AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.13
Data decisione, Autorità:
17.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.13
Lugano
17 giugno
2003
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. __________) promossa con istanza 8 novembre 2002 da
patrocinato dall’avv. __________
Contro
patrocinata dall’avv.dott. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
________dell'UE di Lugano del 16 settembre 2002;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28
gennaio 2003, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
-
La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 1’200.-- a titolo di indennità.
-
omissis";
sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 6 febbraio 2003 ha
postulato la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili di prima
sede;
viste le
osservazioni 7 marzo 2003 della parte appellata, che si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. G), ________________ ha
escusso __________, al foro della sua succursale di __________, per l'incasso
dell’importo di fr. 95’445.-- oltre interessi al 5% da diverse scadenze e
spese, indicando quale titolo di credito “Contratto di lavoro 27.10.2000.
1-11) Differenze
sul salario pattuito relativamente alle mensilità da febbraio a dicembre 2001
12-16) Differenze
sul salario pattuito relativamente alle mensilità da gennaio a maggio 2002
17-18) 13a
salari giugno e luglio 2002
19-20) Salari
giugno e luglio 2002”
così come
la lista delle scadenze delle diverse mensilità.
Interposta
opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza
di contraddittorio del 16 maggio 2002, la parte istante ha confermato la
propria istanza, chiedendo il versamento delle differenze di salario tra quanto
pattuito con contratto 27 ottobre 2000, ossia fr. 200'000.-- lordi all’anno,
inclusa la tredicesima, e quanto poi effettivamente versato (fr. 150'000.--
lordi, tredicesima inclusa) in base ad una decisione unilaterale della società
di riduzione “temporanea” del suo salario del 25%.
In
risposta, la parte convenuta ha prodotto un allegato scritto di 7 pagine nonché
contestato l’autenticità e il contenuto delle dichiarazioni scritte prodotte
dalla controparte quali doc. H a M. In sostanza, la parte convenuta ha
affermato, da una parte, che l’istante aveva prestato la propria attività dal
- febbraio 2001 sulla base di una rimunerazione annuale di fr. 150'000.-- (e
non di fr. 200'000.--) pattuita verbalmente dopo la conclusione del contratto 27
ottobre 2000 e accettata dall’istante, il quale, nel periodo di durata del
rapporto contrattuale, non ha mai contestato i conteggi inviatigli, firmando
addirittura alcuni bonifici relativi al suo salario e una dichiarazione
destinate alle assicurazioni sociali indicanti l’importo di fr. 150'000.--.
D’altra parte, la convenuta ha motivato il mancato versamento degli stipendi di
giugno e luglio 2002, così come la quota parte della tredicesima per l’anno
2002, eccependo la compensazione con un asserito credito in risarcimento del
danno consecutivo a irregolarità che avrebbe commesso l’escutente. L’escussa ha
d’altronde evidenziato come l’istante non aveva fatto valere le sue pretese il
4 luglio 2002 allorquando fu firmato il protocollo d’intesa (doc. D) che confermava
l’accordo di rescissione contrattuale. Infine, essa ha contestato i conteggi
avversari, non indicati in modo chiaro.
In
replica e in duplica le parti sono rimaste sulle loro posizioni.
C. Con
sentenza 28 gennaio 2003, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’opposizione in via provvisoria, ritenendo che i doc. A, B, D, E, H,
I e L costituivano un valido titolo di rigetto. La prima giudice ha considerato
che l’escussa non aveva sostenuto in modo credibile che l’escutente non avesse
eseguito la sua prestazione lavorativa e che anzi la corretta esecuzione della
prestazione risultava confermata dalle dichiarazioni di organi iscritti della
società prodotte in sede di udienza (doc. H-L), le quali essa non aveva
esplicitamente eccepito di falso. Fondandosi sulla dichiarazione di __________
(doc. M), la Pretore ha inoltre ritenuto che la tesi della successiva
conclusione di un contratto verbale non appariva verosimile, come pure
l’eccezione di compensazione.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escussa, riproponendo la
maggior parte degli argomenti sostenuti in prima istanza.
E. Delle
osservazioni dell’appellato si dirà, se occorre, nei considerandi seguenti.
Considerato
in diritto: 1. Con scritto 11 aprile 2003, la parte appellata ha indicato a questa
Camera i propri dubbi circa la legittimazione del patrocinatore
dell’appellante, in quanto quest’ultimo, il 28 marzo 2003, gli avrebbe
comunicato che la società non disporrebbe di organi in grado di sottoscrivere
il certificato di salario richiesto.
In base
all’art. 99 CPC, questa Camera, con ordinanza 14 aprile 2003, ha fissato un
termine di 10 giorni all’appellante per produrre una valida procura a favore
del proprio patrocinatore, ciò che ha tempestivamente fatto il 28 aprile 2003.
