AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.9
Data decisione, Autorità:
14.07.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.9
Lugano
14 luglio
2004/B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, ff di presidente
Giani e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 22 dicembre 2003 da
APPO1
rappr. dallo RAPP2
contro
APPE1
rappr. dallo RAPP1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 30 giugno/2 luglio 2003
dell'UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona con sentenza 22 gennaio 2004 ha così deciso:
"1.1 È rigettata in
via provvisoria per la somma di fr. 28'000.-- oltre interessi al 5% dal 24
giugno 2003 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Bellinzona, notificato il 2 luglio 2003.
- La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 160.--, da anticipare dall'istante,
sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr.
420.-- per ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escussa che con atto 5 febbraio 2004
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate
spese e ripetibili;
con osservazioni 5 marzo 2004 la parte appellata
si è opposta all'appello, con protesta
di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con
PE n. __________ del 30 giugno/2 luglio 2003 __________ APPO1 ha escusso la
APPE1 per l'incasso di fr. 28'000.-- oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2003,
indicando quale titolo di credito: "Contratto di compravendita 28 dicembre
2002."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
al Pretore del Distretto di Bellinzona.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di vendita 28 dicembre 2002
(doc. A) della sua autovettura Mercedes 300 SL 24 alla APPE1 per l'importo di
fr. 28'000.--. Egli ha rilevato che la compravendita si inseriva in un'unica
operazione che prevedeva, tra l'altro, l'acquisto da parte della __________
__________ di due autovetture Volvo V40 1.9D, i cui contratti sono stati
sottoscritti pure il 28 dicembre 2002 (doc. C e D) da sua moglie __________,
che fino al 21 luglio 2003 disponeva della firma individuale. Il creditore ha
soggiunto che nell'accordo 28 dicembre 2002 relativo alla vendita
dell'autovettura Mercedes (doc. A), alla voce "Accessori ed altre
forniture" è stato esplicitamente indicato "A incasso del leasing
delle due V40 1.9D __________ " e alla voce "Consegna" è stato
indicato "Alla consegna delle auto V40". I contratti di leasing sono
stati stipulati il 22 gennaio 2003 e firmati pure da sua moglie (doc. E e F).
Tutte le condizioni previste dal contratto di compravendita dell'autovettura
Mercedes 300 SL 24 si sono quindi realizzate.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha sostenuto di non avere mai avuto l'intenzione
di acquistare la menzionata vettura Mercedes e di conseguenza di non avere mai
concluso con il procedente un contratto di compravendita concernente tale
veicolo. Il doc. A contiene il testo di un contratto di compravendita
preformulato, allestito per la vendita a terzi, che può essere utilizzato
esclusivamente a tale scopo e non per l'acquisto di veicoli di terzi, a meno
che non si tratti dell'acquisto di un veicolo di ripresa in connessione con la
vendita al suo proprietario di una vettura, il che non è avvenuto nella
fattispecie. Essa ha poi rilevato che il doc. A porta unicamente la firma di
__________, suo dipendente, il quale non aveva e non ha alcun potere di
rappresentarla verso terzi e nemmeno dispone del diritto di firma necessario
per la conclusione e la firma del contratto concernente l'acquisto della vettura
Mercedes. L'escussa ha pure eccepito la mancata accettazione da parte sua del
contratto di compravendita doc. A, ritenuto che il termine di 10 giorni,
previsto all'art. 10 delle Condizioni generali, ha iniziato a decorrere quando
è venuta a conoscenza dell'esistenza del contratto in questione, ossia il 18
marzo 2003, per cui la comunicazione al procedente della sua intenzione di non
ratificare il contratto non è tardiva. Abbondanzialmente la precettata ha
asserito che dal doc. A si deduce che, se del caso, è stato il procedente ad
acquistare la citata vettura Mercedes e non il contrario, visto che egli ha
sottoscritto tale atto come acquirente e non come venditore. L'autovettura è
poi stata consegnata al suo dipendente , che l'ha presa in consegna a
titolo personale, visto che non è mai stata presso il garage ha poi
provveduto personalmente a restituire l'auto al procedente.
