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Numero d'incarto:
14.2004.23
Data decisione, Autorità:
29.04.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.23
Lugano
29 aprile
2004/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 16 gennaio 2004 presentata da
AO1
rappr. dalla RA2
contro
AP1
rappr. dall'avv. RA1 Lugano
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, __________, a far tempo da lunedì 23 febbraio 2004
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
1° marzo 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 5 marzo
2004 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 16 gennaio 2004 la __________ SA ha chiesto il fallimento di __________
per fr. 26'590.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 18 febbraio 2004 l'escussa non è comparsa.
C. Il
23 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato
il fallimento di __________ a far tempo da lunedì 23 febbraio 2004 alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 1. marzo 2004 __________ ha postulato la declaratoria di nullità
del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto
anteriormente alla dichiarazione di fallimento e producendo una dichiarazione
della __________ SA 23 febbraio 2004 (doc. 2), in cui quest'ultima ha
dichiarato di avere raggiunto il 22 febbraio 2004 un accordo con __________ e
__________ in merito al debito ammontante a Fr. 26'590.-- oltre a spese e
interessi e che l'importo concordato è stato interamente versato (doc. 2).
Considerato
In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento
può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante
adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione
di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto
quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce
prova sufficiente del pagamento dell'esecuzione in oggetto n. __________
effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento di
__________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello
-
marzo 2004 di __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
- marzo 2004 di __________, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 23 febbraio 2004 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2004.00063, nei confronti di
__________, __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione:
__________;
-
Ufficio
esecuzione di Lugano;
-
Ufficio
fallimenti di Lugano;
-
Ufficio
registri di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Terzi implicati
erzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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