AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2003.15
Data decisione, Autorità:
16.10.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.15
Lugano
16 ottobre 2003 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini
e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile (__________) promossa con istanza
22 novembre 2002 da
IS
1,
patrocinata
dall’avv. PATR2 1,
contro
CV
1.,
patrocinata
dall’avv. PR 1,
tendente ad ottenere il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno
del 26 agosto 2002;
sulla quale istanza il
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, con sentenza 31 gennaio 2003, ha
così deciso:
"1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza l’opposizione interposta dalla CV
1 al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno è rigettata in via
provvisoria per l’importo di 4'149'634.-- oltre interessi al 5% dal 1. novembre
1999 e fr. 410.-- di spese esecutive.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2’000.--, da anticipare dalla
IS 1, sono poste a carico di CV 1., la quale rifonderà all’istante fr.
20’000.-- a titolo di ripetibili.
-
omissis";
sentenza dedotta tempestivamente
in appello dall'escussa che con atto 18 febbraio 2003 ha postulato la reiezione
integrale dell'istanza e protestato tasse, spese e indennità di primo e secondo
grado;
viste le osservazioni 27
marzo 2003 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________
dell’UEF di Locarno (doc. O), IS 1, con sede a __________ __________ ha escusso
CV 1. per l'incasso degli importi di fr. 4'149'634.--, oltre interessi al 7%
dal 1. novembre 2001, e di fr. 64'868.--, oltre interessi al 5% dal 19 agosto
2002, indicando quale titolo di credito “Vereinbarung vom 31.10.2000. Teilzahlung Motoren Projekt __________; offene Lagerkosten für die
Zeit vom 1.1.2001-31.7.2002”.
Interposta
opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Essa allega che con
contratto 23 settembre 1997, CV 1 ha ordinato all’istante tre generatori di
energia destinati ad un impianto di smaltimento rifiuti commissionatole dalla
città austriaca di __________, al prezzo forfetario di DM 6'820'800.--. CV 1
non ha però versato il secondo acconto pari al 60% del prezzo nei 30 giorni
dall’avviso 20 settembre 1999 (doc. C) con cui l’istante annunciava che i
motori erano pronti per la consegna. Il termine di pagamento è stato poi
prorogato, dietro accordo sul pagamento d’interessi moratori del 7% nonché dei
costi di deposito dei generatori. In virtù della convenzione del 31 ottobre
2000 (doc. N), il termine di pagamento dell’acconto è stato un’ultima volta
prorogato a fine novembre 2000 qualora CV 1 avesse ottenuto le autorizzazioni
necessarie; nel caso contrario, essa s’impegnava comunque a versare la somma di
DM 5'494'908 entro il 31 dicembre 2000 per la cessione in proprietà dei
generatori.
B. All'udienza di
contraddittorio del 24 gennaio 2003, la parte convenuta si è opposta
all’istanza.
C. Con sentenza 31
gennaio 2003, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente
accolto l’istanza, limitatamente al solo importo di fr. 4'149'634.--, oltre
interessi al 5% (e non 7% come richiesto dall’istante) dal 1. novembre 1999.
Il primo giudice ha
segnatamente ritenuto che i doc. A e A1, regolarmente controfirmati per CV 1
dal dr.PI 1, costituivano un valido titolo di rigetto provvisorio, mentre
l’esigibilità dell’importo risultava dal doc. C (“Lieferbereitschaft”) e dai
doc. E e F (controllo di tale disponibilità da parte dei responsabili
dell’escussa). L’importo di DM 5'494'808 è stato d’altronde anche riconosciuto
con lo scritto 14 dicembre 1999 (doc. H). Il giudice di prime cure ha inoltre
respinto l’eccezione relativa al carente adempimento delle condizioni tecniche
concernenti i generatori, siccome l’escussa non l’avrebbe resa verosimile.
Per quanto invece attiene
ai costi di deposito presso l’istante dei macchinari pronti per la consegna, il
Pretore ha ritenuto che non vi era agli atti alcun riconoscimento di debito, il
semplice pagamento degli importi asseritamente pattuiti non essendo sotto
questo profilo determinante.
D. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente CV 1, facendo valere in sostanza gli
argomenti seguenti:
– il
primo giudice, per ritenere l’esistenza di un titolo di rigetto, si è fondato
su documenti (A, A1 e – “di transenna” H) in parte diversi da quelli (H e N)
indicati dall’escutente;
– l’accordo
di cui al doc. H, peraltro firmato da persona non più abilitata a rappresentare
CV 1, è, secondo le stesse affermazioni dell’escutente, decaduto, mentre il
doc. N è sottoscritto da persone a favore delle quali non vi è agli atti alcuna
procura scritta;
– la
documentazione prodotta dall’escutente attesta l’esistenza di una complessa
relazione contrattuale modificatasi nel tempo e conferma un continuo evolversi
della volontà delle parti, anche sulla questione dell’importo da pagare: non
costituisce pertanto una manifestazione di volontà chiara, esplicita, non
equivoca e non discutibile o soggetta a interpretazione, e non spetta al
giudice del rigetto stabilirne il reale significato;
– l’esigibilità
del credito di cui all’accordo 13 maggio 1999 (doc. A2) non può essere
determinata secondo le pattuizioni dell’accordo 16 ottobre 1997 (doc. B), al
quale non rinvia;
– il
pagamento del primo acconto di DM 2'046'240, puntualmente avvenuto, era
sottoposto alla condizione che l’escutente fornisse una garanzia bancaria, la
cui fornitura non è tuttavia stata dimostrata dall’istante;
– con
un annesso al contratto sub doc. A (“Anlage A: Angebot Nr. __________”),
le parti hanno fissato una serie di condizioni tecniche riguardanti i motori da
fornire, per il cui adempimento, malgrado le esplicite censure dell’escussa,
l’escutente non ha recato alcuna prova;
– in
ogni caso le cinque condizioni – cumulative – fissate nel doc. B non sono
realizzate, poiché il doc. F prodotto quale prova della seconda condizione è
una dichiarazione di parte e non vi è agli atti alcuna prova per le tre ultime
condizioni;
– non
vi è prova che i motori sono depositati a disposizione dell’escussa, il doc. I
non potendo essere considerato in quanto non risulta agli atti una procura
scritta a favore di K__________;
– nessun
interesse di mora è dovuto fino al 31 ottobre 2001, perché secondo le stesse
affermazioni della controparte essi sono stati pagati fino a tale data;
– le
spese esecutive di fr. 410.-- sono contestate;
– l’indennità
di fr. 20'000.-- è arbitraria: secondo la TOA va fissata tra fr. 1'200.-- e fr.
6'000.--.
E. Delle osservazioni
dell’appellato si dirà per quanto necessario ai fini del giudizio nei seguenti
considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Ex art. 82 cpv. 1
LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il giudice del rigetto
accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo
grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re
__________, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re __________,
Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989,
p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
-
La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto
provvisorio non consente indagini volte a stabilire quale sia il reale
significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).
3.1. Nel caso di specie,
costituiscono un valido titolo di rigetto il contratto 23 settembre 1997
(“Vertrag über die Lieferung und Montage eines kompletten Motorensystems zur
Stromerzeugung für die __________ in A__________, doc. A) unitamente
all’accordo 13 maggio 1999 (doc. A2) per l’importo totale di DM 5'494'908.--,
pari, ai tassi di cambio DM/€ del 1.95583 e €/CHF del 1.47774 (in data 15
agosto 2002, cfr. doc. P), all’importo posto in esecuzione di fr. 4'149'634.--.
Infatti, l’escutente ha scelto di limitare la sua domanda all’importo del
secondo acconto, pari al 60% del prezzo totale pattuito (cfr. § 8.2 del doc. A,
applicabile anche al contratto sub doc. A2, visto il rinvio nel secondo accordo
alle condizioni commerciali e tecniche del primo). Orbene, il 60 % della somma
di DM 6'820,800.-- (cfr. §7 ad doc. A) e di DM 2'337'380.-- (cfr. doc. A2 a.i.)
equivale a DM 5'494’908 (60% di DM 9'158'180.--).
3.2. Non corrisponde al
vero che l’escutente abbia citato quale titolo di rigetto dell’opposizione
soltanto i doc. H e N. Nello stesso punto 11 dell’istanza citata
dall’appellante a conforto della propria affermazione, l’istante indica che
l’importo richiesto rappresenta il 60% del prezzo pattuito nei doc. A e A2. Il
primo giudice ha pertanto rettamente considerato questi due documenti quale
valido titolo di rigetto.
