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Numero d'incarto:
14.2003.31
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.31
Lugano
4 luglio 2003/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 22 novembre 2002 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 17/19 settembre 2002
dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 marzo 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di
giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a
titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
28 marzo 2003 ha postulato la reiezione
dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 5 maggio 2003 la parte appellata
si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con
PE n. __________ del 17/19 settembre 2002 dell'UE di Lugano __________ ha
escusso la __________ per l'incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dal
15 giugno 2002, indicando quale titolo di credito: "Onorario di consulenza
inerente la gestione e l'amministrazione della società qui escussa, per il
periodo 16.04.2002 - 31.05.2002 (importo pattuito e riconosciuto con contratto
__________ del 12.04.2002 - art. 4.3.)". Interposta tempestiva
opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita
di azioni stipulato con __________ il 12 aprile 2002 (doc. B), che al punto
4.3. prevede quanto segue:
" Per
il periodo dal 16 aprile 2002 al 31 maggio 2002 l'Acquirente (conferisce) al
signor __________ un mandato di consulenza inerente la gestione e
l'amministrazione della Società. L'onorario per tale attività da corrispondere
al signor __________ viene fissato già sin d'ora in fr. 10'000.-- (franchi
diecimila) e sarà pagato entro il 15 giugno 2002.
In
tale periodo il signor __________ è a disposizione della Società per un massimo
di 40 ore settimanali."
Il
precettante pretende il pagamento dell'onorario di fr. 10'000.-- per l'attività
svolta dal 16 aprile al 31 maggio 2002.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha rilevato che il
contratto in oggetto (doc. B) è stato sottoscritto dalla persona fisica
__________ e non dalla __________.
Inoltre
la clausola in esame si riferisce ad un mandato che, per espresso tenore
letterale della stessa, è stato conferito da __________ personalmente a
__________. La debitrice ha poi negato che il procedente abbia mai fornito la
sua prestazione.
Con la
replica il creditore ha osservato che dall'estratto RC della __________
emergono i diritti di firma. Egli ha poi asserito che dalla volontà delle
parti, espressa con il contratto 12 aprile 2002 (doc. B), emerge che l'importo
di fr. 10'000.-- è dovuto da chi ha beneficiato delle prestazioni effettuate
durante il periodo dal 16 aprile al 31 maggio 2002. __________ costituisce
inoltre una violazione del principio della buona fede nei rapporti contrattuali
eccepire la carenza di legittimazione passiva.
Duplicando
l'escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni di risposta.
D. Con sentenza 19 marzo 2003 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo il contratto doc. B valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, considerato che dalla clausola 4.3.
risulta chiaramente che il mandato è stato conferito a __________ da __________
nella sua qualità di acquirente della società e non a titolo personale. Secondo
la prima giudice la prova risiede nel fatto che secondo le pattuizioni
__________ doveva essere a disposizione della società per un massimo di 40 ore
settimanali.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.ll
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
Il
debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di
debito e che risulta sul PE quale debitore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF).
Il
rigetto provvisorio dell'opposizione non va concesso, qualora in luogo della
persona giuridica obbligatasi viene escusso il suo detentore oppure qualora in
luogo del suo detentore obbligatosi viene escussa la persona giuridica (Peter Stücheli,
Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 180).
c) Dall'esame del doc. B si evince che il contratto di compravendita delle
azioni della __________ è stato stipulato tra il loro proprietario __________ e
l'acquirente __________. Quest'ultimo, secondo il punto 4.3. del contratto, ha
tra l'altro conferito al procedente un mandato di consulenza per il periodo dal
16 aprile al 31 maggio 2002, per il quale è stato concordato un onorario di fr.
10'000.--, da pagarsi entro il 15 giugno 2002. Contrariamente a quanto
sostenuto dal procedente, la firma di __________ sul documento B, è stata
apposta da quest'ultimo quale venditore risp. mandatario e non quale avente
diritto di firma per la __________, anche se in quel momento egli era ancora
presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale, come risulta
dall'estratto RC (doc. C). Infatti sul doc. B appare una sola firma di
__________, mentre non vi è indicazione alcuna in merito ad un suo ruolo come
rappresentante della __________, quale società conferente il mandato di
consulenza. Dal doc. B non risulta pertanto alcun obbligo dell'escussa al
pagamento dell'onorario posto in esecuzione. In casu non vi è pertanto identità
tra la debitrice indicata sul PE e sull'istanza di rigetto e il debitore che
appare sul contratto doc. B.
L'istanza
di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata nei confronti di __________
va pertanto respinta per carenza di legittimazione passiva, mancando un suo
riconoscimento di debito nei confronti del procedente.
- L'appello 28 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello
28 marzo 2003 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza
22 novembre 2002 di __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dalla parte istante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico __________, il quale rifonderà a __________
fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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