AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.21
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.21
14.2003.22
Lugano
22 settembre
2003/
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2002.1840/ 14.2003.22, risp, EF.2002.1841/14.2003.21) promosse con
istanze 15 ottobre 2002 da
AP1
AP2
entrambi rappr. dall’ RA2
contro
AO2
AO1
entrambi rappr. dall’ RA2
tendenti
ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE
n__________, risp. __________ dell'UE di Lugano del 8 ottobre 2002;
sulle
quali istanze la Segretaria Assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con
sentenze 6 febbraio 2003, ha in entrambi i casi così deciso:
"1. L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 600.-- a titolo di indennità.
-
omissis";
sentenze
dedotte tempestivamente in appello dagli istanti che con atti distinti del 24
febbraio 2003 hanno postulato, in via principale, l’accoglimento delle
rispettive istanze e protestato spese e ripetibili di prima e seconda sede;
viste le
osservazioni 27 marzo 2003 della parte appellata, che si è opposta ai gravami,
con protesta di spese, tasse e indennità;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. 922’930-01, risp. 922’930-02 dell'UE di Lugano (doc. A),
AP1 e AP2 hanno escusso AO2 nonché, quale condebitrice solidale, AO1 per
l'incasso dell’importo di fr. 36'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. ottobre
2002 e spese, indicando quale titolo di credito “Saldo prezzo vendita mobilio e
arredamento Ristorante __________ come al contratto 21.2.2002 modificato con
accordo del 8.7.2002 (p.to 1) che vale quale riconoscimento di debito”.
Interposte
tempestive opposizioni, gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza
di contraddittorio del 6 febbraio 2003, le due procedure sono state congiunte
per la discussione. I convenuti hanno sollevato le eccezioni di lesione
contrattuale (art. 21 CO), e subordinatamente di vizio contrattuale (art. 23
ss. CO) e/o di difettosità delle cose vendute (art. 197 ss. CO), allegando che
il prezzo di fr. 51'000.-- pattuito per la cessione dell’inventario
dell’esercizio pubblico e per il cosiddetto “goodwill” si era rivelato
eccessivo, una perizia del Servizio stime di __________ AG, Zurigo, avendo
valutato tale valore in circa fr. 19'000.--. Avendo i convenuti già pagato fr.
15'000.-- e non avendo gli istanti rispettato la clausola contrattuale relativa
alla messa a disposizione del loro certificato di capacità di Tipo 1, nulla
sarebbe più dovuto.
In
replica, gli istanti hanno contestato tutte le eccezioni sollevate dai
convenuti, che non sarebbero state notificate loro prima dell’udienza e
sarebbero pertanto state avanzate per meri fini di causa.
C. Con
due sentenze 6 febbraio 2003 di analogo tenore, la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto le istanze, rilevando come i
convenuti avessero reso sufficientemente verosimile le eccezioni sollevate con
la produzione degli scritti 17 e 25 luglio 2002 (doc. 2 e 3) – attestanti
l’esistenza, quantomeno, di un contenzioso riconducibile alla mancata produzione
da parte degli istanti del conto economico relativo all’anno 2001 –, della
lettera 1. ottobre 2002 (doc. 4) – domanda indirizzata all’Ufficio dei permessi
di Bellinzona per la designazione di un nuovo gerente per il ristorante
__________ – e della perizia 28 novembre 2002 allestita da __________ AG (doc.
5).
D. Contro
le sentenze pretorili si aggravano tempestivamente i procedenti, contestando
puntualmente tutte le eccezioni sollevate dagli escussi.
Contro
quella di lesione contrattuale ex art. 21 CO, gli appellanti evidenziano come
la stessa sia tardiva ai sensi dell’art. 31 CO, siccome sollevata per la prima
volta solo in sede di udienza di discussione; inoltre, non sono stati resi
verosimili i presupposti di legge, ossia lo stato di bisogno, la leggerezza o
l’inesperienza della parte asseritamente lesa né la sproporzione tra il valore
oggettivo dei beni venduti e il prezzo. A questo proposito, la perizia
allestita da __________ AG omette di considerare alcuni beni di consistente
valore (la maggior parte degli elettrodomestici e dei mobili) e sottovaluta i
beni inventariati.
Anche la
nullità per errore essenziale (art. 24 CO) è stata tardivamente eccepita solo
in sede d’udienza, senza che gli escussi abbiano peraltro spiegato in che
consisterebbe il vizio di volontà e quale sarebbe l’errore essenziale.