3.3. I doc. A e A2 sono
firmati dal dott. PI 1, all’epoca delle sottoscrizioni direttore di CV 1 con
diritto di firma individuale (cfr. doc. 2). Il riconoscimento dei due debiti è
chiaro e univoco. Certo, complica la fattispecie il riferimento dell’istante ai
doc. H e N, in fin dei conti poi irrilevanti – se non come conferma della cifra
di DM 5'494'908.-- – nella misura in cui essa stessa sostiene che tali accordi
non sono stati rispettati dall’escussa. Tuttavia di due cose l’una: o CV 1
contesta il potere di rappresentanza dei firmatari dei doc. H e N, e allora si
deve ritenere che gli accordi tra le parti sono tuttora retti dai doc. A e A2,
oppure ammette la validità dei doc. H e N, ma la conseguenza giuridica è la
medesima, visto che in questi due documenti viene ribadito che l’importo dovuto
è di DM 5'494'908.-- (cfr. doc. H n. 4 e N, 3. paragrafo).
A titolo abbondanziale,
occorre del resto osservare come non sia determinante il fatto che il dott. PI
1, unitamente a PINT2 1 abbia firmato il doc. H, spedito per fax apparentemente
solo il 23 dicembre 1999, forse dopo la pubblicazione a registro di commercio,
il 21 dicembre 1999 (cfr. doc. 2, isc. 8), della sua radiazione quale direttore
di CV 1 – e pertanto ad un momento in cui egli non poteva più vincolare la
società collettivamente con PINT2 1 –, perché in virtù delle regole della buona
fede tale radiazione sarebbe dovuta essere stata comunicata alla controparte
(cfr. DTF 106 II 351; Martin K. Eckert,
Basler Kommentar zum OR, vol. II, 2. ed. Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 7 ad
art. 933), e in ogni caso Thermoselect avrebbe dovuto tempestivamente
contestare la validità dell’accordo e non solo in sede di rigetto.
3.4. L’appellante allega
che il versamento del primo acconto di DM 2'046'240.-- era sottoposto alla
condizione della consegna da parte dell’escutente di una garanzia bancaria di
pari importo (§ 8.1 doc. A), la cui dazione non è stata comprovata. Si evince
tuttavia dalla medesima clausola contrattuale che il pagamento del primo
acconto doveva avvenire simultaneamente (“Zug um Zug”) con la consegna della
garanzia bancaria. Ebbene, non è contestato che CV 1 l’abbia effettivamente
versata; si può pertanto ritenere che la garanzia sia stata prestata nel
contempo. In ogni caso, l’escussa non appare mai averne chiesto all’escutente
la consegna e nemmeno nega esplicitamente che essa le sia stata consegnata,
limitandosi a lamentare l’assenza di prova a tal riguardo (cfr. appello p. 11).
3.5. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (cfr. per tutte CEF 5 settembre 2001
[14.01.62], cons. 3.3), ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (STF 11
aprile 2002 [5P.36/2002]), l’escutente che chiede il rigetto provvisorio
dell’opposizione deve non solo produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art.
82 cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito
posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione.
a) Nel caso di specie,
le condizioni d’esigibilità, originariamente stabilite al § 8.2 del contratto
23 settembre 1997 (doc. A), sono successivamente state modificate mediante
aggiunta del 16 ottobre 1997 (doc. B). Contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellante per la prima volta in sede d'appello ma comunque da accertare
d'ufficio, siffatta modifica del § 8.2 si applica anche al credito di cui al
doc. A2, poiché quest’ultimo rinvia alle condizioni commerciali e tecniche
stabilite nel doc. A, così come modificate, prima della sottoscrizione del doc.
A2, con l’aggiunta sub doc. B, che ne è parte integrante
("integrierender Bestandteil des Vertrages Nr. __________ vom
23.9.1997").
b) Il
doc. B sottopone il pagamento dell’acconto del 60% a cinque “condizioni”
(recte: modalità).
La realizzazione della
prima condizione (lett. a) risulta ovviamente dallo scritto 20 settembre 1999
(doc. C), con il quale la procedente conferma all’escussa di essere pronta a
consegnare i moduli ordinati (“Lieferbereitschaft”) e la prega di controllare le
verifiche in corso a __________, ossia di adempiere la seconda “condizione”
posta nel doc. B.
Tale controllo risulta poi
essere stato effettuato il 9 novembre 1999, come indicato dall’escutente nel
suo scritto 10 novembre 1999 (doc. F). Si tratta sì di un documento di parte,
ma la controparte non nega di averlo ricevuto né allega di averne poi
contestato il contenuto, come sarebbe stato suo dovere in virtù delle regole
della buona fede, qualora avesse considerato, contrariamente a quanto
esplicitamente esposto dalla procedente nel doc. F, che tale visita non
adempisse il requisito posto alla lettera b del doc. B.
