AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00117
Data decisione, Autorità:
14.12.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00117
Lugano
14 dicembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 maggio 1995 della
patr. dallo st. leg.
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nell’esecuzione n.
__________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare promossa dalla
contro
i debitori solidali
e
__________ ora d’ignota dimora
con
__________ quale proprietaria del pegno
in materia di condizioni d’asta;
viste le osservazioni: - 11 agosto 1995 della
-
18 agosto
1995 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
-
5 maggio
e 23 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ promossa da __________ contro i debitori solidali
__________ e __________, con atto 20 febbraio 1992 __________ l'UEF di
Bellinzona ha fissato al 16 marzo 1992 il termine per le insinuazioni degli
oneri fondiari relativi alla particella n. __________ RFD di __________,
ritenuto che le condizioni d'asta per la vendita ai pubblici incanti del 10
aprile 1992 sarebbero state depositate il 26 marzo 1992.
B. Il
23 marzo 1992 l’UEF di Bellinzona ha comunicato agli interessati l’elenco oneri
riferito al mappale n. __________ RFD di __________. La reclamante __________
in liquidazione concordataria __________ figura nell’elenco oneri per l’importo
di Fr. 1’800’000.-- oltre accessori garantito da cartelle ipotecarie di IV, V e
VI grado. Nell’elenco oneri figura pure, per quanto di rilevanza nella
fattispecie, __________ per Fr. 1’160’000.-- oltre accessori garantiti da
cartelle ipotecarie in I, II e III grado.
C. I
crediti garantiti da pegno immobiliare convenzionale erano preceduti
nell’elenco oneri da crediti garantiti da ipoteche legali di Fr. 103’872.55 per
imposte dal 1986 al 1992 a favore dello Stato del Cantone Ticino e di Fr.
96’025.60 per imposte dal 1986 al 1992, contributi di canalizzazione e
contributi di urbanizzazione a favore della __________.
D. Con scritto 31 marzo 1992 la __________ ha contestato
"esistenza, estensione, grado, esigibilità e sussistenza dell'ipoteca
legale" iscritta nell'elenco oneri a favore degli enti pubblici. Il 3
aprile successivo pure la __________ ha contestato parte delle ipoteche legali
iscritte nell’elenco degli oneri.
Con
provvedimento 2 aprile 1992 l’UEF ha annullato, a seguito della contestazione
dell’elenco oneri, la vendita del mappale n. __________ RFD di __________
prevista per il 10 aprile 1992.
Con
provvedimenti 6 aprile 1992 l'UEF di Bellinzona ha fissato ai creditori il
termine di dieci giorni per promuovere contro lo Stato del Cantone Ticino e
contro la __________ l'azione volta a contestare le loro pretese iscritte nell'elenco
oneri.
E. Con petizioni 10 e 28 aprile 1992 la __________ e la
__________ hanno chiesto al Pretore di Bellinzona lo stralcio dall'elenco oneri
delle pretese creditorie iscritte a favore degli enti pubblici.
Con
pronunciati 7 settembre 1992 e 29 agosto 1994 il Pretore di Bellinzona ha
stralciato dall'elenco oneri 23 marzo 1992 le ipoteche legali per le imposte
cantonali dal 1986 al 1992, per le imposte comunali dal 1986 al 1992 e per “gli
interessi del contributo di miglioria per Fr. 99.60”.
F. L’appellazione interposta dalla __________ al
pronunciato pretorile del 7 settembre 1992 è stata respinta dalla II Camera
civile del Tribunale di appello con sentenza 5 maggio 1994, cresciuta in
giudicato.
G. Con provvedimento 13 marzo 1995 l’UEF di Bellinzona ha
fissato al 24 aprile 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 15 maggio
1995 la data dell’incanto. Il 30 marzo 1995 l’UEF ha allestito il nuovo elenco
oneri.
H. Con scritto 27 marzo 1995 lo Stato del Cantone Ticino
ha insinuato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, i seguenti crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale:
imposte
cantonali imposta Fr. interessi Fr.
1993 7’250.85 790.--
1994 7’250.85 287.05
(importo
provvisorio)
(importo
provvisorio).
I. Il 20 marzo 1995 la __________ ha insinuato i
seguenti crediti garantiti da pegno:
imposte
comunali imposte Fr. interessi Fr.
1993 7’246.50 176.--
1994 6’103.-- 216.--.
