AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00174
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00174/00189
Lugano
9 febbraio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui reclami 2 agosto 1995 (inc. n. __________) e 16 agosto 1995 (inc. n.
__________) di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione d’un pegno
immobiliare n. __________ promosse dalla
contro
in materia di elenco oneri e di aggiudicazione;
richiamato il decreto presidenziale 4 agosto 1995 di
non concessione dell’effetto sospensivo al reclamo del 2 agosto 1995 (inc. n.
__________);
viste le osservazioni: - 28 agosto 1995 del
Comune
- 6
settembre 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________, __________ e __________ in via
di realizzazione di un pegno immobiliare del 17 ottobre 1991 __________
__________ (in seguito: __________) procede contro i debitori solidali
__________, __________ e ____________________ per Fr. 168’339.-- oltre
accessori.
Essa
menziona quale titolo di credito: “Credito in conto corrente di Fr. 160’000.--
concesso in data 10.10.90 e disdettato il 5.6.91 per il 16.7.91, garantito da:
cartella ipotecaria al portatore di Fr. 160’000.--, iscritta il 4.10.90 al doc.
__________ gravante in I grado il Fol. part. __________ RFD di __________, di
proprietà dei debitori (1/3 ciascuno)”.
Le
opposizioni interposte da __________ e da __________ __________ ai PE loro
intimati sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città
con sentenze 7 luglio 1992, cresciute in giudicato.
B. Il 24 agosto 1993 la creditrice ha presentato le
domande di vendita.
C. Con avviso d’incanto 2 agosto 1994 l’UEF di Locarno ha
fissato al 26 agosto 1994 il termine per l’insinuazione degli oneri fondiari,
all’8 settembre 1994 il deposito delle condizioni d’asta e al 7 ottobre 1994 la
data dell’incanto.
D. Il 7 settembre 1994 l’UEF ha allestito l’elenco oneri
intimandolo lo stesso giorno alle parti interessate.
E. Con scritto 23 settembre 1994 __________ ha tra
l’altro confermato all’Ufficio la ricezione dell’elenco oneri avvenuta il 12
settembre 1994, contestandone genericamente il contenuto.
F. Con reclamo 4 ottobre 1994 __________ e la moglie
__________ hanno postulato l’allestimento “di un nuovo capitolato d’oneri che
tenga conto” della rivendicazione di proprietà di __________. A mente dei
reclamanti nell’elenco oneri 7 settembre 1994 “la rivendicazione della moglie
signora __________, sulla parte di comproprietà (del marito) dell’immobile sito
nel __________, non è stata tenuta in debito conto”.
G. Con sentenza 7/23 marzo 1995 la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza ha dichiarato
irricevibile per tardività il reclamo di __________ e ha respinto il reclamo di
__________, ordinando all’UEF di Locarno di dar avvio alla procedura di
rivendicazione ex art. 106-109 LEF e di non procedere all’incanto fino ad
evasione di siffatta procedura.
H. Con provvedimento 25 aprile 1995 l’UEF ha assegnato a
__________ il termine di dieci giorni per promuovere l’azione di
rivendicazione, con comminatoria di rinuncia in caso di omissione.
I. Con nuovo avviso d’incanto 26 giugno 1995 l’UEF di
Locarno, ritenuto che __________ non ha iniziato alcuna causa di
rivendicazione, ha fissato al 17 luglio 1995 il deposito delle condizioni
d’asta e al 7 agosto 1995 la data dell’incanto, rilevando che l’elenco oneri
depositato l’8 settembre 1994 è cresciuto in giudicato.
L. Con reclamo 2 agosto 1995 (inc. n. __________)
__________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di
nullità di un non meglio precisato avviso di pignoramento contro il fratello
__________ e la modifica dell’elenco oneri, atteso che:
-
“__________
si è visto comunicare dall’UEF di Locarno il 6 giugno, ricevuto soltanto fine
luglio, in ragione di un cambiamento di indirizzo, l’avviso di pignoramento
concernente __________ debitore di Fr. 93’560.45 + int. e spese”;
-
“__________
è stato interamente pagato da sua sorella __________ e da __________ con Fr.
60’000.-- rappresentando il suo terzo il 12.10.1990, e che non è stato
possibile cancellare la sua quota parte nel registro fondiario a causa dei
decreti federali urgenti“;
-
“__________
non può essere pignorato su un bene che non possiede più da cinque anni”.
M. Il 7 agosto 1995, non essendo stato concesso effetto
sospensivo al reclamo 2 agosto 1995 (inc. n. __________), il fondo è stato
aggiudicato in sede di asta pubblica per Fr. 165’000.--.
N. Con reclamo 16 agosto 1995 (inc. n. __________)
__________ ha postulato, con le stesse argomentazioni esposte sub L, la
declaratoria di nullità dell’aggiudicazione del 7 agosto 1995, del noto avviso
di pignoramento contro il fratello __________ __________ e la modifica
dell’elenco oneri. Il reclamante assevera inoltre di non aver ricevuto l’elenco
oneri.
O. Con osservazioni 6 settembre 1995 l’UEF di Locarno ha
postulato, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la
declaratoria di tardività dei due gravami.
Considerato
in diritto:
-
I due reclami sono sostanzialmente diretti contro
provvedimenti dell’UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee e riguardanti le
medesime parti in causa: le cause inc. n. __________ e __________ possono quindi
essere congiunte ed evase con una sola sentenza.
