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Numero d'incarto:
14.2003.95
Data decisione, Autorità:
20.02.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.95
Lugano
20 febbraio
2004
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2003.1224) promossa con istanza 12 agosto 2003 da
AO0
rappr. dal proprio Municipio
contro
AP0
patrocinato dall' PA0
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________
S.A. all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dal __________ per
il pagamento di fr. 43'256,50 oltre interessi correnti al 3% dal 14 giugno
2003, interessi arretrati per fr. 3'338,55 e tassa di diffida di fr. 30.--
(cfr. doc. A);
vista la
sentenza 14 novembre 2003 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via
definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso atto
dell’appello 25 novembre 2003 di __________ S.A., in merito al quale la
controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
sono segnatamente considerate sentenze esecutive, entro il territorio
cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale
le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso
nel cantone Ticino (art. 28 LALEF);
che
una sentenza o una decisione amministrativa diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un
rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento
o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/
Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss.);
che
il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la
sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla
LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art.
84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad
art. 80 e 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.).
che
contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, l'appellante sostiene che
non costituirebbe un valido titolo di rigetto definitivo una bolletta per il
pagamento di un conguaglio d'imposta comunale (doc. C), seppur accompagnata da
attestazione di crescita in giudicato (doc. B) e decisione sul riparto intercomunale
dell'imposta (doc. D);
che
una semplice fattura ("bolletta") come pure un estratto conto privo
d'indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere parificati a
decisioni amministrative, siccome non vengono designati come tali nell'atto
stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (cfr. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80;
Stücheli, op. cit., p. 304 i.f.);
che
tuttavia, nel caso concreto, il doc. C non è costituito solo da una fattura ma
principalmente da un atto amministrativo, il quale va qualificato quale
decisione fiscale (cfr. Stücheli,
p. 303 ad a);
che
infatti il "calcolo dell'imposta comunale" ai sensi dell'art. 295 LT,
ossia che indica almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore
comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le
persone fisiche, quella personale, costituisce per legge (cfr. art. 299 cpv. 1
LT) una decisione fiscale impugnabile con reclamo;
che
il doc. C riporta tutti gli elementi richiesti all'art. 295 LT, nonché, a
retro, l'indicazione del rimedio giuridico previsto all'art. 299 LT;
che
il carattere di decisione si manifesta inoltre con l'indicazione delle
conseguenze in caso di mancato pagamento dell'imposta ("in caso
d'inadempienza procederemo all'incasso in via esecutiva");
che
è irrilevante l'assenza d'indicazione degli elementi per il calcolo
dell'imposta cantonale, determinante per il riparto intercomunale (doc. D) e
quindi per il calcolo dell'imposta comunale (doc. C);
che
qualora all'escussa, come lo pretende, non fosse stata notificata la decisione
di tassazione ai sensi dell'art. 205 LT, essa avrebbe dovuto ricorrere dapprima
contro il riparto intercomunale (doc. D) nel termine di 30 giorni indicatovi
(art. 286 cpv. 1 LT) poi contro la notifica del calcolo dell'imposta comunale
(doc. C) nel termine di 30 giorni pure indicatovi (art. 299 cpv. 1 LT);
che
l'appellante non afferma e ancora meno dimostra di averlo fatto e non contesta
nemmeno la dichiarazione di crescita in giudicato di cui al doc. B né quella
apposta sul doc. D;
che
in ogni caso il credito vantato dall'escutente è quello indicato nella
decisione di cui al doc. C e non quello accertato nella decisione di
tassazione;
che
il doc. C costituisce anche un valido titolo di rigetto definitivo per la tassa
di diffida di fr. 30.--;
che
il rigetto può pure essere concesso per gli interessi correnti sul capitale al
tasso del 3% dal 14 giugno 2003, come indicato sul precetto esecutivo, in
quanto l'imposta era esigibile almeno dal 28 novembre 2002 (cfr. la voce
"conteggio" del doc. C, " 28.11.2002 – imposta dovuta –
43'256.50") e il saggio richiesto è inferiore a quello legale del 5% (cfr.
art. 104 cpv. 1 CO);
che
l'importo di fr. 3'338,55 richiesto a titolo di interessi arretrati fino al 13
giugno 2003 (cfr. precetto esecutivo) va invece limitato a fr. 699,30 (pari a
fr. 43'256,50 x 3% x 194/360);
che
infatti dal conguaglio intimato il 28 novembre 2002 (doc. C) risulta che
l'imposta dovuta al 28 novembre 2002 era di fr. 43'256,50, importo al quale si
è aggiunta il 5 maggio 2003 la tassa di diffida di fr. 30.--;
che
il doc. C non costituisce un titolo di rigetto per gli interessi decorsi prima
del 28 novembre 2002;
che
il procedente non ha poi esposto il dettaglio del calcolo dell'importo di fr.
3'338,55 né citato i relativi riferimenti legali;
che
gli interessi, al tasso del 3%, maturati dal 29 novembre 2002 al 13 giugno 2003
(194 giorni secondo la convenzione commerciale) possono invece essere
riconosciuti, siccome l'imposta era sicuramente esigibile durante tale periodo;
che
l'opposizione va quindi rigettata in via definitiva per fr. 43'985,80 (fr.
43'286,50 + fr. 699,30), oltre interessi al 3% su fr. 43'286,50;
che
in questa limitata misura l’appello va pertanto accolto parzialmente;
che
le spese seguono la soccombenza pressoché totale dell'appellante (art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), rilevato come in seconda istanza la parte
appellata non abbia presentato osservazioni.
Richiamati
gli art. 80 LEF, 205, 286, 295, 299 LT, 28 LALEF e la vigente OTLEF
pronuncia:
- L’appello 25 novembre 2003 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza,
il dispositivo n. 1 della sentenza 14 novembre 2003 (inc. EF.2003.1224) della
Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è riformato come
segue:
"1. L'istanza è
accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ è
rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 43'985,80, oltre
interessi al 3% su fr. 43'286,50 dal 14 giugno 2003."
-
La
tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - avv. __________;
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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