L. L’UEF di Bellinzona ha iscritto i crediti insinuati
dagli enti pubblici (sub H e I) nel verbale d’incanto d’immobili depositato il
24 aprile 1995, ai n. 8d) e 8e) delle condizioni di pagamento, nei seguenti
termini:
“8.
L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo
di aggiudicazione:
d)
Comune di __________
Imposte
1993/94 + interessi Fr 13’741.50
e)
Ufficio cantonale di esazione __________
Imposte
cantonali 1994/1995 + interessi Fr. 15’188.75
Imposte
cantonali 1993 + interessi Fr. 8’040.85”.
Al
n. 10 del verbale d’incanto l’UF ha poi stabilito che “i pagamenti a contanti
da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come
segue:
Fr.
200’000.-- acconto prezzo delibera
Fr.
40’000.-- acconto spese di realizzazione
Fr.
240’000.-- all’atto della delibera e la differenza entro 30 giorni con il 5%
d’interesse.
Per
creditore procedente
Fr.
40’000.-- acconto spese di realizzazione
Fr.
3’721.20 per ipoteche legali”.
M. Con tempestivo reclamo 3 maggio 1995 la __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, lo stralcio dalle condizioni
d’asta delle clausole sub 8d, 8e e 10 con le quali vengono assegnati
all’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione Fr. 13’741.50
per le imposte comunali 1993/94, Fr. 15’188.75 per le imposte cantonali
1994/95, Fr. 8’040.85 per le imposte cantonali 1993 e viene richiesto il
pagamento a contanti di un acconto di Fr. 40’000.-- per le spese di
realizzazione. La reclamante ha pure chiesto di trasmettere “a tutti gli uffici
di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino una direttiva concernente
l’ipoteca legale dell’ente pubblico, in base alla quale gli uffici sono
segnatamente tenuti a negare l’esistenza prima facie del pegno legale
allorquando l’ente pubblico non specifica il tipo di imposta a cui si
riferiscono i crediti insinuati”. A sostegno delle proprie richieste __________
ha argomentato che:
-
le
imposte cantonali e comunali per gli anni 1993, 1994 e 1995 non appaiono “prima
facie, ossia nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RFF, siccome
comprese nella normativa desunta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 ss.
LT”;
-
“sia
l’Ufficio cantonale di esazione sia il Comune di __________, nelle rispettive
notifiche di credito, hanno omesso di specificare a quale tipo di imposta
(imposta sul capitale, imposta sull’utile, imposta minima o imposta
immobiliare) si riferiscano i crediti genericamente notificati a titolo di
imposte cantonali rispettivamente imposte comunali”;
-
“in
assenza di tale specificazione non è possibile concludere per l’esistenza prima
facie della garanzia dell’ipoteca legale”;
-
“l’art.
49 cpv. 1 lett. b) RFF consente di mettere a carico dell’aggiudicatario
unicamente crediti non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti
nell’elenco oneri (...) le imposte cantonali e comunali 1993 e 1994 sono già
scadute, così come è già scaduta quantomeno la prima rata relativa all’imposta
cantonale 1995. Ne discende che trattandosi di imposte già scadute, le stesse
devono essere depennate dalle condizioni d’asta (...) e non potranno d’altro
canto essere più inseriti nell’elenco oneri, siccome lo stesso è da tempo
cresciuto in giudicato”;
-
“l’ufficio
cantonale di esazione ed i Comuni si ostinano pervicacemente a notificare crediti
genericamente indicati come “imposte cantonali” risp. “imposte comunali”, che
vengono regolarmente ammessi senza esame alcuno da parte degli uffici di
esecuzione e fallimenti. Stando così le cose, si chiede che questa camera,
nella sua qualità di autorità di vigilanza in materia LEF, invii una direttiva
a tutti gli uffici di esecuzione e fallimenti del Cantone, in base alla quale
deve essere negata l’esistenza prima facie dell’ipoteca legale quando il tipo
di imposta non è stato specificato dall’ente pubblico”;
-
“la
richiesta fissata alla clausola n. 10 di esigere dall’aggiudicatario il
pagamento di Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione” sarebbe
sproporzionata, atteso che “sono attualmente bloccati a favore dell’ufficio di
esecuzione e fallimenti all’incirca Fr. 214’000.-- quali incassi relativi
all’amministrazione dello stabile (...) appare quindi opportuno che le spese di
realizzazione vengano soddisfatte preventivamente con gli affitti incassati,
per cui si rende superflua la relativa richiesta di anticipo in contanti”.