Replicando
l'istante si è riconfermato nelle sue allegazioni, sostenendo che le
argomentazioni di controparte violano il principio della buona fede. Infatti è
stata l'escussa stessa che gli ha sottoposto il contratto doc. A. Appellarsi
ora al fatto che tale contratto sarebbe utilizzabile esclusivamente per la
vendita a terzi di propri veicolo costituisce da parte dell'escussa un abuso di
diritto. Il creditore ha poi sostenuto che il potere di __________ di
rappresentare la convenuta nei confronti di terzi è confermato dalla firma,
avvenuta lo stesso giorno, dei contratti di compravendita doc. C e D, che sono
stati considerati pienamente validi. Quanto sottoscritto da __________
__________ vincola pertanto la società per ammissione esplicita della validità
di tutti e tre i contratti, come previsto dall'art. 10 delle relative
Condizioni generali.
Con la
duplica l'escussa ha contestato che le proprie argomentazioni siano contrarie
al principio della buona fede. D'altro canto __________ __________ non aveva il
potere di rappresentarla. Egli era unicamente autorizzato a sottoscrivere i
contratti di vendita di veicoli di sua proprietà a terzi, utilizzando il
relativo testo preformulato, la cui validità era in ogni caso subordinata alla
ratifica da parte della direzione entro 10 giorni, il che non si è verificato.
Infatti il termine di 10 giorni può iniziare a decorrere solo dal momento in
cui la direzione ha conoscenza del contratto in questione.
D. Con
sentenza 22 gennaio 2004 il Segretario assessore ha accolto l'istanza
argomentando che il 28 dicembre 2002 sono stati firmati tre contratti di
compravendita ex art. 183 ss. CO (doc. A, C e D), collegati fra loro da due
condizioni sospensive, ossia la consegna di due automobili Volvo V40 1.9D e
l'incasso del leasing pattuito. Il primo giudice ha ritenuto che, pur essendo
stato utilizzato un modulo di contratto di compravendita prestampato, se si
ammette la validità dei due contratti concernenti la vendita dei due veicoli
Volvo V40 1.9D, anche il contratto stipulato per la compravendita
dell'autovettura Mercedes 300 SL 24 va considerato valido. Il fatto che sul
contratto di compravendita in questione (doc. A) non vi sia apposto il
benestare della direzione della venditrice è ininfluente, ritenuto che secondo
l'art. 10 delle Condizioni generali il contratto è da ritenersi approvato se lo
stesso non viene annullato per iscritto entro 10 giorni. Per il Segretario
assessore è irrilevante la svista delle parti, per cui sul contratto doc. A
l'acquirente appare al posto del venditore e viceversa, mentre determinante è
la volontà delle parti di sottoscrivere tre contratti di compravendita
collegati fra loro da condizioni sospensive ed il realizzarsi di queste
condizioni, ossia il pagamento del leasing (doc. E e F) e la consegna delle due
autovetture Volvo V40 1.9D. L'escussa è divenuta di conseguenza debitrice nei
confronti del procedente di fr. 28'000.--.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex
art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la
somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di
debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto
(Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III
99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998
n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron,
Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) Il
riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola
quest'ultimo solo se vi è alternativamente:
ammissione esplicita in documenti;
- ammissione
esplicita all'udienza.
Atti
concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340)
Per la
rappresentanza di una persona giuridica iscritta nel Registro di commercio il
riconoscimento di debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a
rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a
RC, tale rapporto deve essere provato dal creditore tramite documenti, anche se
in tal caso, eccezionalmente, una procura concludente oppure circostanze ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrati con documenti. Ex art. 32 cpv.
