre 1994. Fosse stato tempestivo, il reclamo
sarebbe comunque stato respinto, l’UEF di Bellinzona essendosi determinato
correttamente. Il reclamante ha per certo equivocato, riferendosi
all’esecuzione n. __________ che non è qui oggetto d’esame.
-
Il
reclamo 27 aprile 1995 di __________ è quindi irricevibile per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF)
pronuncia
-
Il
reclamo 27 aprile 1995 di __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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