La procura è regolare e sottoscritta da persone abilitate a rappresentare la
società secondo il registro di commercio lussemburghese. Del resto, la parte
appellata, alla quale è stata intimata, non ha fatto avere osservazioni.
L’appello è quindi ricevibile.
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche
in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute
__________ – se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto
provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale
significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).
4.1. Nel caso di specie, l’escutente fonda la propria istanza sulla
convenzione 27 ottobre 2000 (doc. A) nonché sulla cessione di siffatta
convenzione all’escussa (doc. B). Con la prima giudice, si può qualificarla,
prima facie, quale contratto di lavoro ai sensi del diritto svizzero (cfr. doc.
A, ad n. 9). Il punto non è in ogni caso controverso tra le parti.
4.2. Il
contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in
forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal
datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da
parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di
lavoro (Cometta, op. cit., p.
341; cfr. pure Staehelin, op.
cit., n. 126 ad art. 82; Gilliéron,
op. cit., n. 44 e 57 ad art. 82).
4.3. In
concreto, il doc. A costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio
per un salario annuale di fr. 200'000.-- lordi, compresa la tredicesima
mensilità, versato mensilmente al netto dei contributi sociali legali (cfr.
doc. A, ad n. 4). Tale titolo è opponibile all’appellante, in seguito alla
cessione del contratto avvenuta il 9 febbraio 2001, i cui contenuti sono
rimasti “invariati” (cfr. doc. B).
4.4. L’appellante
non contesta che l’escutente abbia effettivamente svolto correttamente la sua
prestazione lavorativa. A titolo abbondanziale, essa aveva però, in prima sede,
fatto valere un credito di risarcimento danni in compensazione delle pretese
vantate dal creditore per i mesi di giugno e luglio 2002, come pure della quota
parte della tredicesima per l’anno 2002. In questa sede, l’appellante ha
rinunciato a prevalersi di tale eccezione (cfr. appello, p. 2 s. ad 1), che
comunque avrebbe dovuto rendere verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF
(cfr. Staehelin, n. 126 ad art.
82). D’altronde, essa non ha esplicitamente sollevato l’“exceptio non (rite)
adimpleti contractus” né in prima istanza e tanto meno in seconda istanza. Non
è quindi necessario esaminare d’ufficio se l’appellante era in diritto, in
virtù dell’art. 82 CO, di rifiutare la propria prestazione (cfr. Rolf H. Weber, Berner Kommentar VI.4.1, Berna
1982, n. 219 ad art. 82; Marius Schraner,
Zürcher Kommentar V.1e.1, 3. ed., Zurigo 1991, n. 197 ad art. 82; Urs Leu, Basler Kommentar zum OR,
Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I, n. 11 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 98 ad art. 82).
4.5. Il
contratto di lavoro vale titolo di rigetto provvisorio fino alla sua scadenza e
qualora sia, come nel caso di specie (cfr. doc. A ad n. 3), di durata
indeterminata, spetta all’escusso che ne contesterebbe l’estensione temporale o
materiale rendere verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF una regolare
disdetta o modifica delle condizioni contrattuali (in tal senso per il
contratto di locazione, cfr. Staehelin,
op. cit., n. 116 ad art. 82). Questo problema verrà esaminato al considerando
5.
4.6. L’appellante
pretende che i conteggi presentati dall’escutente siano errati, sia perché i
salari sarebbero indicati al lordo, sia perché i salari di giugno e luglio 2002
menzionati nella sentenza impugnata sono eccessivi.
In
realtà, le cifre indicate sul precetto esecutivo sono nette, come risulta dallo
specchietto prodotto quale doc. F, peraltro non puntualmente contestato
dall’appellante. L’escutente, per calcolare le differenze di salario, ha tenuto
conto di una deduzione del 10,287% per gli stipendi su base annuale di fr.
150'000.-- (per la precisione su fr. 156'362.-- [cfr. doc. 3], come onestamente
indicato nel conteggio sub doc. M) e del 9, 217% per quelli su base annuale di
fr. 200'000.--, percentuali fondate sulle stesse cifre indicate nei conteggi
prodotti dalla stessa appellante (cfr. doc. 2a-2r). La differenza per il 2001
ammonta pertanto a fr. 41'289.-- (@ [fr. 200'000.-- x
[1-9,217%]] – [fr. 156'362.-- x [1-10,287%]]) e quella per i mesi da gennaio a
maggio 2002 a fr. 18'075,60 (@ [5/13] x {[fr. 200'000.-- x [1-9,217%]] –
[fr. 150’000.-- x [1-10,287%]]}). I salari netti di giugno e luglio 2002
ammontano a fr. 27'933,25 (@ [2/13] x [fr. 200'000.-- x [1-9,217%]]). La
quota parte della tredicesima per i mesi da gennaio a luglio 2002 (mai pagata
dall’appellante, cfr. appello, p. 3 ad 1) è pari a fr. 8'147,20 (@ [7/12] x [1/13]
x [fr. 200'000.-- x [1-9,217%]]). La pretesa totale è pertanto di fr.