La terza
"condizione" riguarda il trapasso in forma scritta della proprietà
dei macchinari a CV 1. Nella lett. c si prevede che siffatto trapasso sarebbe
dovuto intervenire in un rapporto di scambio ("Zug um Zug") dopo
ricezione ("nach Eingang") del secondo acconto del 60% del prezzo
pattuito. Sebbene in teoria le prestazioni dovute "Zug um Zug"
dovrebbero essere scambiate simultaneamente, l'accordo sub doc. B precisa che
il trapasso di proprietà deve essere attuato solo dopo l'incasso del secondo
acconto, ciò che conferma la lett. d (quarta "condizione"), secondo
la quale detto acconto era pagabile entro 30 giorni dall'annuncio della
"Lieferbereitschaft". Il credito posto in esecuzione risulta pertanto
esigibile.
La quinta
"condizione" è irrilevante nella procedura in esame, siccome si
riferisce ad un accordo che sarebbe dovuto essere concluso dopo il pagamento
del secondo acconto.
- L'appellante sembra
(cfr. appello, p. 15) anche considerare che il pagamento del secondo acconto
fosse sottoposto alla condizione (sospensiva) del deposito dei macchinari così
come dell’adempimento delle condizioni tecniche fissate nell’annesso al
contratto sub doc. A (“Anlage A: Angebot Nr. __________”).
Questi requisiti
contrattuali non sono però condizioni nel senso tecnico degli art. 151 ss. CO,
siccome le parti non hanno esplicitamente fatto dipendere l'esistenza del
credito in pagamento del prezzo di vendita dal rispetto di siffatti requisiti.
Come anche sostenuto dalla stessa appellante (cfr. appello, p. 14 ad 6), si
tratta in realtà di un problema di esecuzione di un contratto bilaterale; essa
dispone pertanto non di un'obiezione che il giudice dovrebbe esaminare
d'ufficio, bensì di un'eccezione dilatoria, ossia dell'eccezione non adimpleti
contractus dell'art. 82 CO, che il giudice deve prendere in considerazione solo
qualora sia stata esplicitamente sollevata (cfr. DTF 76 II 299; 79 II 278 s.;
SchKK LU, BlSchK 1982, 96; Rolf H. Weber,
Berner Kommentar VI.4.1, Berna 1982, n. 219 ad art. 82; Marius Schraner, Zürcher Kommentar V.1e.1, 3.
ed., Zurigo 1991, n. 197 e 202 ad art. 82;
Urs Leu, Basler Kommentar
zum OR, vol. I, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, n. 11 ad
art. 82; Ingeborg Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a.ed., Berna 2000, n.
62.07; Staehelin, op. cit., n. 99
ad art. 82; Stücheli, op. cit., p.
341 s.).
4.1. Nell'esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto
dell'opposizione la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale il rigetto
deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di
inadempimento (cfr. Cometta, op.
cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti; cfr. pure II CC TF del 13 ottobre
1986, in Rep. 1987, 149 ss., cons. 3; OG BL, mp 1989, 31; LGVE
1993 I 44; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 84 ad § 19; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 82).
4.2. Nel
caso in esame, l’appellante non ha reso verosimile le sue eccezioni, essendosi
limitata a lamentare l'assenza di prova, senza peraltro esplicitamente
contestare che il deposito dei macchinari fosse avvenuto e che le condizioni
tecniche fossero state adempiute.
4.3. Il deposito dei motori
non era d'altronde un presupposto per l'esigibilità del credito in pagamento
del secondo acconto (cfr. supra cons. 3.5b) e comunque risulta dal fax 25
gennaio 2000 (doc. I) di CV 1 a IS 1 che la consegna dei motori non è avvenuta
su domanda dell'escussa. Il fatto che detto fax sia stato firmato da una
persona non iscritta a registro di commercio è irrilevante, siccome il fax è
stato comunicato per conoscenza a due persone abilitate a rappresentare la
società (cfr. la dicitura "Verteiler: PI 1 / PINT2 1 " in calce al
fax e supra cons. 3.3). Inoltre, l'appellante non contesta più di aver versato
degli interessi di mora per il deposito dei motori presso l'escutente fino al
28 febbraio 2001 (cfr. appello, p. 16 ad 7), ciò che dimostra che CV 1 fosse in
mora nel prenderli in consegna, circostanza che si evince anche chiaramente dai
doc. L, M1-M9 e N.
