AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2003.62
Data decisione, Autorità:
16.12.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.62
Lugano
16 dicembre
2003
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 9 aprile 2003 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ del 13/18
marzo 2003;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di __________ con sentenza 9 luglio 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a
suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal
procedente che con atto
18 luglio 2003 postula l'accoglimento
dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 13 agosto 2003 la parte appellata
si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 13/18 marzo 2003 dell'UE di __________
__________ ha escusso __________ per fr. 54'000.-- oltre interessi al 5% dal 31
luglio 2002, fr. 40'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2002 e fr.
200.--, indicando quale titolo di credito: "1/2) 17.04.2002 contratto di
compravendita di azioni a saldo fr. 94'000.--; 2) Spese amministrative."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il
17 aprile 2002 __________, in qualità di venditore, __________, __________ e
__________, in qualità di acquirenti, hanno acquistato l'intero pacchetto
azionario della società __________ con sede a __________.
Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita di 18 azioni
della __________ concluso con __________ il 17 aprile 2002 (doc. _), in cui
nella clausola V. è stato stipulato che il pagamento del prezzo di vendita, di
complessivi fr. 144'000.--, doveva venire effettuato con un versamento di fr.
48'000.-- entro 5 giorni dalla firma del contratto, fr. 56'000.-- entro il 31
luglio 2002 e fr. 40'000.-- entro il 31 dicembre 2002 dietro consegna delle
relative azioni.
C. All'udienza
di contraddittorio il procedente ha precisato che gli interessi sono richiesti
come indicato sul precetto esecutivo.
Con la
sua risposta l'escusso ha rilevato che il prezzo di vendita delle azioni di
complessivi fr. 144'000.--, ossia fr. 8'000.-- per ogni azione di nominali fr.
2'000.--, è stato determinato sulla base delle risultanze contabili al 31
dicembre 2001 (cfr. conto annuale 2001 certificato, doc. _), ritenuto che il
contratto prevede tra l'altro la garanzia del venditore secondo cui "le
informazioni riportate nei libri contabili di cui l'acquirente dichiara di aver
preso visione sono complete e veritiere" (doc. _). __________ ha poi
asserito che il venditore __________ ha preteso che il contratto espletasse i
propri effetti retroattivamente dal 1. gennaio 2002, esigendo pure di poter
rimanere amministratore unico e dipendente fino al 31 maggio 2002. Come
attestato dal doc. _ egli ha versato al procedente un acconto di fr. 50'000.--.
Le azioni non gli sono mai state consegnate e sono attualmente ancora
depositate a __________ presso lo studio dell'avv. __________. L'escusso ha poi
rilevato che dal 1. giugno 2002 gli acquirenti hanno assunto l'effettiva
gestione della __________. Qualche mese dopo essere entrati in possesso
dell'intera documentazione contabile essi hanno potuto rendersi conto delle
numerose incongruità esistenti, per cui hanno immediatamente incaricato la
società di revisione __________ di procedere ad alcune verifiche preliminari.
Con scritti 18 settembre 2002 (doc. _) risp. 25 ottobre 2002 (doc. _)
__________ ha dapprima segnalato l'esistenza di gravi irregolarità contabili,
comprovando poi le contestazioni relative alle singole poste di bilancio. In
seguito __________ ha allestito un dettagliato rapporto di revisione, trasmesso
a controparte il 20 giugno 2003 (doc. _), da cui è emersa la sottovalutazione
del fondo svalutazione crediti, la sopravvalutazione del totale dei lavori in
corso, la necessità di apportare aggiustamenti alla voce passività. Il rapporto
peritale ha poi evidenziato numerose altre imprecisioni nelle registrazioni
contabili, il che denota una confusa gestione dei pagamenti tra le diverse
società facenti capo a __________ o, ossia la __________, la __________ e la
__________. Secondo l'escusso l'operato di __________ potrebbe inoltre generare
ulteriori passività dal punto di vista fiscale. Egli ha rilevato come l'agire
di __________ configuri gli estremi del dolo ex art. 28 CO ed in ogni caso
dell'errore essenziale ex art. 23 e 24 cpv. 1 cifra 4 CO, per cui il contratto
doc. _ non può costituire valido titolo di rigetto provvisorio ex art. 82 LEF.