N. Con osservazioni 18 agosto 1995 lo Stato del Cantone
Ticino ha postulato la reiezione del gravame asseverando che “la contestazione
circa l’ammissibilità delle pretese al beneficio dell’ipoteca legale per gli
anni 1993-1994-1995 deve essere risolta non tanto approfondendo lo studio circa
la relazione particolare con il fondo che, almeno per esame di verosimiglianza,
deve essere ammessa sulla scorta dei conteggi allegati, quanto vagliando
l’aspetto procedurale relativo alla legittimità di includere nelle condizioni
d’asta, quando l’incanto sia stato rinviato, quelle pretese nel frattempo
maturate e che non erano scadute alla data prevista originariamente per la
vendita.
O. Delle osservazioni 5 maggio e 23 agosto 1995 dell’UEF
di Bellinzona e 11 agosto 1995 della __________, entrambe postulanti la
reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato:
in diritto:
-
In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è
applicabile sia la Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito: vLT) che
la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio
1995, atteso che la nuova Legge tributaria (in seguito: nLT) viene applicata
unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua
entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 nLT).
-
__________ insorge avverso le condizioni d’incanto n. 8d), 8e) e
n. 10, ossia contro l’obbligo dell’aggiudicatario di corrispondere, in aggiunta
al prezzo di aggiudicazione, le imposte cantonali dal 1993 al 1995 e comunali
1993 e 1994 e di versare Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di
realizzazione.
Pure
oggetto di disputa è la questione a sapere se l’Autorità di vigilanza possa
essere obbligata, tramite reclamo, ad emanare “una direttiva concernente
l’ipoteca legale dell’ente pubblico”.
a) L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per
i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire , a favore di pretese
creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia
valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches
Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia
valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht;
sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta
garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht,
Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12 ; Hans Michael Riemer,
Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer,
Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L’art.
183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836
CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per
il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile” (cfr. anche art. 229 cpv. 1 vLT, 252 cpv. 1 nLT).
- Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda
parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può
rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro
fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase
RFF).
L'apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso
che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima
facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il
credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante
dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il
credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39
cons. 3).
- All'ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità
di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale
a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice
di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di
cognizione) le pretese creditorie di natura fiscale fatte valere dallo Stato
del Cantone Ticino e dalla __________, ma contestate da chi ne è legittimato
(in casu dalla creditrice __________ garantita da ipoteche convenzionali),
costituiscono crediti al beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento
preliminare è necessario ed attuale al momento di fissare il ruolo delle parti
nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare
che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca legale al solo
scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in
luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
Il
provvedimento preliminare è pure necessario quando, come nel caso di specie,
prima facie va esaminato se l'imposta cantonale dal 1993 al 1995 e comunale
1993 e 1994 devono essere iscritte ad elenco oneri o messe nelle condizioni
d'incanto con l'indicazione che saranno a carico dell'aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo di aggiudicazione, con la particolarità che, essendo già
cresciuto in giudicato l'elenco oneri su cui non figurano siffatti tributi,
nell'ipotesi che sedes materiae fosse l'elenco oneri e non le condizioni
d'asta, le pretese del fisco sarebbero, di principio, irrimediabilmente prive
di garanzia ipotecaria, benché ancora esistenti.
a) Il credito d'imposta è esigibile (fällig) nel momento
in cui il creditore (in casu: Stato del Cantone Ticino e Comune di __________)
può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve
pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo
1992, p. 256-257).
b) La scadenza delle imposte periodiche dirette, per
evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo
dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), è fissata
nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art.
217 vLT (art. 240 nLT) e per le imposte comunali come all'art. 267 vLT (art.
297 nLT), con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme
particolari è applicabile l'art. 217 vLT (art. 240 nLT).
c) L'art.
217 vLT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta scade, di regola, al termine
fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale (art. 240 cpv.
1 nLT). Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate
d'acconto"; per il cpv. 5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1
"anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo
provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la
tassazione" (art. 240 cpv. 6 nLT); per il cpv. 6" se la tassazione
definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto è inferiore a quello pagato,
l'eccedenza è rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello
percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 vLT" (cfr. art. 241 cpv. 4 nLT
con riferimento all’art. 243 nLT).
d) Con
decreti 24 novembre 1992 (cfr. BU 1992 p. 379- 380), 14 dicembre 1993 (cfr. BU
1993 p. 439) e 6 dicembre 1994 (cfr. BU 1994 p. 617-618) il Consiglio di Stato
ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1993, 1994 e 1995 tra
l'altro quanto segue:
-
art.
