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Numero d'incarto:
14.2004.7
Data decisione, Autorità:
15.03.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.7
Lugano
15 marzo 2004
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura fallimentare
dipendente dall’istanza 20 ottobre 2003 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27
gennaio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento
di __________, a far tempo da martedì 27 gennaio 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello con atto 28 gennaio 2004 da __________ che
ne ha postulato l'annullamento;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata
l’ordinanza presidenziale del 30 gennaio 2004 con la quale all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza
20 ottobre 2003 __________ ha chiesto il fallimento di ___________ per fr.
1'022.20 oltre accessori.
B. All’udienza
di discussione tenutasi il 14 gennaio 2004 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il 27 gennaio
2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo da martedì 27 gennaio 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 28 gennaio 2004 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato
il debito oggetto dell’esecuzione in data 12 novembre 2003, ossia prima della
pronuncia del fallimento. A sostegno della propria argomentazione l’appellante
ha prodotto l’estratto di data 28 gennaio 2004 riferito all’esecuzione n.
__________, dal quale appare che egli in data 12 novembre 2003 ha pagato a
saldo dell’esecuzione l’importo di fr. 1'385.10.
Considerato
in diritto:
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una
dilazione.
Per l'art. 174
cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. __________ il
12 novembre 2003, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato
nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente
dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di
conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello 28 gennaio 2004 di __________, va quindi accolto.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 28 gennaio 2004 di __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 27 gennaio 2004 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, inc. FA.2003.00994 nei confronti di __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________;
-
__________;
-
Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
-
Ufficio
dei fallimenti di Lugano, Viganello;
-
Ufficio
dei registri di Lugano, Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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