Exequatur and definitive debt enforcement based on an Italian judgment

14.2005.86Outro Tribunal13 de set. de 2006Dismissed

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AO 1 sought definitive dismissal of AP 1's opposition based on an Italian judgment. AP 1 argued that AO 1 was not the proper creditor, asked for a stay because of alleged criminal proceedings, and invoked violations of the Lugano Convention and public policy. The appellate court held that AO 1 had sufficiently proven its succession to the original Italian company, that the foreign judgment satisfied the documentary requirements for exequatur, and that no public-policy breach or denial of hearing was shown. The appeal was dismissed and costs were imposed on AP 1.

Sumário Omnilex

Art. 80 LEF; art. 32, 34 cpv. 2, 46 e 47 CL; exequatur of a foreign money judgment as prerequisite for definitive dismissal of opposition. A judgment rendered in a Lugano Convention state may support definitive enforcement only if the creditor produces the documents required by the Convention and the grounds for refusal under arts. 27 and 28 CL are absent. Public policy is violated only by a manifest and intolerable affront to fundamental procedural principles; it is not enough that the debtor received the judgment late or that ordinary remedies were no longer available, provided the summons was properly served and the party had an opportunity to defend itself. Corporate succession may be established by the authenticated transformation documents and register extracts; further proof is not required absent concrete indications to the contrary.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2005.86

Data decisione, Autorità: 13.09.2006, CEF

Titolo: rigetto definitivo dell'opposizione: sulla base di una sentenza italiana e procedura di exequatur (dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto)

Incarto n. 14.2005.86

Lugano 13 settembre 2006 /SL/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 giugno 2005 da

AO 1 rappr. dall' RA 2

contro

AP 1 rappr. dall' RA 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 15/16 dicembre 2004 dell'UEF di __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 2 agosto 2005 (EF.2005.217), ha così deciso:

“1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via definitiva.

  1. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'800.– a titolo di indennità.

  2. omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 12 agosto 2005 postula l'accoglimento [recte: la reiezione] dell'istanza di rigetto, con protesta di tasse e ripetibili;

rilevato che l'istante ha presentato le sue osservazioni il 26 settembre 2005, chiedendo di respingere l'appello, protestate tasse e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale del 22 agosto 2005 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

rammentato che il 24 ottobre 2005 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta di assunzione di prove inoltrata dall'escussa;

richiamati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 15/16 dicembre 2004 dell'UEF di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso dell'importo complessivo di fr. 123'541.30, composto (1) della somma capitale di fr. 102'834.40 oltre interessi al 3.5% dal 28 aprile 1999, (2) della capitalizzazione di interessi dal 28 aprile 1999 al 6 dicembre 2004 e (3) dall'importo di fr. 4'211.15 per spese di giudizio.

Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. La procedente fonda la sua pretesa nei confronti di AP 1 sulla sentenza 22 giugno 2000 con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha condannato AP 1 a pagare a __________, la somma di £it. 128'420'000 aumentati degli interessi legali, oltre alle spese di giudizio. La procedente produce pure il verbale dell'assemblea straordinaria di __________, tenutasi il 29 gennaio 2001, in occasione della quale è stata deliberata la sua trasformazione in una società per azioni, sotto la denominazione AO 1.

C. All'udienza di contraddittorio del 7 luglio 2005 l'escussa si è opposta all'istanza, rilevando che nel biennio 1998/1999 __________ aveva usufruito dei servizi di alcune emittenti private, tra cui __________, utilizzando in modo assolutamente abusivo il nome dell'escussa: in pratica lui e le sue imprese avrebbero goduto di servizi pubblicitari, mentre la fatturazione sarebbe avvenuta a carico della convenuta, completamente estranea ai fatti ed in nessuna relazione di rappresentanza con il signor __________. A suo dire la vicenda avrebbe addirittura avuto un risvolto penale ancora in corso, ciò che giustificherebbe la sospensione della procedura esecutiva. L'escussa ha inoltre ravvisato una violazione dell'art. 27 cifra 1 CL in quanto, se da un canto il giudice italiano le aveva notificato la domanda introduttiva di causa -cui non aveva risposto- dall'altro non l'aveva citata alle successive udienze, impedendole così di partecipare all'assunzione delle prove in ossequio al diritto di essere sentita. L'escussa ha pure evidenziato che secondo il giudizio italiano, creditrice era __________, e non AO 1. Vista l'assenza di documenti ufficiali -quali la “visura camerale (atto equipollente al nostro estratto RC)”- atti a dimostrare che la società per azioni sarebbe nata dalla trasformazione da S.r.l. in S.p.A. e che la nuova entità aveva ripreso la totalità degli attivi e passivi della precedente società, nulla proverebbe che il credito in oggetto sia di competenza dell'istante.

