AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2003.76
Data decisione, Autorità:
24.05.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.76
Lugano
24 maggio
2004
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 settembre 2003 da
APPO0
rappr. dal proprio socio gerente RAPP0
contro
APPE0
patr. dallo RAPP0 __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’APPE0 al PE
n. __________del 26/28 agosto 2003 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
25 settembre 2003 ha così deciso:
“1. E’ rigettata in via provvisoria
per la somma di fr. 9'932.48 oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2003
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di
Bellinzona, notificato il 28 agosto 2003.
- La tassa di giustizia e le spese in complessivi
fr. 140.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà alla controparte fr. 50.-- per ripetibili”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 7 ottobre 2003 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 13 novembre 2003 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 26/28 agosto 2003 dell'UEF di Bellinzona
APPO0 ha escusso l’__________ APPE0 per l'incasso di fr. 9'932.48 oltre
interessi al 5% dal 2 luglio 2003, indicando quale titolo di credito:
"Nostra fattura del 17.06.2003. Lavori da carpentiere copritetto e
lattoniere”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Bellinzona.
B. La procedente
fonda la propria pretesa sulla “conferma d’ordine” 23 maggio 2002, sottoscritta
dall’escusso, mediante la quale è stata confermata a APPO0 l’esecuzione dei
lavori per le opere da carpentiere, copritetto e lattoniere presso la proprietà
in via ___________ per l’importo complessivo di fr. 55'000.-- IVA compresa
(doc. B e D) e sulla “conferma d’ordine” del 24 giugno 2002 riferita alla
fornitura e alla posa di “finestre velux supplementari” di fr. 6'165.48, non
sottoscritta dal debitore (doc. F).
La procedente
produce pure la fattura del 9 luglio 2002 (doc. G) e il richiamo di pagamento
del 10 settembre 2002 (doc. H) riferiti alle opere di cui al doc. F, uno
scritto datato 10 ottobre 2003 (doc. H), nel quale ha dichiarato di aver
registrato un pagamento di fr. 4'562.-- in acconto alla fattura del 9 luglio
2002 e la fattura finale 17 giugno 2003 di complessivi fr. 64'494.48, a cui va
dedotto l’importo di fr. 54'562.-- per acconti ricevuti (doc. C).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto
all’istanza, asseverando che il lavoro eseguito dall’istante “non rispetta le
regole e i criteri secondo le norme SIA”. La copertura del tetto in tegole
sarebbe irregolare poiché la sottostruttura non sarebbe stata eseguita a regola
d’arte. Il sottotetto sarebbe stato rovinato e le sigillature del sottotetto si
sarebbero staccate.
L’escusso ha
evidenziato che avrebbe dovuto pagare fr. 10'000.-- circa per correggere gli
errori commessi dall’istante durante l’esecuzione dei lavori.
L’__________ APPE0
ha inoltre contestato l’ammontare della fattura in quanto la stessa non rispecchierebbe
gli accordi sottoscritti con la conferma d’ordine.
In replica APPO0
ha evidenziato che il 23 maggio 2002 le sono stati deliberati i lavori di
copertura del tetto e di lattoneria al mappale numero __________ di proprietà
dell’escusso. Nel proseguio dei lavori le sarebbero state ordinate dal
committente delle finestre per un preventivo di fr. 6'165.48, di cui il
committente avrebbe pagato solo fr. 4'562.--.
Inoltre l’__________
APPE0 non avrebbe contestato il lavoro eseguito, la fattura del 7 luglio 2002 e
neppure la fattura finale del 17 giugno 2003.
D. Con sentenza
25 settembre 2003 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha
accolto l’istanza rilevando che la conferma d’ordine 23 maggio 2002,
sottoscritta dall’escusso, costituisce valido titolo per il rigetto provvisorio
dell’opposizione e che le argomentazioni sollevate sono unicamente di natura
tecnica, per cui non possono essere prese in considerazione in una procedura di
rigetto dell’opposizione.
E. Con atto d’appello
7 ottobre 2003 l’__________ APPE0 ha postulato la riforma del giudizio di prima
sede evidenziando che l’istante ha iniziato le opere di copertura del tetto
nell’estate del 2002 e le ha portate a compimento nel corso del mese di
febbraio 2003, mentre verso la fine di maggio e l’inizio del mese di giugno
2003 ha concluso gli interventi da lattoniere.
L’appellante ha
asseverato di aver tempestivamente notificato all’istante – durante la fase dei
lavori e subito dopo l’emissione della fattura – sia le contestazioni
concernenti le opere di carpenteria copritetto che le contestazioni relative
alla sottostruttura, ritenuto che il sottotetto sarebbe carente per quanto
attiene all’isolazione. Inoltre l’escusso avrebbe pure contestato le opere da
lattoniere contenute nella fattura finale del 17 giugno 2003.
L’appellante ha
evidenziato che la conferma d’ordine da lui sottoscritta prevede un costo di
fr. 55'000.--: tenuto conto che egli ha versato complessivamente fr. 54'562.--
vi potrebbe essere, nell’ipotesi in cui le eccezioni da lui sollevate non
dovessero essere accolte, rigetto dell’opposizione per soli fr. 438.--.
F. Con
osservazioni del 13 novembre 2003 APPO0 ha ribadito che l’importo di fr.