Per quel che riguarda il doc. _, prodotto da controparte, l'escusso ha
contestato la validità dello scarico ivi contenuto al punto 2, atteso che
questo documento riguarda l'assemblea generale straordinaria della __________
tenutasi l'8 maggio 2002, mentre gli acquirenti delle azioni della __________
hanno ricevuto copia dell'intera documentazione contabile riguardante i conti
al 31 dicembre 2001 solo nel giugno 2002.
Replicando
il procedente ha sostenuto che le eccezioni sollevate dall'escusso vanno fatte
valere nella procedura ordinaria, trattandosi non solo di allegazioni di parte,
ma anche di allegazioni troppo tecniche e pertanto inadatte ad infirmare
immediatamente il titolo di rigetto prodotto.
Con la
duplica l'escusso ha confermato l'attendibilità del rapporto di revisione
allestito dalla __________ nella persona di __________, esperto contabile
federale e perito giudiziario, nel rispetto delle norme della categoria
professionale svizzera e dopo attenta analisi della pertinente documentazione
contabile.
D. Con
sentenza 9 luglio 2003 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
__________ ha respinto l'istanza non ritenendo il contratto di compravendita
doc. _ valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, avendo l'escusso reso
verosimile l'eccepito mancato rispetto da parte del procedente dell'impegno
assunto (doc. _ ad IV garanzia), secondo cui " le informazioni riportate
nei libri contabili sono complete e veritiere". La prima giudice ha
rilevato che l'escusso ha prodotto una perizia contabile di parte, eseguita
dalla __________, che ha evidenziato la non corretta stima del fondo di
svalutazione, la sopravvalutazione del totale dei lavori in corso, la necessità
di aggiustamenti alla voce passività, oltre ad altre irregolarità gestionali
(doc. _). In prima sede sono poi stati considerati gli scritti 18 settembre
2002 risp. 25 ottobre 2002 risp. 11 febbraio 2003 inviati dalla __________ al
procedente, risp. alla __________ e al rappresentante legale del procedente
(doc. _). La prima giudice non ha di conseguenza ritenuto necessario
considerare le eccezioni di dolo risp. di errore essenziale sollevate
dall'escusso.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente
confermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata si è pure confermata nelle sue
argomentazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1. Nell'incarto
in oggetto trasmesso dalla Pretura si trova solo una copia, e non l'originale,
del verbale dell'udienza di contraddittorio. Inoltre in questa copia manca il
memoriale di risposta prodotto dalla parte escussa. Gli atti mancanti sono
stati ricostruiti sulla base dei verbali di udienza trasmessi a questa Camera
dalle parti, i quali risultano identici.
-
Ex
art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Flavio Cometta, il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti).
b) Il
contratto di compravendita costituisce riconoscimento di debito per il
pagamento del prezzo, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti
requisiti (cfr. CEF 13 aprile 1995, 14.95.105, cons. 4; pure Peter Stücheli,
Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 352 s.):
-
vi
è contratto di compravendita (con gli essentialia negotii) sottoscritto dal
compratore;
-
è
stata fornita la prova documentale dell'avvenuta consegna o della messa a
disposizione del bene compravenduto (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 71 I e 72);
-
il
prezzo è esigibile nel momento in cui è stata presentata la domanda di
esecuzione (Panchaud/Caprez, op. cit. § 71 I e § 14).
c) Nel
caso di specie il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di
compravendita di 18 azioni nominative della __________ di nominali fr.
2'000.--, stipulato dalle parti il 17 aprile 2002, in cui il prezzo e le
modalità di pagamento sono state concordate come segue:
"……….
IV.
Prezzo di vendita
In
riferimento alle risultanze contabili aggiornate, di cui l'acquirente dichiara
di aver preso ampia conoscenza, il prezzo di vendita liberamente fissato dalle
parti ammonta a fr. 8'000.-- (franchi ottomila) per ogni azione di nominali fr.
2'000.-- liberata nella misura del 50%, quindi in fr. 144'000.-- (franchi
centoquarantaquattromila) per le 18 azioni oggetto del presente contratto.
V.
Termini di pagamento
Il
pagamento del prezzo fissato avverrà nel seguente modo:
Fr.