D. Con sentenza 2 agosto 2005 il Pretore ha accolto l'istanza. Ha anzitutto appurato che la sentenza italiana era stata notificata dall'istante all'escussa il 7 gennaio 2004 e ancora successivamente dal Tribunale d'appello il 3 marzo 2005. A suo tempo era stata altresì notificata, sempre per rogatoria, la domanda processuale introduttiva (atto di citazione). Ha poi stabilito che vi era identità tra procedente e creditrice, atteso che dall'estratto del Registro delle imprese emergeva che __________ era stata trasformata in AO 1, aumentando il capitale sociale. Il Pretore ha così escluso che vi sia violazione dell'ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cifra 1 e 28 CL), in quanto la convenuta aveva ricevuto l'atto di citazione il 26 aprile 1999 e, pertanto, aveva avuto la facoltà di far valere i suoi diritti. Infine, non ha ritenuto dati i presupposti per la richiesta sospensione del processo.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto del 12 agosto 2005, riproponendo tutte le argomentazioni di prima sede. L'appellante evidenzia in particolare, di non avere ricevuto nulla dalle autorità italiane dopo la notifica dell'atto di citazione. Certo il 7 gennaio 2004 il legale svizzero di controparte le ha trasmesso copia della sentenza del Tribunale di __________, ricevuta pure il 3 marzo 2005 per il tramite del Tribunale di appello; sennonché, a quel momento, il termine per inoltrare un mezzo di ricorso ordinario era già decorso, mentre i mezzi straordinari di intervento erano oramai inefficaci. A mente dell'appellante, privare una parte dei diritti di ricorso è inconciliabile con l'art. 6 CEDU e con l'ordine pubblico procedurale svizzero.

F. Nelle sue osservazioni 26 settembre 2005 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, sulla base di argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. In sede d'appello il convenuto contesta anzitutto che AO 1, la società creditrice secondo il precetto esecutivo, sia titolare del credito posto in esecuzione: che l'istante fosse subentrata a __________, non significherebbe che la nuova società ne abbia rilevato attivi e passivi.

La questione in parte è già stata affrontata nell'ambito di un primo e analogo procedimento esecutivo avviato dall'istante. Vistasi respingere dal Pretore un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, __________ aveva adito questa Camera che, a sua volta, aveva respinto l'appello perché non era stata dimostrata la relazione tra __________ e AO 1 Per essere opponibile all'escussa, occorreva dimostrare -ciò che allora mancava- l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della trasformazione subìta dall'istante o quantomeno, che la circostanza fosse altrimenti nota alla convenuta (cfr. CEF 25 novembre 2004 - inc. 14.2004.53).

Nella procedura che ci concerne, sono stati versati agli atti la copia autentica conforme all'originale 2 marzo 2004 dell'atto pubblico 29 gennaio 2001, n. __________ di repertorio del notaio __________, comprendente oltre al verbale di assemblea (già prodotto nell'ambito della prima procedura) anche lo statuto sociale della neo costituita AO 1, provvista dell'attestato 4 marzo 2004 rilasciato dall'autorità italiana secondo la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (doc. F). Dai medesimi, a parte gli adeguamenti puramente formali imposti dalla trasformazione da S.r.l. in S.p.A., risulta un aumento di capitale (doc. F: “verbale d'assemblea”, pag. 2 e n. 1 a pag. 4, “statuto sociale”, pag. 2 ad art. 6). Questa volta, l'esito della trasformazione in società per azioni risulta iscritto nel Registro delle imprese, come emerge dal relativo estratto (doc. G) e come si evince dall'originale del Certificato storico della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di __________ 25 gennaio 2005 (doc. H). Come a ragione rileva l'appellata e come ha accertato il primo giudice, dalla documentazione prodotta risultano sia l'aumento di capitale, sia la regolare operazione di mutazione della forma giuridica della società procedente; per contro, non v'è nessun elemento -né a livello di atto costitutivo, né negli statuti in quanto intesi a indicare tutte le modifiche dipendenti da quelle delibere (doc. F, pag. 5)- che serva anche solo da indizio di una decisione in base alla quale la società procedente non abbia assunto i diritti e gli oneri della precedente società a responsabilità limitata. Ulteriori prove all'istante non possono essere richieste, tanto più che controparte non dà nessuna indicazione sul motivo della propria eccezione, anche a fronte dell'ampia documentazione prodotta.

