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Numero d'incarto:
14.2003.57
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.57
Lugano
13 agosto
2003/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 18 marzo 2003 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di
__________, a far tempo da martedì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta in appello con atto 9 luglio 2003
da __________ che ne postula
l'annullamento;
preso atto che ex art. 313 bis CPC alla parte
appellata non sono state richieste
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 16 luglio
2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con istanza 18 marzo 2003 la __________ ha
chiesto il fallimento di __________ per fr. 156'132.-- oltre accessori e
dedotti eventuali acconti;
che all'udienza di contraddittorio dell'11 giugno 2003
nessuno è comparso;
che con sentenza 24 giugno 2003 la Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha pronunciato nell'ambito dell'esecuzione n.
__________ dell'UE di Lugano
il fallimento di __________ a far tempo da martedì
__________ alle ore 14.00;
che contro il menzionato decreto di fallimento si è
aggravato __________ con atto 9 luglio 2003 rilevando che la decisione
pretorile è stata inviata il 25 giugno 2003 al suo indirizzo a __________, ma
che essendosi trovato in quel periodo presso suo figlio a __________ ed essendo
rientrato in Ticino non prima del 30 giugno 2003, egli ha potuto prenderne
conoscenza solo quel giorno, per cui il 30 giugno 2003 va considerato quale
giorno della notifica;
che ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice
del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro
dieci giorni dalla notificazione;
che dalla ricerca postale 26 luglio 2003 risulta che
il decreto di fallimento 24 giugno 2003 in esame, inviato con lettera
raccomandata all'indirizzo dell'appellante, è stato distribuito il 25 giugno
2003 a "__________";
che la firma di "__________" apposta sul
foglio di recapito della raccomandata corrisponde a quella che l'appellante ha
apposto sul suo atto di appello, per cui va dedotto che il decreto pretorile è
stato notificato il 25 giugno 2003 ad __________ personalmente;
che in ogni caso anche se la consegna dell'invio
raccomandato fosse stata effettuata a
persona adulta della famiglia dell'appellante, nulla
muterebbe in merito alla validità della notifica;
che infatti ex art. 120 cpv. 3 CPC se il destinatario
non è presente, la consegna è fatta a persona adulta della sua famiglia o a un
suo impiegato presente;
che dall'estratto del Controllo abitanti di __________
emerge che la moglie dell'appellante si chiama __________ e che il nucleo
famigliare __________ è composto di due persone, per cui l'invio raccomandato
contenente la decisione di fallimento, notificato a "__________"
potrebbe essere stato consegnato ex art. 120 cpv. 3 CPC ad __________, persona
adulta della famiglia dell'appellante, per cui anche in tal caso andrebbe
considerato validamente notificato il 25 giugno 2003;
che infatti rientra nei compiti del destinatario
istruire i propri familiari in merito alla trasmissione di eventuali atti che
vengono loro consegnati;
che il termine di 10 giorni per presentare appello ha
iniziato pertanto a decorrere il 26 giugno 2003 (atteso che ex art. 131 cpv. 1
CPC nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione) per
scadere lunedì 7 luglio 2003, ritenuto che l'ultimo giorno cadeva di sabato e
che ex art. 131 cpv. 3 CPC in tal caso il termine scade il prossimo giorno
feriale;
che l'atto d'appello 9 luglio 2003 di __________
spedito lo stesso giorno con lettera raccomandata è pertanto tardivo, per cui
va dichiarato irricevibile;
che essendo stato concesso all'appello effetto
sospensivo parziale, il fallimento __________ deve essere nuovamente
pronunciato;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dell'appellante (art. 49 OTLEF);
per i quali motivi,
richiamati gli art. 120 cpv. 3, 131 cpv. 1 e 3 e 313
bis CPC, art. 174 cpv. 1 LEF
prouncia
- L'appello
9 luglio 2003 di __________, è irricevibile per tardività.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
martedì
__________ alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico di __________
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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