-
Con i reclami in oggetto __________ si aggrava in
sostanza contro un presunto avviso di pignoramento concernente il fratello
__________, contro l’elenco oneri e contro l’aggiudica-zione in sede di asta
pubblica del mappale n. __________ di __________.
a) Per l’art. 17 cpv. 1 LEF è ammesso il reclamo
all’Autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell’Ufficio, sia che violi
le disposizioni della LEF sia che appaia non giustificato dalle circostanza.
b) I reclami di __________ presentano, in quanto rivolti
contro un presunto avviso di pignoramento contro il fratello __________
__________, connotazioni di non comune confusione. Il reclamante non dice
nell’ambito di quale esecuzione quale avviso di pignoramento contro il fratello
viene impugnato e, non producendo il reclamante la notifica ricevuta, non è
neppure possibile evincerlo in via interpretativa. Non potendo ovviamente
bastare il richiamo generico a un “avviso di pignoramento concernente
__________ debitore in Fr. 93’560.65 oltre interessi e spese”, i gravami, in
quanto diretti contro il non meglio precisato avviso di pignoramento contro
__________ __________, vanno dichiarati irricevibili per carenza del
presupposto dello specifico provvedimento impugnato.
-
Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art.
151 ss. LEF la realizzazione immobiliare si opera secondo le disposizioni degli
art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
a) Prima dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri
gravanti l’immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all’estratto
del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione
in via di realizzazione del pegno per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è
comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2
LEF).
b) A differenza di quanto preteso dal reclamante,
l’elenco oneri 7 settembre 1994, trasmesso lo stesso giorno agli interessati, è
stato notificato a __________, come da lui espressamente rilevato nello scritto
23 settembre 1994, il 12 settembre 1994. Il termine di dieci giorni ex art. 17
cpv. 2 LEF per presentare reclamo veniva dunque a scadere il 22 settembre 1994
(art. 31 cpv. 1 LEF). I reclami 2 agosto 1995 e 16 agosto 1995 in quanto
rivolti contro l’elenco oneri risultano pertanto ampiamente intempestivi, come
già lo era del resto il reclamo 4 ottobre 1994 (inc. n. __________) evaso con pronunciato
7/23 marzo 1995 da questa Camera.
a) L’avviso d’incanto è pubblicato almeno un mese prima (art.
138 cpv. 1 LEF) e deve contenere tra l’altro (cfr. art. 138 cpv. 2 n. 1 LEF) il
luogo, il giorno e l’ora dell’incanto.
Per
l’art. 139 LEF copia del bando è notificata al creditore, al debitore, ed
eventualmente al terzo proprietario dell’immobile, come pure ad ogni altro
interessato iscritto nei libri pubblici, nell’ipotesi che abbiano un domicilio
conosciuto od un rappresentante (cfr. anche art. 30 cpv. 2 RFF, applicabile
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 102 RFF).
Oltre
alle indicazioni previste all’art. 138 LEF, il bando menzionerà il nome e il
domicilio del debitore e designerà esattamente il fondo da realizzare ed il suo
valore di stima (art. 29 cpv. 1 RFF).
Per
l’art. 30 cpv. 1 RFF “subito dopo la pubblicazione dell’incanto, l’ufficio
spedirà gli avvisi speciali previsti dall’art. 139 LEF.
b) Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha provveduto a
pubblicare l’avviso d’incanto sul FUC (n. 51 del 27 giugno 1995 e n. 54 del 7
luglio 1995) e lo ha notificarlo a tutti gli interessati, tra cui il reclamante
(art. 139 LEF; 30 cpv. 1 e 2 RFF).
Avendo
l’UEF di Locarno ossequiato i prescritti procedurali di cui ai combinati art.
138 cpv. 1 LEF, 139 LEF e 30 cpv. 1 e 2 RFF ne consegue la reiezione del
gravame e la validità dell’aggiudicazione del 7 agosto 1995, avvenuta sulla
base delle condizioni d’asta, rimaste inimpugnate, e del pregresso elenco oneri
cresciuto in giudicato.
a) Il fondo posto in esecuzione è iscritto a Registro
fondiario quale comproprietà per 1/3 ciascuno di __________, __________ e
__________. rivendica in sostanza, sulla scorta della convenzione 12 ottobre
1990, di essere comproprietario anche della quota di un terzo del fondo
iscritta a nome di __________.
b) L’affermazione è chiaramente in contrasto con i
pubblici registri e documenti da cui risulta in termini inequivocabili che
__________ è comproprietario in ragione di un terzo del mappale n. __________
di __________: per l’art. 9 cpv. 1 CC siffatti riscontri pubblici fanno piena
prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro
contenuto.
L’affermazione
di segno contrario del reclamante è restata allo stadio di puro parlato senza
supporto probatorio alcuno, atteso che la convenzione 12 ottobre 1990 prodotta
dal reclamante a sostegno della sua tesi è nulla per carenza dei requisiti
d’ordine formale (cfr. art. 216 CO).
- Il reclamo 2 agosto 1995 (inc. n. __________) e il
reclamo 16 agosto 1995 (inc. n. __________) di __________, in quanto ricevibili,
sono dunque respinti.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 TarLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 17 cpv. 1 e 2, 31 cpv. 1, 133-143 bis, 138, 139, 140, 151 ss., 156
LEF; 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 e 2, 102 RFF; 9 cpv. 1 CC; 216 CO
pronuncia
- Il reclamo 2 agosto 1995 (inc. n. __________) di
__________ __________, in quanto ricevibile è respinto.
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 16 agosto 1995 (inc. n. __________) di
__________ __________, in quanto ricevibile è respinto.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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