4'562.-- versato dal committente in data 23 settembre 2002 è stato corrisposto
per il pagamento di parte della fattura 9 luglio 2002 attinente alla fornitura
e posa di finestre velux e non quale acconto per le opere da carpentiere, copritetto
e lattoniere.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Un
contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 128 ad art. 82).
e) La procedente fonda la sua pretesa sullo scritto denominato “conferna
d’ordine” del 23 maggio 2003 (doc. B e D) che altro non è che un contratto
d'appalto tra APPO0 in qualità di appaltatore e l’__________ APPE0 in qualità
di committente (art. 363 CO), mediante il quale la procedente si è impegnata ad
eseguire opere da carpentiere, da copritetto e da lattoniere all'l’immobile in
via __________ e l’escusso si è impegnato a corrispondere l’importo di fr.
55'000.--.
La
procedente versa pure agli atti una “conferma d’ordine” del 24 giugno 2002
riferita alla fornitura e alla posa di “finestre velux supplementari” di fr.
6'165.48, non sottoscritta dal debitore (doc. F), la relativa fattura del 9
luglio 2002 (doc. G) il richiamo di pagamento del 10 settembre 2002 (doc. H)
nonché uno scritto datato 10 ottobre 2003 (doc. H), nel quale ha dichiarato di
aver registrato il pagamento di fr. 4'562.-- in acconto alla fattura del 9
luglio 2002.
L’importo di fr.
9'932.48, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma
richiesta con la fattura finale del 17 giugno 2003 di complessivi fr. 64'494.48
e quanto versatole complessivamente dall’escusso a titolo di acconto, ossia fr.
54'562.--.
f) Il predetto
contratto doc. B costituisce, in linea di principio, valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per fr. 55’000.--, a cui vanno
dedotti gli importi che la procedente ha riconosciuto siano stati versati quali
acconti per tali opere, ossia fr. 50'000.--. La “conferma d’ordine” del 24
giugno 2002, riferita alla fornitura e alla posa di “finestre velux
supplementari”, di fr. 6'165.48 non può invece essere qualificata quale
riconoscimento di debito, in quanto non sottoscritta dal debitore: per questo
quindi agli atti vi è, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione
limitatamente all’importo di fr. 5'000.-- oltre interessi.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a
ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin, op. cit., n. 87 s.
ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo
della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto
dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale
in STF 13 ottobre 1986, in: Rep. 1987,
p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della
controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile
e non solo asserita (Rep. 1986
p. 112-113; Cometta, op.
cit. in Rep. 1989 p. 348; Stahelin, op. cit., n. 105 ad art.
82 LEF).
c) L’escusso
si è opposto all’istanza sollevando l’eccezione di non corretto adempimento,
atteso che il lavoro eseguito dall’istante non rispetterebbe le regole e i
criteri stabiliti dalle norme SIA. La copertura del tetto in tegole sarebbe
irregolare poiché la sottostruttura non sarebbe stata eseguita a regola d’arte.
Il sottotetto sarebbe stato rovinato e le sigillature del sottotetto si
sarebbero staccate.
d) Dall’esame
dello scritto 9 ottobre 2002 dell’__________ (doc. 2) – antecedente il
compimento delle opere di copertura del tetto, avvenuto nel corso del mese di
febbraio 2003 (cfr. atto d’appello p. 3) – emerge che l’isolazione del tetto
“come prevista” non sarebbe sufficiente “per quanto riguarda l’isolamento
termico”. Dalla documentazione agli atti non è comunque emerso che la
procedente non abbia in seguito eseguito le isolazioni del sottotetto come
consigliato nel doc. 2 e quindi, in fase esecutiva, non abbia ripettato i
dettami imposti dalle norme SIA.
Gli scritti 11
luglio 2003 (doc. 3) e 17 luglio 2003 (doc. 4) contenenti contestazioni alla
corretta esecuzione dell’opera, peraltro posteriori alla data di emissione
della fattura finale del 17 giugno 2003, sono stati allestiti e sottoscritti
dall’escusso e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto
a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è rimasta allo stato di puro
parlato senza sufficiente supporto probatorio. Ritenuto che l’onere di rendere
verosimile l’inadempimento contrattuale spetta alla parte escussa sulla base di
riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, l'escusso non ha
dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento
contrattuale, che deve essere pertanto respinta. La sentenza del primo giudice
va quindi riformata nel senso che l’opposizione interposta dall’__________
APPE0 al PE n. __________ va rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.
5'000.-- oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2003.
- L'appello 7 ottobre 2003 dell’__________ APPE0 è parzialmente è
accolto.
Tassa di giustizia
e indennità seguono il rispettivo grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1
e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 e 2 LEF
pronuncia:
I. L’appello 7 ottobre 2003dell'arch. ___________, __________,
è parzialmente accolto.
I.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 25 settembre 2003 del
Segretario assessore della Pretura di Bellinzona vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 5
settembre 2003 di APPO0, __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona da
__________o APPE0, __________, è rigettata in via provvisoria per fr. 5'000.--
oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2003.
- La tassa di
giustizia di Fr. 140.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per metà a
carico di __________ APPE0 e per metà a carico di APPO0. Compensate le
indennità.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 210.--, è posta è posta per metà a
carico di __________ e per metà a carico di _________ Sagl. Compensate le
indennità.
III. Intimazione: - RAPP0,
__________;
Comunicazione alla Pretura
di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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