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Numero d'incarto:
14.2003.55
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.55
Lugano
25 luglio 2003
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 21 marzo 2003 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della
__________, a far tempo da martedì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
30 giugno 2003 ha postulato l'annullamento del
fallimento;
preso atto delle osservazioni 15 luglio 2003 della
parte appellata;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 7 luglio
2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Con
istanza 21 marzo 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 2'152.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio dell'11 giugno 2003 nessuno è comparso.
C. Il
24 giugno 2003 la Pretore del Distretto del Lugano, Sezione 5, ha pronunciato
il fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 30 giugno 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato l'esecuzione in
oggetto n. __________ il 10 giugno 2003 direttamente all'Ufficio esecuzione di
Lugano e producendo una ricevuta postale 10 giugno 2003 risp. un fax inviato
all'UE di Lugano relativi al versamento di fr. 2'499.-- a favore della
__________ (doc. A).
E. Con
le sue osservazioni la __________ ha chiesto che le spese vengano caricate
all'appellante, ritenuto che era compito della debitrice produrre in Pretura la
prova dell'avvenuto pagamento del suo debito.
Considerato
In diritto: 1. Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante
adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione
di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto
quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono
prova sufficiente del pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di
conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello
30 giugno 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 9 OTLEF),
non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi
prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
30 giugno 2003 di __________, è accolto.
"1.
La dichiarazione di fallimento 24 giugno 2003 pronunciata
dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA. __________, nei confronti di __________, è annullata.
- La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare
come
di rito, è posta a carico di __________.
- Le
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come
di
rito, sono poste a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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