AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.19
Data decisione, Autorità:
26.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.19
Lugano
26 giugno
2003
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 gennaio 2003 da
rappr. da: __________
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/92 dicembre 2002 dell'UEF
di Leventina;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di
Leventina con sentenza 17 febbraio 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Pertanto l'opposizione interposta dal convenuto
al PE n. __________ dell'UEF
di Leventina è rigettata in via provvisoria per
fr. 56'668.50 + interessi
al 5% dall'1.7.2002 + spese.
- La tassa di giudizio di fr. 150.--, da anticipare
dalla parte istante, è a carico di
quella convenuta, che dovrà alla prima fr. 300.--
a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escusso che con atto 25 febbraio
2003 postula la reiezione dell'istanza, protestate
spese e ripetibili;
con osservazioni 21 marzo 2003 la parte appellata
si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 6/9 dicembre 2002 dell'UEF di Leventina
la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 60'000.-- oltre
interessi al 6% dal 1. luglio 2002, indicando quale titolo di credito: "
Vaglia cambiario di nom. CHF 60'000.--, emesso all'ordine di __________, il 20
novembre 1996 da __________ ed avallato dal signor __________, con scadenza 30
giugno 2002. Avviso di scadenza del 10.06. 2002."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso il 20 novembre
1996 per l'importo di fr. 60'000.-- dalla __________ all'ordine della
__________, avallato da __________ e __________, con scadenza al 30 giugno 2002
(doc. A). La creditrice pretende da __________ il pagamento di fr. 56'668.50
oltre interessi al tasso del 6% dal 1. luglio 2002.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha eccepito la carenza d'identità tra la
creditrice indicata sul vaglia cambiario, la __________ e quella che appare sul
PE, la __________ e tra l'importo di fr. 56'668.50 rivendicato con l'istanza
quello di fr. 60'000.-- indicato sul PE. Secondo il debitore questa discordanza
è rilevante, ritenuto il pagamento avvenuto il 4 luglio 2002 di un importo di
fr. 6'000.-- (doc. 1), che sembrerebbe non essere stato considerato.
ha poi rilevato la mancanza di protesto attestante l'inefficace presentazione
del vaglia cambiario da parte della creditrice all'emittente __________ e ha
contestato il tasso al 6% degli interessi di mora.
Replicando
la procedente ha asserito che la fusione delle citate due grandi banche
svizzere è un fatto notorio, mentre l'importo richiesto, indicato nell'istanza
di rigetto, corrisponde al credito attuale. La creditrice si è poi dichiarata
d'accordo di ridurre il tasso d'interesse al 5%. Infine ha rilevato che il
vaglia cambiario in esame non necessita di un protesto e che il pagamento di
fr. 6'000.-- versato in precedenza da controparte nulla ha a che vedere con la
procedura fondata sul vaglia cambiario in oggetto.
Con la
duplica l'escussa ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione
del passaggio dei diritti relativi al vaglia cambiario in oggetto dalla
__________ alla __________.
D'altro
canto il protesto è indispensabile per poter esercitare il regresso nei
confronti del coavallante __________ e dell'emittente __________.
D. Con
sentenza 17 febbraio 2003 il Pretore della Giurisdizione di Leventina ha
accolto l'istanza rilevando che la modifica della ragione sociale della
procedente da __________ in __________ rappresenta un fatto notorio ai sensi
dell'art. 184 cpv. 3 CPC che non necessita di essere ulteriormente dimostrato.
D'altro canto la fusione e le relative conseguenze societarie sono state
oggetto di regolari pubblicazioni sul Foglio ufficiale. Pertanto non si tratta
di due soggetti giuridici differenti, ma semplicemente della __________ che ha
modificato la propria ragione sociale, per cui l'identità tra creditore e
istante è manifesta. Per quel che riguarda l'ammontare della pretesa in sede
pretorile è stato rilevato che la procedente ha adeguato la sua richiesta al
debito effettivo della traente __________ al 30 giugno 2002 (doc. D).
Trattandosi
poi di vaglia cambiario con scadenza ad un giorno fisso, dal quel giorno il
credito è divenuto esigibile senza ulteriori formalità. Ex art. 1022 cpv. 1 CO
l'avallante è inoltre obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l'avallo è stato concesso.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare l'appellante ha
sostenuto che la richiesta di interessi è inammissibile, non risultando da
alcun documento che ne sia stato concordato il pagamento. Inoltre per
riconoscere interessi dovuti a dipendenza di un vaglia cambiario occorre che
essi siano indicati nel titolo (art. 995 e 1098 CO).
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata ha ribadito quanto affermato in prima
sede. In particolare ha prodotto un estratto dal Registro di commercio
riportante i dati inerenti la fusione. La creditrice ha poi dichiarato che con
valuta 4 luglio 2002 sono stati effettivamente versati fr. 6'000.-- a riduzione
dello scoperto della __________, per cui si è dichiarata disposta a ridurre di
fr. 6'000.-- il suo credito di fr. 56'668.50 oltre interessi del 5% dal 1.
luglio 2002. La procedente ha poi rilevato di avere accettato in sede di
contraddittorio una riduzione del tasso d'interesse al 5%, come richiesto
dall'escusso, il quale ora lo contesta.