  1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002).

In concreto, non è contestata l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. C/E) è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL).

  1. L'appellante chiede che la procedura esecutiva sia sospesa fino a conclusione della contestuale procedura penale da lei promossa. Ora, di per sé l'art. 30 cpv. 1 CL non si riferisce ad altre procedure, consentendo all'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente di sospenderne il procedimento, qualora essa sia stata impugnata. Ma, la semplice disponibilità da parte di uno studio legale a formulare ricorso (doc. 3), non adempie certo questa condizione. Per quanto ne è della pretesa procedura penale in corso, oltretutto, non si ravvisano indizi circa la sua esistenza. Al riguardo, l'appello, non è quindi fondato.

  2. La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Il giudice del rigetto esamina d'ufficio che i documenti siano formalmente regolari e completi e che non sia dato un caso di esclusione del riconoscimento ai sensi degli art. 27 e 28 cpv.1 e 2 CL (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80, Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.).

a) Giusta l'art. 46 cifra 1 CL, l'istante deve produrre una spedizione completa che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità, senza che sia necessaria una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera né mediante l'apposita postilla prevista all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (sopra, consid. 1) (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6a ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem Vollstreckungstitel, 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56). In concreto, la procedente ha esibito due copie, dichiarate conformi all'originale della sentenza italiana 22 giugno 2000 (doc. C ed E). La condizione prevista dall'art. 46 cifra 1 CL è pertanto adempiuta. La questione è peraltro pacifica.

b) Trattandosi di una decisione contumaciale poiché la convenuta non ha partecipato al processo italiano, va pure prodotto l'originale o una copia conforme di un documento comprovante che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato alla parte contumace (art. 46 cifra 2 CL). In concreto, anche questa condizione -peraltro pacifica anch'essa- risulta adempiuta: infatti, agli atti figura la copia dell'atto di citazione 8 aprile 1999 del Tribunale di __________, con il bollo ed il timbro della Corte d'appello __________ e la “relata di notifica”. Al documento è poi allegata l'attestazione di ricevuta 26 aprile 1999 dell'escussa e l'originale della conferma dell'avvenuta notifica per rogatoria, per il tramite del Tribunale d'appello di Lugano, pervenuta all'autorità italiana il 7 maggio 1999, come attesta il timbro in basso a destra del documento (doc. B, pag. 1). Ciò, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131).

c) La parte che chiede l'esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve, inoltre, produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 cifra 1 CL). La sentenza italiana agli atti reca l'attestazione 18 novembre 2003 da parte del Tribunale ordinario di __________, quale “copia esecutiva conforme all'originale” (doc. C, foglio 5; doc. E, foglio 3). Il medesimo tribunale -anche se di per sé non costituisce un requisito essenziale (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 3737)- ha contestualmente certificato che “non essendo stata proposta alcuna impugnazione nei termini di legge, la sentenza che precede ha fatto passaggio in cosa giudicata” (doc. C, foglio 5 retro). L'appellante poi non contesta che la sentenza gli sia pervenuta, ovvero una prima volta il 7 gennaio 2004 con invio raccomandato da parte del patrocinatore di controparte (doc. D) e, una seconda volta, il 3 marzo 2005, ad opera del Tribunale d'appello di Lugano, come afferma la stessa appellante.