4.4. L'appellante, sebbene
ammetta che l'eccezione di mancato o non corretto adempimento della
controprestazione nei contratti sinallagmatici debba essere resa verosimile,
afferma che quando la stessa sia stata sollevata in un modo che non sia
insostenibile, spetterebbe al creditore provare e non solo rendere verosimile
la corretta esecuzione (cfr. appello, p. 14 ad 6). L'appellante fonda siffatta
affermazione, che ovviamente è in contrasto con la giurisprudenza ticinese, sul
commentario basilese, senza vedere che la “Basler Rechtsöffnungspraxis” (recte:
prassi di Basilea-Città) seguita da Staehelin
(op. cit., n. 107 ad art. 82 e n. 49 ad art. 84) diverge da quella di
Basilea-Campagna adottata da questa Camera (cfr. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82), fondandosi su una
sentenza non pubblicata (se non in Rep. 1987, 149 ss., cons. 3) della II Corte
civile del Tribunale federale del 13 ottobre 1986, che ha ritenuto che la
prassi di Basilea-Campagna fosse "provvista di buon diritto".
4.5. Non vi è comunque
necessità nella fattispecie di riesaminare la questione. Infatti, anche dal
profilo della prassi di Basilea-Città, le eccezioni sollevate dall'appellante
andrebbero respinte, in quanto non sono precise né circostanziate.
Infatti, l'esigenza di
un'esplicita contestazione ha senso solo se essa è chiara, per permettere
eventualmente al creditore di replicare. Il principio della buona fede (art. 5
cpv. 3 Cost. e 2 CC) impone una specificazione dell'eccezione, anche perché – almeno
per l'ipotesi del non corretto adempimento – è quasi impossibile per il
creditore dimostrare l'inesistenza di difetti (prova negativa). Quest'esigenza
si giustifica ugualmente dal profilo procedurale: l'assenza di
contestazione oppure una confutazione generica non costituiscono una
contestazione sufficiente ai sensi dell'art. 78 CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.
8-9 ad art. 78, n. 6 ad art. 170 e n. 2 ad art. 175; Angelo Olgiati, Le norme generali per il
procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 108), sicché
l'allegazione del creditore secondo la quale la controprestazione è stata
regolarmente fornita deve essere considerata ammessa (cfr. art. 170 cpv. 2 CPC
per il rinvio dell'art. 25 LALEF).
- Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
5.1. Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia
413, cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad
art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit.,
n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., p. 350, con rif.).
5.2. L'appellante allega
che nessun interesse di mora è dovuto fino al 31 ottobre 2001, perché secondo
le stesse affermazioni della controparte essi sono stati pagati fino a tale
data (cfr. istanza di sequestro ad 8 e 9). Nelle sue osservazioni 27 marzo 2003
(p. 7 ad 7 e 8), la parte appellata non si è puntualmente determinata su tale
censura. Dalle sue proprie allegazioni in prima sede risulta che CV 1 ha pagato
fino al 31 ottobre 2001 non solo le spese di deposito dei macchinari ma pure
interessi moratori del 7% sull'importo del secondo acconto. L'appello va
pertanto accolto su questo punto.
- L'appellante
contesta il riconoscimento da parte del giudice di prime cure delle spese
esecutive di fr. 410.--. Essa sembra criticare solo il riconoscimento e non
l'importo di dette spese; in ogni caso qualora la censura fosse intesa alla
contestazione anche di questa seconda questione, sarebbe irricevibile, siccome
non motivata.
La questione della
determinazione, dell’anticipazione e della ripartizione delle spese di
esecuzione compete esclusivamente alle autorità esecutive e, su ricorso (art.
17-19 LEF), alle autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., n. 7 ad § 13; Franck
Emmel, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 22 ad art. 68;
Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art.
68; cfr. pure DTF 85 III 128), riservate le tasse di giustizia per l'emanazione
di decisioni giudiziarie, come segnatamente quella sull'istanza di rigetto
(cfr. CEF 27 gennaio 2003 [14.02.77], c. 3.5). Le spese esecutive non
giudiziarie possono comunque se del caso essere contestate in un momento
successivo con ricorso ex art. 17 LEF contro lo stato di riparto (cfr. Amonn/Gasser, n. 10 ad § 48). L'appello
va quindi accolto anche su questa (limitata) questione.
- L'appellante ritiene
infine che l'indennità di fr. 20'000.-- sia arbitraria: secondo la TOA andrebbe
fissata tra fr. 1'200.-- e fr. 6'000.--.