Lo stesso
discorso vale per l’eccezione di difettosità delle cose vendute (art. 197 ss.
CO), che è tardiva e non specificata.
In ultimo
luogo, gli appellanti respingono pure la censura di inadempienza contrattuale
riferita all’asserita carente messa a disposizione del certificato di capacità
di Tipo 1, in quanto è stata una scelta unilaterale degli escussi di scegliere
un gestore diverso; non hanno del resto prodotto alcun scritto in cui avrebbero
diffidato gli appellanti di rispettare detta clausola contrattuale.
Infine,
gli appellanti hanno criticato l’eccessivo importo delle indennità attribuite
alla controparte.
E. Nelle
loro osservazioni, gli appellati contestano prudenzialmente la tempestività
dell’appello. Sostengono poi che gli appellanti non sono più ammessi a
contestare l’affermazione secondo cui il prezzo di vendita era riferito anche
al goodwill del ristorante, né la tempestività delle notifiche di cui ai doc. 2
e 3, siccome non l’hanno fatto in prima sede. Del resto, la dichiarazione ex
art. 31 CO sarebbe stata fatta con la risposta all’istanza. Quanto alla censura
relativa alla perizia di __________ AG, gli appellati sottolineano come i beni
non considerati costituiscono l’inventario di proprietà della locatrice
__________, escluso dalla vendita.
Considerato
in diritto: 1. Gli appelli di AP1 e AP2, quand’anche riferiti a due sentenze (ed
esecuzioni) diverse, riguardano decisioni di analogo tenore fattuale e
giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni. Le cause
inc.14.2003.21 e 14.2003.22 vanno quindi considerate come connesse ai sensi
dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed
evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
-
Le sentenza impugnata è stata intimata agli appellanti il 10 febbraio
2003 con invii raccomandati n. 00821563 e 00821565 (cfr. buste allegate agli
appelli). Essi sono stati ritirati il giovedì 13 febbraio 2003, come risulta
dalla consultazione della funzione di ricerca “Track & Trace lettere” del
sito web della Posta (http://www.poste.ch/SiteOnLine/IT/Accueil/1,1727,3060-0,00.html).
Il termine d’appello scadeva il 24 febbraio 2003, il giorno precedente essendo
una domenica. Gli appelli sono pertanto tempestivi.
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche
in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF
30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re
De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto
provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale
significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).
5.1. Nel caso di specie, i procedenti fondano la propria istanza sul
“contratto di vendita mobilio ed arredamento del ristorante __________, del 21
febbraio 2001 (doc. B), modificato con accordo 8 luglio 2002 (doc. C). Si
tratta di un contratto di compravendita mobiliare concluso sotto la condizione
sospensiva dell’accettazione del locatore dei locali del ristorante __________
al subingresso dei compratori nel contratto di locazione (cfr. contratto sub
doc. B, premessa D e punto 2).
5.2. Il
contratto di compravendita costituisce riconoscimento di debito per il pagamento
del prezzo, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti (cfr.
CEF 13 aprile 1995 [14.95.105], cons. 4; cfr. pure Stücheli, p. 351 s.):
a) vi
è contratto di compravendita (con gli essentialia negotii) sottoscritto dal
compratore;
b) è stata fornita la prova documentale dell’avvenuta consegna della
merce (Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I e 72);
c) il prezzo è esigibile nel momento in cui è stata presentata la domanda
di esecuzione (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 71 I e § 14).
Nel caso di specie, non è contestato e non è contestabile che il
contratto sub doc. B sia un contratto di compravendita contenente tutti gli
elementi essenziali di tale genere di convenzione (specificazione delle cose
vendute e prezzo, cfr. Pierre Tercier,
Le droit des obligations, 3. ed., Zurigo 2003, n. 492), che la merce venduta
sia stata consegnata né che il prezzo sia esigibile, la scadenza del 30
settembre 2002 essendo decorsa infruttuosa (cfr. accordo sub doc. C, ad 1).