2 LEF se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è
fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o
debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle
circostanze la sussitenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse
indifferente la persona con cui stipulava (Staehelin, op. cit., n. 59 ad art.
82).
e) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto
adempimento (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
f) Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto sottoscritto il 28 dicembre 2002
(doc. A), relativo alla vendita all'escussa di un'autovettura Mercedes 300 SL
24. Dall'esame di questo documento si evince che il predetto contratto dipende
dalla realizzazione di due condizioni, ossia la consegna di due autovetture
Volvo V40 1.9D e l'incasso dei relativi leasing. Agli atti risultano infatti
due contratti di compra-vendita stipulati pure il 28 dicembre 2002 (doc. C e
D), relativi alla vendita di due autovetture Volvo V40 1.9D, da parte
dell'appellante alla __________ __________, per la quale la moglie del
procedente in quel momento disponeva della firma individuale (doc. B). Per la
stipulazione di tutti e tre i contratti doc. A, C e D sono stati utilizzati
formulari della APPE1, prestampati, sui quali sono indicate le seguenti
rubriche: "Compratore", "Oggetto della vendita",
"Supplemento per occasioni", "Consegna", "Prezzo di
vendita", "Accessori e altre forniture" e "Veicolo di
ripresa". Da quest'ultima indicazione __________ poteva dedurre che i
venditori della APPE1 erano autorizzati a concludere anche contratti relativi
alla ripresa di autoveicoli. Questa circostanza documentata permette al
procedente di provare il rapporto di rappresentanza tra la predetta società e il
suo venditore __________, anche se tale rapporto, come nel caso di specie, non
è iscritto a RC. Che il veicolo di ripresa doveva forzatamente appartenere
all'acquirente delle vetture V40 1.9D non risulta dalle condizioni contenute
nel contratto doc. A. Quanto alla lettera dell'escussa 25 marzo 2003,
indirizzata al procedente (doc. G), non si ritiene che possa costituire valida
dichiarazione di recesso, in quanto ampiamente tardiva. Infatti secondo il
punto 10 delle Disposizioni generali contenute nel contratto doc. A, il termine
per dichiarare il recesso era di 10 giorni. Le conseguenze dovute al fatto di
esserne stata informata dal suo dipendente solo il 18 marzo 2003, nonostante il
contratto sia stato sottoscritto il 28 dicembre 2002, vanno a carico dell'appellante,
atteso che l'acquirente, rispettivamente nel caso di specie il venditore del
veicolo di ripresa, non può restare nell'incertezza dovuta al ritardo
dell'addetto alle vendite nel comunicare alla sua datrice di lavoro la
conclusione di un contratto di compra-vendita. Il principio della sicurezza del
diritto impone infatti che, trascorsi 10 giorni dalla stipulazione del
contratto, senza dichiarazione di recesso da parte dell'escussa l'acquirente,
rispettivamente il venditore, in caso della vendita di un veicolo di ripresa,
possa ritenere il contratto approvato. Infine va osservato che il fatto che il
contratto doc. A sia stato sottoscritto da __________ __________, quale
venditore e dal procedente quale acquirente e non viceversa, va ricollegato all'utilizzo
del formulario della APPE1 preformulato, che include, come già visto, anche la
ripresa di veicoli.
Ritenuto
che le condizioni previste nel contratto di compra-vendita in esame doc. A
risultano incontestatamente adempiute (cfr. contratti leasing doc. E e F risp.
verbali di consegna doc. Q e R relativi alle due auto Volvo V40 1.9D), il
citato documento costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione ex art. 82 LEF per l'importo di fr. 28'000.-- oltre interessi
al 5% dal 24 giugno 2003. La sentenza pretorile va quindi confermata.
- L'appello
5 febbraio 2004 della APPE1 va quindi respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello
5 febbraio 2004 della APPE1, __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 240.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della APPE1, la quale rifonderà a __________ APPO1 fr. 600.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione: -__________
-__________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente ff: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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