Del resto, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge italiana (art. 326 CPCit) -e che l'appellante non ha mai concretamente sostanziato- il convenuto avrebbe potuto impugnare la sentenza con un mezzo ordinario entro il termine massimo di un anno (“termine lungo” e perentorio) dalla sua pubblicazione (art. 327 comma 1 CPCit). Ma, si volesse considerare come dies a quo il giorno in cui la parte ha avuto conoscenza della decisione ossia -in concreto- il 7 gennaio 2004, non risulta che l’appellante abbia anche solo tentato di salvaguardare quel termine annuale (Picardi, Codice di Procedura Civile, 3a ed., Milano 2004, n. 5 ad art. 327, pag. 1244): né la convenuta lo ha mai preteso, la produzione di uno scritto con cui uno studio legale si dichiara disposto a formulare “ricorso” (doc. 3) -peraltro datato 4 luglio 2005 e quindi comunque tardivo rispetto al citato termine di un anno- essendo del tutto insufficiente al riguardo. Donde, il passaggio in giudicato della sentenza italiana (art. 324 CPCit). Anche il requisito posto dall'art. 47 cifra 1 CL è quindi realizzato.

  1. Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere respinta solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (cfr. Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 7 ad art. 34 con rinvio; nello stesso senso: Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, op. cit., p. 278). Spetta infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz, op. cit., n. 3587). Nel presente caso -a detta dell'appellante- il riconoscimento della sentenza italiana vìola l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cifra 1 CL.

  2. Il Pretore ha già ricordato che il rispetto dell'ordine pubblico presuppone -sotto il profilo processuale- il rispetto del diritto alla difesa previsto dall'art. 6 CEDU, garanzie procedurali che, nell'ordinamento svizzero, sono esplicitamente previste dall'art. 29 Cost. A ciò, basti aggiungere che l'ordine pubblico svizzero è violato -nel caso di riconoscimento di una decisione straniera- quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto interno svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 4 ss. ad art. 27; Kropholler, op. cit., 8a ed., n. 5 ss. ad art. 34; Donzallaz, op. cit., n. 2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s., cons. 3b). L'appellante ritiene leso l'ordine pubblico per tre motivi:

a) A detta dell'appellante la sentenza contumaciale italiana le è stata validamente notificata il 3 marzo 2005, ossia circa quattro anni dopo il suo deposito (doc. C: 15 febbraio 2001), privandola del suo diritto di impugnazione. E questo, sarebbe inconciliabile con l'ordine pubblico procedurale svizzero. Ora, la sentenza è stata dichiarata esecutiva e passata in giudicato il 18 novembre 2003 (sopra, consid. 4c). Quindi, prima che l'escusso ne avesse avuto conoscenza. Legittimo pertanto esaminare se ciò sia compatibile o no con l'ordine pubblico svizzero. Scopo primo della notifica di una decisione è quella di permettere al convenuto (contumace) di prendere atto del contenuto della sentenza, garantendogli così la possibilità di adempiere volontariamente ai suoi obblighi (Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 3 ad art. 47). E, questo prima che ne venga autorizzata l'esecuzione in territorio straniero. Essenziale pertanto, sotto il profilo dell'ordine pubblico, è che il debitore abbia avuto modo di decidere se eseguire quanto impostogli dallo Stato che ha emesso la sentenza e, in caso contrario, introdurre gli opportuni rimedi di diritto (Donzallaz, op. cit., n. 3747 e 3748).

In concreto, già si è detto, esaminando l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 47 cifra 1 CL (sopra, consid. 4c), che l'appellante, saputo della sentenza il 7 gennaio 2004, non ha intrapreso alcun passo a salvaguardia dei suoi interessi. Non è pertanto dato di vedere, come sia possibile ravvisare in ciò una violazione dell'ordine pubblico processuale svizzero.

b) La ricorrente intravede nella notifica della sentenza italiana avvenuta con largo ritardo rispetto alla sua emanazione, una volta ormai decorsi i termini di impugnazione, un manifesto abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. Il rimprovero sembra invero più rivolto all'apparato giudiziario italiano in genere, che non è parte al procedimento in oggetto, ma non all'istante. In effetti quest'ultima, nemmeno era obbligata a trasmettere alla convenuta copia della sentenza pronunciata in Italia, di cui oggi chiede il riconoscimento. La censura, non sufficientemente sostanziata, non merita ulteriore approfondimento.