5.3. Quando
il contratto è sottoposto ad una condizione sospensiva, spetta all’escutente
dimostrare che la stessa sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82),
prova che il giudice deve esigere d’ufficio.
a) In
concreto, i venditori hanno dimostrato l’avvenuto subingresso dei compratori
nel contratto di locazione dei locali del ristorante __________ con la
produzione dell’accordo 8 luglio 2002 di cui al doc. C (cfr. pto 3).
b) L’adempimento
dell’impegno dei venditori di mettere a disposizione dei compratori il
certificato di capacità di Tipo 1 di AP2 fino al 31 dicembre 2002 di cui al
punto 2 dell’accordo 8 luglio 2002 (doc. C) non è invece concepito quale
condizione del contratto di vendita, in quanto le parti non hanno previsto la decadenza
dello stesso in caso di violazione di siffatto impegno.
c) Non
può nemmeno essere considerato come un obbligo di minor grado (“Obliegenheit”,
“obligeance”, cfr. Gauch/Schluep/Schmid/
Rey, Obligationenrecht, Allg. T., vol. I, 7a ed., Zurigo 1998, n. 101
ss.; Ingeborg Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a.ed., Berna 2000, n.
4.27 s.), la cui inosservanza avrebbe quale unica conseguenza l’impossibilità
per i creditori di chiedere il pagamento del prezzo di vendita.
-
I
doc. B e C costituiscono pertanto una valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per l’importo residuo di fr. 36'000.-- (fr. 51'000.-- - fr.
15'000.--, cfr. doc. C ad 1).
-
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., p. 350, con rif.).
7.1. Gli
escussi hanno eccepito anzitutto la lesione ex art. 21 CO, fondandosi sulla
perizia di __________ AG (doc. 5). Pur volendo ammettere che questa, allestita
senza il coinvolgimento della parte istante sui beni indicati esclusivamente
dai compratori, fosse idonea a rendere verosimile l’asserita sproporzione tra
il prezzo pattuito e il valore di mercato – rilevato comunque che tale prezzo
includeva anche il goodwill e il compenso per le ore di presenza di AP2 (cfr.
doc. C, ad 2 i.f.) –, gli escussi non hanno in ogni caso specificato o quanto
meno reso verosimile il secondo presupposto di legge (abuso dei bisogni,
dell’inesperienza o della leggerezza della parte lesa).
7.2. Gli
escussi hanno pure eccepito un “vizio contrattuale (art. 23 e ss. CO)” (cfr.
verbale 6 febbraio 2003, p. 2 ad 1), che paiono identificare nel dolo che i
venditori avrebbero commesso indicando a voce cifre d’affari raggiunte
dall’esercizio pubblico negli anni e nei mesi precedenti, che i convenuti non
avrebbero poi riscontrate (cfr. verbale 6 febbraio 2003, p. 2 s. ad 1).
Sennonché essi non producono nessun documento a sostegno delle loro
affermazioni, né quanto alle allegate assicurazioni fatte dai venditori, che
non si possono evincere nel contratto di vendita, né quanto alle cifre d’affari
effettive dell’esercizio pubblico. Gli scritti 17 e 25 luglio 2002 (doc. 2 e 3)
sono documenti di parte, che peraltro non accennano esplicitamente a garanzie
date dai venditori, i quali hanno del resto apparentemente contestato il primo
scritto con una lettera 23 luglio 2002 (cfr. doc. 3), che i compratori non
hanno però ritenuto utile produrre.
7.3. In
prima sede, i compratori hanno eccepito la difettosità delle cose vendute (art.
197 ss. CO) nonché l’inadempimento dell’impegno dei venditori di mettere a
disposizione dei compratori il certificato di capacità di Tipo 1 di AP2.
a) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in
cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in
materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la
quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile
l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con
riferimenti).
b) In
casu, gli escussi non solo non hanno reso verosimile l’esistenza degli asseriti
difetti, ma addirittura non li hanno specificati, limitandosi a censurare
l’importo ritenuto lesivo del prezzo di vendita pattuito tra le parti (cfr.
riassunto scritto prodotto all’udienza del 6 febbraio 2003). Inoltre,
l’allegazione dei difetti risulta essere stata fatta per la prima volta
soltanto all’udienza 6 febbraio 2003, quasi un anno dopo il subingresso nel
contratto di locazione (cfr. doc. C, ad 3); gli scritti 17 e 25 luglio 2002
(doc. 2 e 3) non ne fanno in ogni caso menzione. Orbene, spettava agli escussi
rendere verosimile di aver, ai sensi dell’art. 201 CO, tempestivamente
comunicato agli escutenti l’esistenza di difetti (cfr. Staehelin, op. cit., n. 104 ad art.