48'000.-- (franchi quarantottomila ) entro 5 giorni dalla firma del presente
contratto mediante versamento sul c.c.p. Nr. __________intestato a __________
dietro consegna di n. 6 azioni della __________ oppure certificato azionario di
pari valore, fr. 56'000.-- (franchi cinquantaseimila) entro il 31.07.2002 e
dietro consegna di n. 7 azioni della __________ oppure certificato azionario di
pari valore. Fr. 40'000.-- (franchi quarantamila) entro il 31.1.2.2002 e dietro
consegna di n. 5 azioni della __________ oppure certificato azionario di pari
valore.
VI.
Garanzia
Conseguenze
per il non rispetto dei termini di pagamento
In
caso di non rispetto da parte dell'acquirente dei termini di pagamento
concordati e sopradescritti, egli dovrà al venditore un interesse di mora pari
al 5% annuo calcolato a scadenze trimestrali. Gli interessi inizieranno a
decorrere dalla data di scadenza delle singole obbligazioni. La firma apposta
in calce al presente contratto vale per l'acquirente quale formale
riconoscimento del tasso di interesse e dell'eventuale messa in mora.
VI.
Il
venditore garantisce che le informazioni riportate nei libri contabili di cui
l'acquirente dichiara di aver preso visione sono complete e veritiere. Salvo le
obbligazioni ivi riportate non sono state contratte dalla società altre
obbligazioni a termine o no, condizionate o no. Le posizioni di bilancio
"Macchinari e attrezzi" e "Autoveicoli" sono composte
dall'inventario allegato al presente contratto che verrà firmato dalle parti e
ne costituirà parte integrante.
……………"
Orbene il
contratto di compravendita doc. _ è stato sottoscritto dall'acquirente
__________. Le azioni sono in deposito presso l'avv. __________, come risulta
dal verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti dell'8 maggio
2002 (doc. _ punto 3), che ne prevede la liberazione a favore degli acquirenti
con l'integrale pagamento del prezzo pattuito al punto V del contratto di
compravendita. Il prezzo di acquisto era ampiamente esigibile al momento in cui
è stata presentata la domanda di esecuzione, il PE essendo stato emesso il 13
marzo 2003, mentre l'ultima rata era esigibile al 31 dicembre 2002. Pertanto in
via di principio il contratto di compravendita doc. _ costituisce valido titolo
di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, vol. I, n. 87 s. ad art.
82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).
b) Nell'esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto
dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto
deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di
inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti; cfr.
pure II CC TF del 13 ottobre 1986, in Rep 1987, p. 149 ss., cons. 3; OG BL, mp
1989, 31; LGVE 1993 I 44; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 84 ad § 19; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad
art. 82).).
c) Un
contratto di compravendita sottoscritto dall'acquirente costituisce valido
titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo pattuito, nel caso
in cui l'acquirente non afferma, che l'oggetto dell'acquisto non è stato oppure
non è stato regolarmente consegnato, quando questa affermazione è evidentemente
senza fondamento oppure viene confutata immediatamente dal venditore. In caso
di difetti l'acquirente deve rendere verosimile, di avere notificato i difetti
tempestivamente (Staehelin, op. cit. n. 113 ad art. 82 )
d) L'escusso
deve rendere verosimili eccezioni che impediscono il determinarsi di un valido
riconoscimento di debito. In linea di conto entrano vizi del consenso quale
l'errore essenziale oppure il dolo (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346)
e) L'escusso
ha sostenuto di avere constatato, dopo l'assunzione il 1. giugno 2002 con
__________ e __________ dell'effettiva gestione della __________, che la reale
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società non
corrispondeva assolutamente a quanto era stato presentato in sede di trattative
e, soprattutto, a quanto è stato certificato nel conto annuale al 31 dicembre
2001 e garantito alla clausola 6 (garanzia) del contratto di compravendita doc.