Considerato
In diritto: 1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. ll riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
c) L'escusso
ha eccepito la mancanza d'identità tra la parte creditrice e la procedente. Per
quel che riguarda la legittimazione attiva della __________ va rilevato quanto
segue: le condizioni poste a una circostanza di fatto affinché sia considerata
notoria sono regolate dalle varie normative processuali. L'art. 184 cpv. 3 CPC
non stabilisce requisiti speciali alla notorietà, limitandosi a sancire la
regola generale secondo la quale i fatti di pubblica notorietà non necessitano
di essere provati. In casu l'avvenuta modifica della ragione sociale della
__________ in __________ a seguito della fusione fra i due istituti è stata
ampiamente evocata e commentata dai mass media: essa può pertanto senz'altro
valere come pubblicamente notoria (STF 18 settembre 1998 [4c.92/1998] in re
E.G. c. C.S. e rif. ivi; Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 184 cpv. 3 N. 21).
L'eccezione
di carenza d'identità tra la parte creditrice e la procedente va quindi
respinta.
d) Secondo
l'art. 1022 CO, applicabile anche al vaglia cambiario ex art. 1098 cpv. 3 CO,
l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è
stato dato.
L'emittente
di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore
principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che
l'emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l'accettante
della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro
l'emittente non occorre pertanto né la presentazione tempestiva, né il
protesto, per cui se l'avallante si obbliga per l'emittente, egli diventa debitore
principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (Arthur
Meier-Hayoz/ Hans Caspar von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 2000, § 15 m. 5
p. 206 e § 12 m. 13 p. 194).
e) Un
vaglia cambiario valido costituisce nella procedura esecutiva ordinaria per il
credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente. Levare protesto non
è necessario. Anche contro l'avallante di un debitore principale può essere
concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione senza che sia stato necessario
levare protesto ritenuto che l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui
per il quale l'avallo è stato dato (Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 152 ad art.
82 LEF; art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO).
f) In
merito all'interesse al tasso del 6% dal 1. luglio 2002 preteso dalla
procedente, va osservato che in sede di contraddittorio l'escusso ha affermato
che "detta pretesa è infondata, perché non ha fondamento né in un privato
accordo né nelle norme relative agli interessi moratori". Replicando
la __________ ha dichiarato che "essendo l'importo richiesto inferiore
a quello indicato sul vaglia cambiario, anche la richiesta di interessi appare
del tutto legittima. Tuttavia si può concedere a controparte un tasso
d'interesse pari al 5% corrispondente all'interesse di mora da lui stesso
auspicato". Con la duplica __________ non si è più pronunciato in
merito al tasso d'interesse risp. alla sua riduzione al 5%, che la procedente
ha indicato come da "lui stesso auspicato". Pertanto può
essere ritenuto che la riduzione degli interessi al tasso legale del 5% (art.
104 cpv. 1 CO), effettuata da __________, è stata accettata dall'escusso che,
in caso contrario, si sarebbe dovuto esprimere in merito con la duplica, ciò
tenuto conto del rigore formale che contraddistingue la procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione. La contestazione degli interessi da parte di
__________, formulata nuovamente con l'atto d'appello, va quindi respinta.
g) Il vaglia cambiario doc. B costituisce pertanto ex art. 1022 cpv. 1
CO valido riconoscimento di debito dell'avallante __________ nei confronti di
__________ per l'importo di fr. 56'668.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio
2002, dedotto il versamento di fr. 6'000.-- effettuato dall'appellante il 4
luglio 2002 e riconosciuto da __________ in sede d'appello, e pertanto fr.
50'668.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2002 e interessi al 5%
sull'importo di fr. 6'000.-- dal 1. luglio al 4 luglio 2002.
- L'appello
25 febbraio 2003 __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 9/10 e
1/10 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 1022 CO
pronuncia:
I. L'appello
25 febbraio 2003 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 febbraio 2003 del Pretore della Giurisdizione di
Leventina è così riformata:
"1.
L'istanza 15 gennaio 2003 di __________, è
parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del
6/9 dicembre 2002 dell'UEF di
Leventina è rigettata in via provvisoria limitatamente a
fr.
50'668.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2002 e interessi
al 5%
sull'importo di fr. 6'000.-- dal 1. luglio 2002 al 4. luglio
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla parte
istante,
è posta per 1/10 a carico di __________ e per 9/10 a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 240.--
quale
parte d'indennità."
II. La tassa
di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata
dall'appellante, è posta per 1/10 a carico di __________ e per 9/10 a carico di
__________, il quale rifonderà a __________ fr. 240.-- quale parte d'indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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