2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di
cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di
quanto dovuto, al netto dell'imposta preventiva, in base all'ultima tassazione
passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
-
art.
3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono
fissati come segue:
-
per
la I rata di acconto il 1 maggio 1993 (risp. il 1. maggio 1994 e il 1.
maggio 1995)
-
per
la II rata di acconto il 1. luglio 1993 (risp. il 1. luglio 1994 e il 1.
luglio 1995)
-
per
la III rata di acconto il 1. settembre 1993 (risp. il 1. settembre 1994 e il
- settembre 1995)
-
per
la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1993 (risp. il 1. dicembre 1994 e il 1.
dicembre 1995) per le bollette notificate entro il 30 novembre; alla data
d'intimazione per le altre;
-
art.
5: se l'ammontare delle imposte non è pagato nei 30 giorni successivi alla
scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 6,5% (del
5% per il 1994 e il 1995).
e) La
fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins)
determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:
-
in
caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha
comunque esigibilità che determina - in caso di non pagamento - il maturare di
interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il
debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in
giudicato della tassazione che lo concerne);
-
in
caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora
dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 254).
Può
capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso:
siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello
pratico.
- Per l'art. 140 cpv. 2 LEF, pure applicabile
all'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in virtù dell'art.
156 LEF, "l'elenco oneri è comunicato ai creditori partecipanti al
pignoramento e al debitore, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni
per impugnarlo" (cfr. anche art. 102 e art. 37 cpv. 2 RFF).
L'elenco
oneri non impugnato entro il termine legale acquista, limitatamente alla
pendente procedura esecutiva, forza di cosa giudicata (Kurt Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 28 m. 36).
In
concreto l'elenco oneri del 23 marzo 1992 è stato tempestivamente impugnato con
atti 10 aprile e 28 aprile 1992. Il Pretore di Bellinzona ha statuito sulle
procedure di contestazione con pronunciati 7 settembre 1992 e 29 agosto 1994. L’appellazione
interposta dalla Città di Bellinzona al pronunciato pretorile del 7 settembre
1992 è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale di appello con
sentenza 5 maggio 1994, cresciuta in giudicato.
Con
la crescita in giudicato di questi pronunciati, pure l'elenco oneri ha
acquisito forza di cosa giudicata. Una volta cresciuto in giudicato, l'elenco
oneri non può essere corretto o modificato, a meno che circostanze del tutto
eccezionali lo giustifichino (DTF 108 III 24, 98 III 70 cons. 3, 96 III
78 ss, 87 III 79 ss; Rep. 1985 p. 352 ss; Amonn, op.cit., §. 28
m. 42).
- Per l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile
all'esecuzione ex art. 151 ss. LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le
condizioni di vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario, senza
imputazione sul prezzo, i crediti assistiti da ipoteca legale non scaduti al
momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra
cui anche le "imposte fondiarie".
Quando,
come nel caso di specie, l'elenco oneri è stato oggetto di procedura giudiziale
e di conseguenza l'incanto del fondo in esecuzione è stato rinviato, per
ragioni di economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere
nuovamente contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta
non solo tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effettiva
dell'incanto ma pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano
scaduti alla data prevista per la vendita in assenza di impugnativa.
In
concreto le imposte cantonali dal 1993 al 1995 e comunali 1993 e 1994 non erano
scadute alla data originariamente prevista per l'incanto. Le imposte cantonali
e comunali 1993 e 1994 e la prima rata dell’imposta cantonale 1995 (cfr. sub
6), corrispondente a Fr. 2’295.30 (Fr. 7’650.85 . 30%) erano comunque esigibili
prima del 15 maggio 1995, data fissata dall'UEF per la vendita.
Atteso
che esse non sono state oggetto di disputa dinanzi al Pretore, qualora si
rivelassero, prima facie, essere al beneficio dell'ipoteca legale diretta,
dovranno essere iscritte nelle condizioni d'asta.
Il
credito di Fr. 7’250.85 per l'imposta cantonale 1993-1994, di Fr. 7’650.85 per
l’imposta cantonale 1995, di Fr. 7’246.50 per l'imposta comunale 1993 e di Fr.
6’103.-- per l’imposta comunale 1994 appaiono, nei limiti di cognizione fissati
dall'art. 36 RFF e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di
merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e
183 LAC/229 cpv. 1 LT.
Appare
infatti verosimile la stretta relazione particolare dell'imposta cantonale e
comunale con il valore di stima peritale di Fr. 2’000’000.--.