_. __________ ha segnalato al procedente, tramite la società di revisione
__________, l'esistenza di gravi irregolarità contabili dapprima con scritto 18
settembre 2002 (doc. _), per poi sollevare contestazioni relative alle singole
poste di bilancio con scritto 25 ottobre 2002 (doc. _). In seguito ha fatto
allestire, sempre dalla __________, un dettagliato rapporto di revisione 4
giugno 2003 (doc. _), trasmesso a __________ il 20 giugno 2003. L'escusso ha
sintetizzato la voluminosa perizia eseguita dalla __________ come segue:
il valore totale dei lavori in corso al 31.12.2001 è stato sopravvalutato di
fr. 304'476.-- (doc. _ p. 12)
- l'analisi
delle passività ha evidenziato la necessità di apportare aggiustamenti per un
importo totale di ca. fr. 50'000.--, relativi a ca. fr. 20'000.-- di ferie
maturate e non godute del personale impiegato della società (doc. _ allegato
XV) e a fr. 30'000.-- per lavori di garanzia (doc. _ p. 15).
ha poi rilevato che il rapporto peritale ha evidenziato numerose altre
imprecisioni nelle registrazioni contabili, chiaro sintomo di una confusa
gestione dei pagamenti tra le diverse società facenti capo a __________.
Questi, successivamente alla data del bilancio e fino al giorno in cui è
rimasto amministratore unico della __________, ossia fino al 31 maggio 2002,
avrebbe operato spostamenti di attività della __________ e relativi ricavi
nella __________ (doc. _ p. 14), avrebbe anche utilizzato personale della
__________ per un importo che ammonta almeno a fr. 125'000.-- su cantieri che
facevano capo alla __________, senza tuttavia rifatturare le prestazioni della
__________ (doc. _ p. 14 e 13). L'operato di __________, è stato poi asserito,
potrebbe generare ulteriori passività dal punto di vista fiscale. L'escusso ha
pertanto, in seguito a pretese gravi irregolarità contabili che avrebbero
influito sulla valutazione delle azioni della __________, fatto valere carenze
nella determinazione di un valido riconoscimento di debito.
Il
procedente ha dal canto suo contestato le eccezioni sollevate dall'escusso,
ritenendole allegazioni non solo di parte ma anche troppo tecniche, per cui
inadatte ad infirmare immediatamente il titolo di rigetto prodotto.
Orbene
nell'ambito di questa procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, le
eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche
essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono sussistere riscontri oggettivi. Le eccezioni sollevate
dall'escusso, con cui egli fa valere errore essenziale ex art. 24 cpv. 1 cifra
4 CO risp. dolo ex art. 28 CO, si fondano, oltre che sugli scritti della
__________ 18 settembre 2002, 25 ottobre 2002 e 11 febbraio 2003 (doc. _), in
particolare sulla perizia 4 giugno 2003 (doc. _). Questo documento, allestito
dalla __________ su mandato dell'escusso, rappresenta però una perizia di parte
che non può costituire un sufficiente riscontro oggettivo a prescindere dal
fatto che si tratta di valutazioni di impossibile riscontro puntuale e
immediato. Infatti la citata perizia, su cui l'escusso fonda le pretese
irregolarità contabili dovute a sottovalutazioni risp. a sopravvalutazioni, gli
asseriti mancati aggiustamenti così come le problematiche fiscali, è non solo
estremamente voluminosa, ma anche complessa ed articolata e pertanto inadatta
ad essere esaminata nell'ambito di questa procedura che non consente
un'indagine approfondita, ma richiede la verosimiglianza immediata delle
allegazioni sollevate.
Le
eccezioni fatte valere dall'acquirente __________ non possono quindi essere
accolte in questa sede. Il contratto di compravendita doc. _ costituisce di
conseguenza valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82
LEF per fr. 54'000.-oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2002 e fr. 40'000.--
oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2002, mentre per le spese amministrative
di fr. 200.-- non vi è riconoscimento di debito. L'istanza di __________ va
quindi parzialmente accolta. In tal senso va riformata la sentenza pretorile.
- L'appello
18 luglio 2003 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la pressoché completa soccombenza dell'escusso
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello
18 luglio 2003 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 luglio 2003 della Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di __________ è così riformata:
"1. L'istanza
9 aprile 2003 di __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 13/18
marzo 2003 dell'UE di __________ è rigettata in via provvisoria per fr.
54'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2002 e fr. 40'000.-- oltre
interessi al 5% dal 31 dicembre 2002.
- La
tassa di giustizia di fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo di
indennità."
II. La tassa
di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
-
avv.
__________;
-
avv.
__________,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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