c) L'appellante lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito e quindi di partecipare ad un equo processo, come garantito dall'art. 6 CEDU e dall'ordinamento svizzero. Secondo l'art. 27 cifra 1 CL il diritto di essere sentito deve certamente essere garantito. È tuttavia necessario commisurarlo al sistema e alla struttura prevista dal diritto procedurale straniero (Donzallaz, op. cit., n. 2838; Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 11 ad art. 27; Kropholler, op. cit., 8a ed., n. 15 ad art. 34), ossia nel presente caso quello italiano. L'atto di citazione italiano, validamente notificato all'appellante (come prescritto dall'art. 27 cifra 2 CL), illustrava dettagliatamente le pretese rivendicate al suo riguardo (doc. B). Nel documento si trova un preciso esposto dei fatti e dei motivi che hanno condotto l'istante a dare avvio alla causa in Italia (di quasi tre pagine), l'indicazione della data, del luogo e dell'ora prevista per l'udienza, come pure l'ingiunzione di costituirsi in giudizio entro 20 giorni dall'udienza con l'avvertimento “che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, in difetto di costituzione, la causa procederà in sua contumacia” (doc. B, pag. 3). Sullo stesso sono peraltro indicati in dettaglio i mezzi di prova su cui l'istante fondava le sue pretese (doc. B, pag. 3 retro). Il tribunale italiano ha quindi accertato che “nel caso in specie, tutte le formalità previste risultano essere state rispettate dalla società attrice, così che la contumacia della convenuta è stata correttamente dichiarata”, decidendo sulla base dei documenti agli atti (doc. C, pag. 3 in basso; doc. E, pag. 4 in basso). Circostanze queste ultime, riguardo alle quali -peraltro- l'appellante non ha mai sollevato dubbi.

  1. A conferma della sentenza del Pretore, l'appello 12 agosto 2005 va pertanto respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 25 ss, 46 e 47 cifra 1 CL, 80, 81 cpv. 3 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello 12 agosto 2005 di AP 1, __________, è respinto.

  1. La tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________, __________, fr. 1'500.– a titolo di indennità.

  2. Intimazione:

– RA 1;

– RA 2.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

debt enforcementexequaturLugano Conventionpublic policyright to be heardforeign judgmentcorporate successionservice of process

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether AO 1 proved it was the successor and creditor entitled to enforce the Italian judgment

Decisão extraída

The documentary evidence showed the corporate transformation and capital increase, and no indication suggested that AO 1 had not assumed the prior company's rights and obligations.

Fundamentação extraída

The authenticated deed, statutes, commercial register extract, and historical certificate established the transformation from the former company into AO 1; further proof was unnecessary.

Questão jurídica principal

Whether the Italian judgment could serve as a basis for definitive debt enforcement only after exequatur under the Lugano Convention

Decisão extraída

Yes. For a foreign money judgment, definitive dismissal of opposition requires declaration of enforceability under the Lugano Convention.

Fundamentação extraída

Foreign judgments are governed by the Lugano Convention; the enforcement title needed exequatur before being used under Swiss debt enforcement law.

Questão jurídica principal

Whether enforcement should be stayed pending alleged parallel criminal proceedings

Decisão extraída

No stay was justified because no appeal against the foreign judgment was shown and no substantiated criminal proceeding was proven.

Fundamentação extraída

Article 30 CL did not apply on the facts; a mere willingness of a law firm to consider a recourse was insufficient.

Questão jurídica principal

Whether the exequatur requirements of formal authenticity, service of the writ, and enforceability were met

Decisão extraída

Yes. The judgment copies were duly certified, the summons had been validly served, and the Italian judgment was shown to be final and enforceable.

Fundamentação extraída

The file contained the required authenticated judgment, proof of service of the initiating process, and evidence that no ordinary appeal had been filed within time.

Questão jurídica principal

Whether recognition violated Swiss public policy or the debtor's right to be heard

Decisão extraída

No. The debtor received the summons and had the opportunity to defend itself; the late notification of the judgment did not establish a public-policy violation.

Fundamentação extraída

Public policy is breached only by a manifestly intolerable offense to fundamental principles; the debtor could have acted after learning of the judgment and the Italian proceedings respected the minimum defense guarantees.

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