95'445.-- (@ fr. 41'289.-- + 18'075,60 + 27'933,25 + 8'147,20), ossia esattamente
quanto chiesto nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto
dell’opposizione. L’errore di scrittura figurante a p. 2 della sentenza
impugnata non ha quindi avuto conseguenza sul dispositivo.
- Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82
LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82
ad art. 82; Stücheli, op. cit.,
p. 350, con rif.).
5.1. L’appellante
allega che l’importo del salario lordo annuale di fr. 200'000.-- previsto dalla
convenzione 27 ottobre 2000 (doc. A) è stato ridotto a fr. 150'000.-- con
accordo verbale intervenuto successivamente tra le parti. Lo dimostrerebbe il
fatto che l’escutente abbia accettato il versamento del salario ridotto durante
oltre un anno e mezzo senza protestare, quando secondo il principio della buona
fede avrebbe dovuto immediatamente chiedere la differenza. Alla luce della
teoria dell’affidamento, il contratto iniziale sarebbe quindi stato modificato
per atti concludenti.
5.2. Sennonché
il procedente afferma che l’azionista di riferimento, dott. __________, gli
avrebbe assicurato, come del resto ad altri dipendenti della società, che gli
arretrati sullo stipendio sarebbero stati riversati a fine estate o al più
tardi entro la fine del 2001. Produce al riguardo una dichiarazione 20 gennaio
2003 di tale __________ (cfr. doc. M), all’epoca dei fatti membro del consiglio
d’amministrazione della succursale di __________ della parte appellante (cfr.
doc. C), che conferma la tesi difensiva.
a) Certo, l’appellante contesta che il dott. __________ sia mai stato
suo dipendente, ma quale membro del consiglio d’amministrazione della
succursale (cfr. doc. C) – recte quale organo della società abilitato a
vincolare quest’ultima solo limitatamente agli affari della succursale (cfr.
art. 718a cpv. 2 CO) – la sua testimonianza appare rilevante. Va dato atto
all’appellante che la dichiarazione in questione è solo indiretta rispetto al
fatto da dimostrare, siccome il dott. __________ non ha assistito personalmente
all’incontro tra il procedente e il dott. __________. Quest’ultimo gli aveva
comunque annunciato la decisione che intendeva comunicare al procedente, come
pure agli altri dirigenti della società. Appare pertanto verosimile che la
riduzione di salario, anche per il suo carattere verbale, sia stata
effettivamente solo “temporanea”. Ciò ammesso, cade l’intera argomentazione
appellatoria circa l’esistenza di un accordo concluso per atti concludenti.
b) L’appellante rimprovera velatamente alla controparte di non aver
prodotto alcuna dichiarazione del dott. __________. Sennonché secondo l’art. 82
cpv. 2 LEF spettava al contrario ad essa portare questa prova, a sostegno della
tesi del contratto verbale. Non averlo fatto costituisce un ulteriore indizio a
favore della tesi antagonista.
c) In
sede d’appello, l’autenticità della dichiarazione sub doc. M non risulta più
contestata (cfr. appello, p. 4 s. ad 4). Comunque, essa è presunta, di modo che
sarebbe spettato a chi la contestava rendere verosimile che si trattasse di
falso (cfr. Stücheli, op. cit.,
p. 116 ad e; cfr. pure per analogia: Staehelin,
op. cit., n. 17 ad art. 82).
d) In
questa sede l’appellante ha anche rinunciato all’eccezione di compensazione
sollevata in prima sede relativamente ai salari di giugno e luglio 2002 nonché
alla quota parte della tredicesima per il 2002, riservandosi la facoltà di
eventualmente riproporla in sede di merito (cfr. appello, p. 3 ad 1).
5.4. Riassumendo,
la tesi appellatoria appare meno verosimile di quella difesa dalla parte
appellata, perché contraddetta da una dichiarazione scritta che l’appellante
non è riuscita a confutare. Sembra del resto insolito che – a voler seguire
quest’ultima – una modifica così sostanziale come la riduzione del 25% del
salario non sia stata conclusa nella forma scritta né sia stata menzionata nel
protocollo d’intesa 4 luglio 2002 (doc. D), il quale ribadisce a chiare lettere
che l’appellante è subentrata nella convenzione 27 ottobre 2000, senza modifica
del suo contenuto, riservando poi la liquidazione "in seguito" delle
eventuali reciproche pretese.
- L’appello
va quindi respinto.
La
fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza
(cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 82 CO, 99 CPC nonché
48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
L’appello 6 febbraio 2003 di __________, succursale di __________,
è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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