7.1. Giusta i combinati art. 9 e 18 cpv. 1
TOA, l'indennità di prima sede può essere fissata tra il 0,30% (0,1 x 8%) e il
3,00% (0,5 x 15%) del valore litigioso, pari in casu a fr. 4'149'634,00, ossia
tra fr. 12'448,90 e fr. 124'489,02, ritenuto però che quest'ultimo importo va
ridotto a fr. 20'000.--, che costituisce il massimo consentito dalla legge.
7.2. Tuttavia, per il
Tribunale federale (DTF 113 III 110 cons. 3b-c), la valutazione degli aspetti
quantitativi ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1
OTLEF), di modo che nel Cantone Ticino si può far capo alla TOA solo in termini
di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie
(cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20, Lugano 1999,
p. 178, n. 2.2.9.6.b). Secondo il diritto federale, l’equa indennità può essere
assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate, comprese quelle
derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69, cons. 3a).
Quest’ultimo è da ritenere adeguatamente indennizzato quando vengono presi in
considerazione il suo dispendio in tempo, la difficoltà delle questioni
giuridiche sollevate e la sua responsabilità, l’estensione della quale dipende
anche dal valore litigioso (cfr. DTF 119 III 69, cons. 3b).
7.3. Riservati i casi
eccezionali, il massimo fissato nella TOA (fr. 20'000.--) appare però anche
rilevante dal profilo della OTLEF, siccome la responsabilità del patrocinatore
è comunque molto più limitata nelle procedure sommarie rispetto a quella che
gli incombe nelle cause di merito: le prime hanno in effetti conseguenze solo
procedurali.
7.4. In casu, il valore
litigioso, quand'anche superi abbondantemente l'importo (fr. 1'500'000.--)
dell'ultimo livello della gradazione prevista nella TOA, non giustifica in sé
l'applicazione del massimo della tariffa cantonale. La fattispecie, certo
complessa dal profilo fattuale e complicata dalle numerose eccezioni sollevate
dall'appellante, implica in termini di lavoro e conoscenze un impegno minore,
ad esempio, di quello che in generale sarebbe richiesto in una procedura
d'opposizione al sequestro (ex art. 278 LEF) di valore litigioso equivalente,
in cui le questioni giuridiche sollevate sono di regola più numerose e
difficili che in materia di rigetto dell'opposizione. Orbene, l'art. 18 TOA è
applicabile ad entrambe le procedure.
D'altronde, il dispendio
di tempo, seppur importante (istanza di 8 pagine, con numerosi documenti
allegati redatti in tedesco, replica ad una risposta di 14 pagine), non sembra
superare 20 ore, come allegato dalla stessa appellante e non espressamente
contestato dalla controparte.
Sebbene la decisione d’appello in
questa materia abbia carattere piuttosto cassatorio (cfr. CEF 22 gennaio 2003
[14.02.101], c. 7; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 19 ad art. 150, con rif.), l'importo di fr. 20'000.-- deciso in
prima sede, che costituisce il massimo consentito dalla TOA, è pertanto
arbitrario in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie, pur
con il rilievo che anche i massimi delle tariffe devono poter essere applicati
quando ne sono riunite le condizioni. Un'indennità di fr. 15'000.-- appare
adeguata.
Poiché
l'appellante vince sulla questione degli interessi di mora, occorre tuttavia
ulteriormente ridurre l'indennità di 1/10 (pari a 2 anni d'interessi al 5%),
fissandola a fr. 13'500.--.
- L’appello va quindi
parzialmente accolto.
La fissazione della tassa
di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 82, 151, 933 CO, 18 TOA, nonché 48, 49,
61 e 62 OTLEF;
pronuncia
- L’appello 18
febbraio 2003 di CV 1., Locarno, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, i
dispositivi n. 1§ e 2 della sentenza 31 gennaio 2003 (__________) del Pretore
della Giurisdizione di Locarno-Città, sono riformati come segue:
“§. Di
conseguenza l'opposizione interposta da CV 1 al precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria per l'importo di
4'149'634.-- oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2001.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2’000.--, da anticipare da IS
1, sono poste per 9/10 a carico di CV 1 e per 1/10 di IS 1. CV 1. rifonderà
all’istante fr. 13’500.-- a titolo d'indennità ridotte."
-
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico
per 9/10 mentre è posta a carico di IS 1 per 1/10, alla quale CV 1 rifonderà
fr. 7’000.-- per parte di indennità.
-
Intimazione a: – avv.PR
1,;
– avv.;
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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