Esse
vanno pertanto ammesse, di principio, al beneficio della garanzia dell'ipoteca
legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario, anche se
sono solo provvisorie e devono quindi essere iscritte nelle condizioni d'asta
del fondo in esecuzione. Vanno invece depennate dalle condizioni d’asta la
seconda, la terza e la quarta rata dell’imposta cantonale 1995 perché non
ancora scadute alla data prevista per l’incanto. In questo senso il gravame di
__________ va parzialmente accolto.
- __________ ha pure postulato lo stralcio dalle condizioni d’asta
della richiesta di pagamento in contanti dell’importo di Fr. 40’000.-- quale
acconto per le spese di realizzazione perché essa sarebbe sproporzionata visto
che sono “bloccati a favore dell’ufficio di esecuzione e fallimenti all’incirca
Fr. 214’000.-- quali incassi relativi all’amministrazione dello stabile”.
a) Nella procedura di realizzazione degli immobili l’art.
135 cpv. 2 LEF (applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF) prescrive che le condizioni dell’incanto
stabiliscono quali spese debba sostenere il deliberatario. A complemento di
tale normativa, l’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF elenca in modo esaustivo i costi
che le condizioni di vendita dovranno mettere a carico dell’aggiudicatario
senza imputazione sul prezzo.
b) Nella fattispecie le condizioni d’asta ripropongono in
sostanza il contenuto dell’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF, segnatamente alla cifra
8a) stabiliscono che l’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza
imputazione sul prezzo di aggiudicazione “le spese di realizzazione, di
trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel
registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc.”. La
cifra 10 delle condizioni di pagamento stabilisce poi che “i pagamenti a contanti
da prestarsi secondo in numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come
segue”: “Fr. 40’000.-- acconto spese di realizzazione”.
c) Quo alla legittimità della richiesta al deliberatario
di pagare all’aggiudicazione Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di
realizzazione e di trapasso della proprietà contenuta nelle condizioni di
pagamento non può esistere dubbio alcuno, atteso che per il chiaro tenore dell’art.
49 cpv. 1 lett. a RFF siffatti costi sono a carico del deliberatario senza
possibilità di imputazione sul prezzo di aggiudicazione e ciò indipendentemente
sia dall’importo di vendita che dall’ammontare dei redditi incassati
dall’ufficio durante il periodo in cui ha amministrato il fondo in esecuzione.
Al momento dell’aggiudicazione all’ufficio non è ancora noto l’ammontare esatto
delle spese di realizzazione e di trapasso da assumere dall’aggiudicatario:
nelle condizioni d’asta esso deve quindi limitarsi a richiedere a quest’ultimo
il versamento di un acconto. Solo quando tutte le operazioni ex art. 49 cpv. 1
lett. a RFF saranno terminate, l’ufficio potrà stabilire l’esatto ammontare
dovuto dal deliberatario.
Ne
consegue che l’argomentazione della reclamante si dimostra destituita di
fondamento.
-
Alla reclamante va infine ricordato che la
procedura di reclamo ex art. 17 LEF serve per raggiungere uno scopo procedurale
ben definito nell’ambito dell’esecuzione forzata (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 14 e rif. ivi).
Ne consegue che la domanda di _____ alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello quale autorità di vigilanza di trasmettere agli uffici di
esecuzione e fallimenti una “direttiva concernente l’ipoteca legale dell’ente
pubblico”, risulta irricevibile.
-
Il reclamo 3 maggio 1995 della __________ in
liquidazione concordataria, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 17, 135 cpv.2, 140 cpv. 2, 151 ss., 156 LEF; 36, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1
lett. a) e b), 102 RRF; 836 CC; 183 LAC; 217, 220, 229 cpv. 1, 267 vLT; 240,
241 cpv. 4, 243, 252 cpv. 1, 297, 324 cpv. 2 nLT
PRONUNCIA
- Il reclamo 3 maggio 1995 della __________ in quanto ricevibile,
è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza nelle condizioni d’incanto sub 8e) in
luogo di:
“e)
Ufficio cantonale di esazione __________
Imposte
cantonali 1994/1995 + interessi Fr. 15’188.75
Imposte
cantonali 1993 + interessi Fr. 8’040.85”
è iscritto:
“e)
Ufficio cantonale di esazione __________
Imposte
cantonali 1994 e I rata 1995 + interessi Fr. 9’833.20
Imposte
cantonali 1993 + interessi Fr. 8’040.85”.
-
E’ fatto ordine all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona di procedere alla modifica sub 1.1.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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