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Numero d'incarto:
14.2003.17
Data decisione, Autorità:
15.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.17
Lugano
15 aprile
2003
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 18 dicembre 2002 presentata da
contro
patr. da: avv. __________
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona con sentenza 14 febbraio 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della
ditta __________.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00
del giorno __________.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________
che con atto
21 febbraio 2003 ne postula l'annullamento;
preso atto delle osservazioni 2 aprile 2003 della
parte appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 26
febbraio 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza
18 dicembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per
fr. 5'343.70.
B. All'udienza
di contraddittorio del 10 febbraio 2003 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 14 febbraio 2003 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal __________ alle
ore 14.00.
D. Con atto
d'appello 21 febbraio 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere depositato presso l'UEF
di Bellinzona fr. 5'469.65 a saldo dell'esecuzione in oggetto, compresi
interessi e spese, così come gli importi di fr. 341.40 risp. fr. 463.80 oltre
alle spese relativi ad altre 2 procedure esecutive, in cui non era stata
interposta opposizione (doc. B).
Per quel
che riguarda la sua solvibilità l'appellante ha rilevato che nell'estratto
delle esecuzioni 18 febbraio 2003 sono elencate solo 2 ulteriori procedure
esecutive per un importo complessivo di fr. 13'085.95 le quali sono giunte allo
stadio di opposizione. Queste procedure sono oggetto di trattative con i
creditori, di cui uno ha già proposto il pagamento dilazionato. Con il secondo
creditore le trattative verranno avviate quanto prima, il responsabile essendo
assente. La __________ ha poi asserito di non trovarsi in uno stato
d'illiquidità, la momentanea mancanza di liquidità essendo dovuta
principalmente alla stagione invernale. L'appellante ha aggiunto di non poter
fornire altri dati in quanto l'attività è stata avviata nel mese di ottobre
dello scorso anno e non sussiste quindi la possibilità di fare confronti.
E. Con le sue osservazioni la __________ ha dichiarato che, nel caso di
pagamento completo del suo credito da parte della __________, non è interessata
al suo fallimento.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia
“unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.
174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma
è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova
in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 21 febbraio 2003 dell'UEF di Bellinzona (doc. B) si
evince che la debitrice ha depositato fr. 5'469.65 a saldo dell'esecuzione in
oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 2 LEF.
Per quel
che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto
delle esecuzioni 18 febbraio 2003 dell'UEF di Bellinzona (doc. G) risulta che
contro l'appellante, oltre alla menzionata, sono pendenti 4 ulteriori
esecuzioni promosse tra il 27 gennaio ed il 14 febbraio 2003. Per le
esecuzioni n. __________ risp. __________ promosse dall'__________ e giunte
allo stadio di notifica del precetto, l'appellante ha depositato presso l'UEF
di Bellinzona fr. 341.40 risp. fr. 463.80 (doc. B). Per quel che riguarda
l'esecuzione n. __________ promossa dalla __________ per fr. 3'644.95 la
__________ ha prodotto uno scritto 20 febbraio 2003 della creditrice (doc. C)
in merito alla concessione di una dilazione di pagamento in 10 rate a partire
dal 1. marzo 2003. La più recente procedura esecutiva n. __________ promossa
dalla __________ per l'importo di fr. 9'441.-- è giunta solo allo stadio di
opposizione totale. L'appellante non ha però negato l'esistenza di questo
debito, bensì ha dichiarato di volere avviare delle trattative con la
creditrice. Questa dichiarazione non è tuttavia sufficiente, ritenuto che per
rendere verosimile la propria solvibilità la debitrice deve produrre dei
riscontri oggettivi. Senza la produzione di un documento in tal senso, che
dimostri che il pagamento del debito nei confronti della __________ è stato,
per esempio dilazionato oppure sostanzialmente ridotto, non può che essere
ritenuto che la __________ non è in grado di pagare un debito di fr. 9'441.--,
il che dimostra che si trova in uno stato d'illiquidità e che non è più in
grado di far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della solvibilità non
risulta pertanto come reso sufficientemente verosimile. L'art. 174 cpv. 2 LEF
non è quindi applicabile e di conseguenza il fallimento della __________ non
può essere annullato.
- L'appello
21 febbraio 2003 della __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1
OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L'appello
21 febbraio 2003 della __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da
martedì __________ alle ore 10:00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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