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14.2005.93 ΓÇó Secondary foreign bankruptcy liquidation without judge approval
14.2005.93Outro Tribunal4 de out. de 2005Dismissed
The Ticino Court of Appeal’s debt enforcement and bankruptcy chamber held that, after a suspension for lack of assets in a secondary foreign bankruptcy and payment of the requested advance, no judicial authorization is needed to continue the liquidation in summary form. By analogy to the Bankruptcy Act and under Art. 170 LDIP, the secondary bankruptcy has only one liquidation mode, comparable to summary liquidation. The office may therefore publish continuation of the bankruptcy and the call for claims on its own. The applicant’s request was thus disposed of in the sense of the reasoning, and no fees or costs were imposed.
Art. 170 LDIP in connection with Art. 231 and 232 SchKG; secondary foreign bankruptcy after suspension for lack of assets and payment of the advance. In secondary bankruptcy, there is no distinction between ordinary and summary liquidation; the procedure follows a single liquidation form analogous to summary liquidation under Art. 231 SchKG, as modified by the special rules of the LDIP. Consequently, once the required advance has been paid, the bankruptcy office may order continuation and publication of the call for claims without a prior judicial authorization to choose the liquidation mode (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2005.93
Data decisione, Autorità: 04.10.2005, CEF
Titolo: Fallimento estero. Sospensione del fallimento secondario per mancanza di attivi. Versamento dell'anticipo. Prosecuzione della liquidazione.
Incarto n. 14.2005.93
Lugano 4 ottobre 2005 CJ/sc/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 9 settembre 2005 dell’
RI 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria (art. 231 LEF) del fallimento secondario di
PI 1, __________ rappr. dal curatore dott.iur. IS 1, __________ a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________
ritenuto in fatto
A. Con sentenza 8 giugno 2005 (inc. CEF 14.05.7/8), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 segg. LDIP i fallimenti di CO 1 e CO 2, decretati il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, nonché il fallimento di CO 3, decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario di __________ per estensione dei menzionati fallimenti. Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre le liquidazioni fallimentari in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.
B. Il 12 agosto 2005, questa Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo delle tre suddette procedure di liquidazione (inc. 14.05.74).
C. L’RI 1 chiede ora l’autorizzazione di liquidare il fallimento di PI 1 secondo la procedura sommaria (art. 231 LEF), siccome il curatore italiano ha tempestivamente anticipato l’importo di fr. 3'000.-- richiesto con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________.
Considerando in diritto
Le considerazioni che precedono valgono anche per analogia nelle procedure di fallimento secondario, poiché l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni sostanziali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1). Tuttavia, giusta la disposizione particolare dell’art. 170 cpv. 3 LEF, non vi sono nella procedura fallimentare secondaria due forme (ordinaria e sommaria) di liquidazione ma una sola, analoga a quella sommaria dell’art. 231 LEF (cfr. Lustenberger, op. cit., n. 8 ad art. 231), benché modificata in virtù degli art. 170 ss. LDIP (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Di conseguenza, è inutile una decisione del giudice del fallimento che approvi il modo di liquidazione scelto dall’ufficio. Quest’ultimo può autonomamente pubblicare la continuazione del fallimento e la relativa grida (art. 232 LEF), modificata secondo quanto disposto all’art. 172 cpv. 1 LDIP.
Vista la novità del tema, non si percepiscono tassa né spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 231, 232 LEF;
pronuncia:
L’istanza 9 settembre 2005 dell’RI 1 è evasa nel senso dei considerandi.
Non si percepiscono tassa né spese.
Intimazione all'AP 1.
Comunicazione all’avv. __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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