82). In queste condizioni, si può presumere che i beni
consegnati agli escussi sono conformi a quanto pattuito, con il rilievo
abbondanziale che il contratto contiene comunque una clausola di esclusione di
responsabilità (cfr. doc. B, pto 3).
c) In
sede di discussione, gli escussi hanno sollevato l’eccezione d’inadempimento
(ex art. 82 CO) anche per quanto riguarda l’impegno di messa a disposizione del
certificato di capacità. Tale impegno non è certo del tutto indipendente dal
contratto di vendita, poiché il compenso per le ore di presenza di AP2 è
compreso nel prezzo di vendita (cfr. doc. C, ad 2 i.f.). Le parti non sono però
tenute a prestazioni simultanee né spetta agli appellanti l’obbligo della
prestazione anticipata, siccome l’accordo 8 luglio 2002 (doc. C, ad 1)
prevedeva il pagamento della prima rata del saldo del prezzo di vendita il 30
settembre 2002, ossia prima della fine del periodo di messa a disposizione del
certificato di capacità (scadente il 31 dicembre 2002, cfr. pto 2). L’art. 82
CO non appare pertanto applicabile.
Comunque,
anche volendo ritenere la soluzione inversa, andrebbe constatato come i
compratori non abbiano in apparenza richiamato i venditori al proprio dovere
prima dell’udienza di discussione del 6 febbraio 2003, oltre sei mesi dopo la
firma dell’accordo 8 luglio 2002 (doc. C) – eccezione peraltro esplicitamente e
chiaramente sollevata da questi ultimi (cfr. verbale 6 febbraio 2003, p. 5 ad
1). In effetti, gli scritti 17 e 25 luglio 2002 (doc. 2 e 3) non accennano al
problema del certificato di capacità e lo scritto 1. ottobre 2002 (doc. 4) non
è indirizzato alla controparte bensì all’Ufficio dei permessi. L’eccezione è
pertanto tardiva. Dal documento 4, redatto dagli stessi escussi e pertanto di
parte, non si evince inoltre per quale motivo essi hanno assunto un nuovo
gerente prima del 31 dicembre 2002 (data di scadenza dell’impegno dei
venditori, cfr. doc. C, pto 2), se per scelta unilaterale o se per colpa dei
venditori. Di conseguenza, l’eccezione d’inadempimento, oltre ad essere
tardiva, appare inoltre inverosimile.
- Gli
appelli vanno pertanto accolti.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF), con il rilievo che, come auspicato dagli stessi appellanti, le
indennità vengono ridotte per tenere conto del carattere analogo delle
questioni sollevate nelle due procedure.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 21, 24 ss., 82, 197
ss. CO, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Le procedure dipendenti dagli appelli 24
febbraio 2003 di AP1 e AP2r, __________, relative alle esecuzioni dell’UE di
Lugano n. 922’930-01 diretta contro AO2, __________e (EF.2002.1840/14.2003.22),
risp. 922’930-02 diretta contro AO1, __________e (EF.2002.1841/14.2003.21),
sono congiunte.
-
L’appello
24 febbraio 2003 nell’incarto 14.2003.22 di AP1 e AP2 è accolto.
2.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 6 febbraio 2003
(EF.2002.1840) della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
sono riformati come segue:
“1. L’istanza è
accolta.
1.1. Di conseguenza è
rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________, al PE n__________dell'8
ottobre dell'UE di Lugano.
- La tassa di giustizia
in fr. 230.-- è posta a carico di AO2, che rifonderà a controparte in solido
fr. 400.-a titolo di
indennità.”
2.2. La
tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a
carico di AO2, che rifonderà a AP1 e AP2 in solido fr. 400.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
24 febbraio 2003 nell’incarto 14.2003.21 di AP1 e AP2 è accolto.
3.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 6 febbraio 2003
(EF.2002.1841) della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
sono riformati come segue:
“1. L’istanza è
accolta.
1.1. Di conseguenza è
rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________, al PE no.
__________ dell'8 ottobre 2002 dell'UE di Lugano.
- La tassa di giustizia in
fr. 230.-- è posta a carico di AO1, che rifonderà a controparte in
solido fr. 400.-- a
titolo di indennità.”
3.2. La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dagli
appellanti, è posta a carico di AO1, che rifonderà a AP1 e AP2 in solido fr.
400.-- a titolo di indennità.
- Intimazione
a: - avv. RA2, __________;
- avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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