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Numero d'incarto:
14.2003.30
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.30
Lugano
28 maggio
2003
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 5 febbraio 2003 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 24 marzo 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da lunedì 24 marzo 2003 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 28/31 marzo 2003
ne postula l’annullamento;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 1./2 aprile 2003 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In
fatto:
A. Con istanza 5 febbraio 2003 la __________ ha chiesto il fallimento
di __________ per fr. 533.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 marzo 2003 nessuno è comparso.
C. Con decisione 24 marzo 2003 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________
a far tempo da lunedì 24 marzo 2003 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 31 marzo 2003 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere saldato
il suo debito e producendo una ricevuta 28 marzo 2003 dell'Ufficio esecuzione
di Lugano (doc. A) relativa al saldo dell'esecuzione n. __________ promossa
dalla __________. L'appellante ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo
fino al 15 aprile 2003 al fine di potere pagare tutti i suoi debiti ammontanti
a ca fr. 30'000.--.
Con
scritto 15 aprile 2003 __________ ha comunicato di avere provveduto a pagare la
metà delle esecuzioni pendenti e di volere entro il 28 aprile 2003 liquidare la
rimanente metà delle esecuzioni, per le quali ha già preso accordi con le
parti. L'appellante ha poi dichiarato di essere proprietario di un immobile, di
avere delle attività commerciali e di avere provveduto a farsi pagare i suoi
crediti per sopperire alla momentanea crisi di liquidità.
Il
28 aprile 2003 l'appellante ha prodotto uno scritto dello stesso giorno della
__________, con cui quest'ultima ha comunicato alla Pretura del Distretto di
Lugano il ritiro dell'istanza di fallimento.
Considerato
In
diritto:
- Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Il
termine di dieci giorni per impugnare la decisione è un termine perentorio e
inizia a decorrere dalla notifica della decisione di prima istanza.
__________,
con un suo primo "ricorso" datato 28 marzo 2003 inviato alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, dichiarato di essere, lo stesso giorno,
venuto a conoscenza della procedura presentata dalla __________, il termine di
dieci giorni per presentare appello ha iniziato a decorrere il 29 marzo 2003
(ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 28
marzo 2003), per giungere a scadenza il 7 aprile 2003. Gli scritti 15 risp. 28
aprile 2003 dell'appellante sono pertanto irricevibili per tardività. Essi
sarebbero tardivi anche nel caso in cui si volesse ritenere quale giorno
d'inizio della decorrenza del termine per appellare il 1. aprile 2003 -
ritenuto il secondo "ricorso" di __________ datato 31 marzo 2003 - il
termine di dieci giorni giungendo a scadenza il 10 aprile 2003.
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso
proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2
n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 28 marzo 2003 dell'UE di Lugano (doc. A) si evince
che il debitore con il versamento di fr. 772.30 ha saldato l'esecuzione in
oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che
dall'estratto delle esecuzioni 30 aprile 2003 dell'UE di Lugano risulta che
contro l'appellante sono pendenti 17 esecuzioni, le 16 più recenti promosse tra
il 3 luglio 2001 e 28 aprile 2003. Per 5 esecuzioni, per importi ammontanti a
fr. 2'061.40 risp. fr. 6'079.30 risp. fr. 1'880.15 risp. fr. 5'487.75 e fr.
1'555.60, sono già state notificate all'appellante nell'arco degli ultimi tre
mesi le comminatorie di fallimento. Questo dimostra che lo stato d'illiquidità
in cui si trova __________ non è passeggero e che egli già da quasi due anni
non è più in grado di far fronte ai suoi impegni e nemmeno di pagare importi
anche modesti. Il presupposto della solvibilità non appare pertanto come reso
sufficientemente verosimile, per cui l'art. 174 cpv. 2 LEF non può essere
applicato. Il fallimento di __________ va quindi confermato.
- L'appello 28/31 marzo 2003 di __________ va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L'appello 28/31 marzo 2003 di __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di __________, a far tempo da
martedì
3 giugno 2003 alle ore 10:00
-
La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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