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Numero d'incarto:
14.2004.63
Data decisione, Autorità:
19.08.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.63
Lugano
19 agosto
2004
B/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 3 maggio 2004 presentata da
_CON1
contro
APPE1,
già rappr. da: RAPP1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Bellinzona con sentenza 25 maggio 2004, nell'ambito dell'esecuzione n.
__________ dell'UEF di Bellinzona, ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della dittaAPPE1, __________, a far tempo dal giorno 25 maggio 2004
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
APPE1 che con atto 24 marzo 2004 ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 28/30
giugno 2004 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto che con decisione 9 luglio 2004 (inc.
15.2004.107) questa Camera, quale Autorità di vigilanza, trattando il gravame 7
giugno 2004 della APPE1 quale istanza di revisione contro la sentenza 12 maggio
2004, emessa sempre da questa Camera (inc. 15.2004.86), l'ha accolta,
modificandone il dispositivo nel senso che la comminatoria di fallimento emessa
il 3 febbraio 2004 nell'esecuzione n. __________ è stata annullata;
preso atto della decisione di stralcio 20 luglio 2004
del Tribunale Federale;
considerato che in seguito all'annullamento della
comminatoria la dichiarazione di fallimento in esame va annullata essendone
venuto a mancare uno dei presupposti (art. 166 cpv. 1 LEF), per cui l'appello
24 marzo 2004 della APPE1 va accolto;
rilevato che, viste le peculiarità del caso, non si
preleva la tassa di giustizia in ambo le sedi e che le spese dell'Ufficio
fallimenti vanno a carico dello Stato, mentre non si assegnano indennità la
parte appellata non avendo presentato osservazioni;
pronuncia:
I. 'appello
24 marzo 2004 dellaAPPE1, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 25 maggio 2004 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Bellinzona, inc. EF.2004.294, nei confronti dellaAPPE1,
__________, è annullata.
-
Non si
preleva la tassa di giustizia.
-
Le spese dell'Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a
carico dello Stato."
II. Non
si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio.
III. Intimazione
a:
-APPE1,
c/o __________;
-_CON1,
__________;
__________;
- Ufficio
dei registri di Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Terzi
implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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