AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00184
Data decisione, Autorità:
05.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00184
Lugano
15 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 21 agosto 1995 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ in via ordinaria promossa contro il reclamante da
in
tema di luogo dell’esecuzione;
richiamato il decreto presidenziale 22 agosto 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 6 settembre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti:
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda d’esecuzione 3/5 luglio 1995 __________
__________ ha chiesto all’UE di Lugano di procedere in via esecutiva per Fr.
6’705’822.90 contro “__________, __________, __________ ”.
B. Il 3 agosto 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ __________ il PE in via ordinaria n. __________ intimandolo al
patrocinatore del reclamante, che vi ha interposto opposizione.
C. Con tempestivo reclamo 21 agosto 1995 __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del
PE, atteso che egli sarebbe “domiciliato a __________ __________, nel
__________, e non a __________ ”.
D. Con osservazioni 6 settembre 1995 l’UE di Lugano si è
opposto al gravame asseverando che “pur non essendo di fatto domiciliato a
__________, in base alla voluminosa documentazione presentata dalla debitrice,
si è ritenuto che il debitore abiti prevalentemente a __________ presso la
moglie”.
E. Dalla dichiarazione 17 agosto 1995 dell’Ufficio
controllo abitanti della Città di __________ (doc. C), risulta che l’escusso è
domiciliato a __________: l’abitazione in Via __________ a __________ viene
indicata quale abitazione secondaria.
Considerato:
in diritto
-
Il reclamante contesta la competenza territoriale
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano asserendo di essere domiciliato a
__________.
-
Ex art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso
al suo domicilio che per prassi costante coincide con il domicilio civile del
debitore ai sensi dell’art. 23 ss. CC (cfr. DTF 119 III 55). Determinante
è pertanto il luogo dove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente e che rappresenta il centro degli interessi dell’escusso (DTF
119 III 55 e rif. ivi; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
1993, § 10 m. 4-5 e rif. ivi; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 1993, p. 80-81; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, vol. I, § 11 n. 3 e rif. ivi; BlSchK
1988 p. 228). Decisivo è l’insieme delle circostanze personali
dell’interessato: il deposito dei documenti costituisce solo un indizio
dell’intenzione di stabilirsi durevolmente, il quale va apprezzato in modo
indipendente (DTF 119 III 56 e rif. ivi; Amonn, op. cit., § 10 m.
5).
-
Dalla documentazione acclusa dalla procedente alla
domanda d’esecuzione del 3/5 luglio 1995 risulta che:
-
il
13 dicembre 1993 l’escusso è stato “arrestato presso la sua abitazione di
__________, Via __________ ” e che in tale circostanza egli ha dichiarato agli
agenti di polizia che era da due mesi che attendeva, presso la sua abitazione,
il loro arrivo (rapporto di esecuzione e di arresto del 13 dicembre 1993 p. 1 e
2);
-
l’escusso
quando si è sposato, ossia il 30 marzo 1993 (cfr. certificato 17 agosto 1995
dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________), ha liberato la
camera che locava presso l’abitazione privata della famiglia __________ a
__________ e da allora quando si reca a __________ alloggia in una camera
d’albergo (cfr. “Erledigungsbericht” 13 dicembre 1993 della polizia cantonale
di __________
-
il
27 luglio 1994 dinanzi al Procuratore pubblico del Canton __________,
__________ ha dichiarato che abita in Via __________ e che avrebbe continuato
ad abitarvi (cfr. p. 29 del relativo verbale);
-
nella
procedura sfociata nella sentenza 10 maggio 1995 del Tribunale distrettuale di
__________ l’escusso ha sostenuto di essere domiciliato a __________, dove si
trova oramai da lungo tempo con la moglie, e che a __________ egli ha un domicilio
solo formale (cfr. sentenza citata p. 5).
Da
siffatta documentazione emerge che il centro degli interessi e delle relazioni
personali di __________ è __________. Il fatto che l’escusso abiti, perlomeno
dal 1993, prevalentemente a Lugano, dove risiede pure la moglie, non solo
appare come una manifestazione della sua intenzione di stabilirvisi
durevolmente, ma permette anche di affermare che questa circostanza sia
riconoscibile ai terzi (DTF 120 III 7 ss.). Ne consegue che al momento
dell’esecuzione in esame il domicilio di __________ __________ non era più
__________, dove non dispone peraltro di alcuna abitazione, bensì __________
- Il reclamo 21 agosto 1995 di __________ è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
46 LEF; 23 ss. CC
pronuncia:
-
Il reclamo 21 agosto 1995 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster