Revocation of secondary bankruptcy after acquiescence

14.2005.91Outro Tribunal13 de fev. de 2006Granted

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Resumo

The applicant sought revocation of a secondary bankruptcy ordered in 2004. After the foreign bankruptcy administration informed the court that it no longer opposed the request, because the Italian delegated judge had approved the administration accounts and ordered return of the assets, the court held that this amounted to acquiescence under Art. 352 CPC. The application was therefore granted, the secondary bankruptcy revoked, and publication ordered. In view of the outcome and the fact that the application had been premature when filed, the court split the CHF 200 court fee and publication costs equally and awarded no party compensation.

Regest

Art. 352 CPC; acquiescence in insolvency proceedings; where the opposing party expressly states that it has no further reason to oppose the application, such declaration constitutes acquiescence and the request is to be allowed. In proceedings concerning revocation of a secondary bankruptcy under the LDIP, the court may grant the application once the opposition lapses. Costs may exceptionally be apportioned equally when the application was filed prematurely and the result of the case so justifies; publication of the dispositive may be ordered pursuant to the applicable LDIP provisions.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2005.91

Data decisione, Autorità: 13.02.2006, CEF

Titolo: Stralcio in seguito ad acquiescenza.

Incarto n. 14.2005.91

Lugano 13 febbraio 2006 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

Nella procedura dipendente dall’istanza 25 agosto 2005 presentata da

IS 1 (I) rappr. dall’ PA 1

contro

CO 1 rappr. dalla curatrice, RA 1 Pistoia, a sua volta rappr. dall’ RA 2

tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34);

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con scritto 6 dicembre 2005, l’amministrazione italiana della massa fallimentare ha comunicato di non aver più alcun motivo per opporsi all’istanza, in quanto il giudice delegato italiano aveva approvato il conto della gestione e disposto la restituzione a IS 1 del suo patrimonio nello stato in cui si trovava, il fallimento dovendosi d’altronde considerare revocato per la scadenza del termine di ricorso in Cassazione;

che in virtù dell’art. 352 CPC, tale dichiarazione determina un atto di acquiescenza all’istanza;

che la medesima va quindi accolta;

che la chiusura della liquidazione deve essere pubblicata sul FUSC e sul FUC e comunicata alle autorità menzionate all’art. 169 cpv. 2 LDIP;

che in considerazione, da una parte, dell’esito della causa, e dall’altra del fatto che l’istanza era prematura al momento della sua presentazione, si ritiene equo mettere le spese a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 21 e 30 LTG;

pronuncia:

  1. L’istanza 25 agosto 2005 di IS 1, __________, è accolta.

1.1. Il fallimento secondario decretato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34) nei confronti di IS 1 è revocato.

1.2. È ordinata la pubblicazione dei precedenti dispositivi n. 1 e 1.1 sul FUSC e sul FUC.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico delle parti in ugual misura. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– __________ PA 1, __________;

– __________ RA 2, __________;

– __________, __________.

Comunicazione a:

– Ufficio del registro fondiario, __________;

– Ufficio del registro di commercio, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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