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Numero d'incarto:
14.2003.33
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.33
Lugano
11 giugno
2003
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 24 gennaio 2003 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 17 marzo 2003
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto 27 marzo 2003 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 2/4 aprile
2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 gennaio 2003 la __________ ha chiesto il
fallimento di __________ per fr. 11'999.90 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 26 febbraio 2003 la debitrice ha dichiarato di essere
intenzionata a saldare il suo debito, per cui avrebbe contattato direttamente
la creditrice.
C. Il
17 marzo 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo da lunedì 17 marzo 2003 alle ore 14.00.
D. Con
atto di appello 27 marzo 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in
oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo una dichiarazione
26 marzo 2003 della creditrice (doc. B), in cui quest'ultima conferma il
pagamento, avvenuto il 17 marzo 2003, dell'importo oggetto dell'esecuzione n.
__________.
considerato
in diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento
può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere pagato l'esecuzione in oggetto n.
__________anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo
assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato alla narrativa
fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento,
effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va
annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello
27 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per quel
che riguarda le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano fissate dalla Pretura
nella misura di un acconto di fr. 900.--, l'appellante è rinviata al computo
che allestirà l'Ufficio fallimenti di Lugano contro il quale, se del caso,
potrà ricorrere ex art. 17 LEF a questa Camera quale Autorità di vigilanza.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello
27 marzo 2003 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 17
marzo 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
__________, nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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