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14.2006.128 ΓÇó Appeal against bankruptcy declaration annulled after payment
14.2006.128Outro Tribunal28 de fev. de 2007Granted
AO 1 sought bankruptcy of AP 1 in enforcement proceedings. The Pretura declared AP 1 bankrupt on 15 December 2006. On appeal, AP 1 produced a creditor statement confirming that the debt, including costs and interest, had been paid on 14 December 2006, before the bankruptcy decision. The appellate court held that this was sufficient proof of prior satisfaction and annulled the bankruptcy declaration. The appeal was therefore upheld, but the appellant had to bear the court fees in both instances, and no indemnity was awarded because the appellee filed no observations.
Art. 174 cpv. 1 LEF; bankruptcy appeal and new facts; on appeal against a bankruptcy declaration, facts occurring before the first-instance decision may be invoked. If the debtor proves that the enforcement debt was fully satisfied before the bankruptcy judgment, the legal basis for bankruptcy falls away and the declaration must be annulled. A written confirmation by the creditor may constitute sufficient proof of prior payment. Costs may nevertheless be charged to the appellant where the appeal succeeds on the merits.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2006.128
Data decisione, Autorità: 28.02.2007, CEF
Titolo: Appello contro la dichiarazione di fallimento.
Incarto n. 14.2006.128
Lugano 28 febbraio 2007 B/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 7 novembre 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 15 dicembre 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì
15 dicembre 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 20 dicembre 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 27 dicembre 2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 10'775.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 6 dicembre 2006 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 15 dicembre 2006 la Pretore __________, __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 15 dicembre 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 20 dicembre 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione in esame n. __________ anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo copia di uno scritto 20 dicembre 2006 della creditrice (doc. A), in cui quest’ultima conferma l’avvenuto pagamento in data 14 dicembre 2006 dell’esecuzione in oggetto comprese le spese e gli interessi.
Considerato
in diritto:
Ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi delll’art. 174 cpv. 1 LEF.
L’appello 20 dicembre 2006 di AP 1 va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia: I. L'appello 20 dicembre 2006 di AP 1, è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 15 dicembre 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità
III. Intimazione:
RA 1
AO 1, __________
Ufficio __________;
Ufficio __________;
Ufficio __________
Comunicazione alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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