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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.18
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.18
Lugano
9 aprile 2003/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 1. ottobre 2002 da
rappr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/27 settembre 2002 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 21 novembre 2002 ha così
deciso:
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in fr. 210.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
450.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta in appello da __________ che con atto 21 febbraio 2003
ne ha
postulato l'annullamento;
con
osservazioni 17 marzo 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta
di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
che la
sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura
del
Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata presso la Pretura
il 21
gennaio 2003 all'appellante che ne ha sottoscritto la ricezione;
che
l'atto di appello datato 20 febbraio 2003, è stato spedito per via raccomandata
il 21
febbraio 2003 (data del timbro postale);
che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni
(art.
308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
che il
termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a decorre
il 22
gennaio 2003, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo
dei
termini il 21 gennaio 2003, giorno in cui l'appellante ha sottoscritto la
dichiarazione di ricezione della sentenza, per giungere a scadenza il 31
gennaio 2003, donde l'irrimediabile tardività dell'atto di appello spedito il
21 febbraio 2003 e pervenuto alla Pretura il 24 febbraio 2003;
per
questi motivi
richiamati
gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia
-
L'appello
21 febbraio 2003 di __________, è irricevibile siccome tardivo.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico
di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 50.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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