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Numero d'incarto:
14.2003.25
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.25
Lugano
9 aprile 2003/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 16 dicembre 2002 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 febbraio 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 4
marzo 2003 da __________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 10 marzo 2003
all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 16 dicembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 4'344.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 5 febbraio 2003 nessuno è
comparso.
C. Il 24 febbraio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da lunedì __________
alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 4 marzo 2003 la __________ ha sostenuto di avere
ottenuto dalla creditrice il 17 febbraio 2003, ossia anteriormente alla
dichiarazione di fallimento, una dilazione di pagamento che prevedeva tre
versamenti di fr. 1'000.-- immediatamente, fr. 1'500.-- entro il 28 febbraio
2003 e fr. 736.50 entro il 10 marzo 2003. L'appellante ha prodotto un suo scritto
17 febbraio 2003 inviato alla __________ relativo alla dilazione e due scritti
25 febbraio 2003 risp. 27 febbraio 2003 della creditrice, in cui quest'ultima
ha confermato che in seguito alla dilazione concordata essa non era più
interessata al fallimento e che ritirava l'istanza (doc. C, D e E). Il
versamento da parte sua dell'importo di fr. 800.-- a valere quale anticipo
delle spese dell'Ufficio fallimenti era avvenuto erroneamente, supponendo che
si trattava delle spese per la citazione al contraddittorio del 5 febbraio
2003.
Considerato
In diritto:
- Secondo l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una
dilazione.
Ex art.
174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza.
- L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato alla narrativa fattuale
sub D.
Questi
documenti costituiscono prova sufficiente della concessione da parte della
creditrice di una dilazione di pagamento all'appellante ante declaratoria di
decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
- L'appello 4 marzo 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), la parte appellata non avendo
presentato osservazioni.
pronuncia:
I. L'appello 4 marzo 2003 della __________ è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 24
febbraio 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. FA.2002.01137 nei confronti della __________ , è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da
anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da
anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già
anticipata dall'appellante, resta a carico della __________.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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