AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2002.90
Data decisione, Autorità:
20.10.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.90
14.2002.95
Lugano
20 ottobre 2003 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile
(EF.2002.218/219) promosse con istanze 28 maggio 2002 da
contro
patrocinata dallo studio legale __________
tendenti
ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n.
__________, risp. __________ dell'UEF di Mendrisio del 15 febbraio 2002, risp.
5 marzo 2002;
sulle
quali istanze il Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, con
sentenze 12 agosto 2002, ha così deciso:
nella
causa EF.2002.218 (inc. 15.2002.95)
"1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza l’opposizione interposta
avverso il precetto esecutivo no. __________dell’UEF di Mendrisio è rigettata
in via provvisoria limitatamente a fr. 4’680.--, oltre interessi al 5% dal 4
marzo 2002.
-
Tassa di giustizia in fr. 800.--, comprensiva
delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di ________, il
quale rifonderà alla controparte fr. 4’000.-- a titolo di indennità.
-
omissis";
e
nella causa EF.2002.219 (inc. 15.2002.90)
"1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza l’opposizione interposta
avverso il precetto esecutivo no. __________dell’UEF di Mendrisio è rigettata
in via provvisoria limitatamente a fr. 15'600.--, oltre interessi al 5% dall’11
marzo 2002.
-
Tassa di giustizia in fr. 400.--, comprensiva
delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di __________, che
rifonderà alla controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.
-
omissis";
sentenze
tempestivamente impugnate dall'escussa, che con atto 2 ottobre 2002
ha chiesto
l’accoglimento del “ricorso in cassazione” (recte: appello), postulato la
reiezione dell'istanza e protestato tasse, spese e ripetibili senza precisare
di quale sede;
preso atto
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato
il decreto 9 ottobre 2002 della Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello (inc 16.2002.82), con il quale il ricorso per cassazione 2 ottobre
2002 nella causa EF.2002.218 (inc. 15.2002.95) è stato trasmesso a questa
Camera per competenza;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________, risp. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc.
A), ________ ha escusso __________, succursale di __________, per l'incasso
degli importi di fr. 7'800.--, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2002, e di
fr. 351'000.--, risp. di fr. 7'800.--, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio
2002, e di fr. 7'800.--, indicando quali titoli di credito: “Prestazioni di consulenza
relative al gennaio 2002 – fatture del 31 dicembre 2001”, risp. “Prestazioni di
consulenza relative alle mensilità di novembre/dicembre 2001”.
B. All'udienza
di contraddittorio del 24 giugno 2002, il giudice di prime cure ha ordinato la
congiunzione dell’istruttoria delle due cause.
L'escussa
ha, segnatamente, allegato che il contratto di consulenza era stato disdetto il
28 novembre 2001, dopo che l’escutente era stato ripetutamente e vanamente
richiamato a fornire la propria prestazione contrattuale. L’appellante ha
inoltre contestato che il contratto di consulenza/mandato potesse costituire
valido titolo di rigetto dell’opposizione e affermato possedere a sua volta un
credito verso l’escutente, il quale deterrebbe oltretutto illecitamente materiale
della società.
In
replica, l’escutente ha asseverato che la propria prestazione contrattuale era
stata fornita anticipatamente prima della sottoscrizione dell’accordo ed era
comunque stata impossibilitata per il fatto che l’escussa non aveva costituito
le filiali come invece previsto dal contratto; del resto, l’escussa non aveva
mai sollevato censure sul suo operato. L’escutente ha inoltre contestato la
regolarità sia formale che materiale della disdetta allegata dalla controparte.
Infine, egli ha ammesso detenere un notebook della debitrice, che si è però
detto disposto a restituire dopo il pagamento delle sue spettanze.
In
duplica, l’escussa ha ricordato i numerosi richiami inviati all’escutente, che
si sarebbe perfino rifiutato di ritirare le raccomandate recapitate al suo
domicilio di Londra. Essa ha poi allegato che gli studi dell’escutente
avrebbero dovuto permettere la costituzione delle stesse filiali.
In
triplica, l’escutente ha rilevato come la disdetta fosse stata data in base ai
disposti del Codice civile italiano, mentre l’accordo sottoscritto delle parti
è esplicitamente sottoposto al diritto svizzero.
C. Con
sentenze 12 agosto 2002, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
ha accolto parzialmente le istanze, limitatamente a fr. 4'680.--, oltre
interessi al 5% dal 4 marzo 2002 (inc. EF. 2002.218), risp. fr. 15'600.--,
oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2002 (inc. EF.2002.219).
Il primo
giudice ha in particolare considerato che l’accordo di cui al doc. B costituisse
un valido titolo di rigetto dell’opposizione per il “compenso fisso su base
mensile” di fr. 7'800.--, previsto a p. 3, ossia per le mensilità di novembre e
dicembre 2001, nonché gennaio 2002. Egli ha invece negato che siffatto
contratto consentisse il rigetto dell’opposizione per le mensilità da febbraio
2002 ad ottobre 2005 (per un importo complessivo di fr. 351'000.--, pari a 45
mesi x fr. 7'800.--/mese), in quanto le stesse non erano ancora esigibili al
momento dell’invio della domanda di esecuzione.
Con
riferimento all’art. 21 cpv. 2 LALEF, il Segretario assessore ha poi rifiutato
di considerare i doc. 2, 4 e 6 prodotti dall’escussa in quanto redatti in
lingua inglese e non muniti di regolare traduzione in italiano. Fondandosi
sulla prassi di Basilea Campagna in materia di esecuzione basata su contratti
bilaterali sinallagmatici, condivisa da questa Camera, il primo giudice ha
ritenuto che l’escussa non avesse reso sufficientemente verosimile né
l’asserita disdetta durante l’incontro 28 novembre 2001 a __________
(__________) né il totale inadempimento contrattuale ab initio addebitato
all’escutente. Considerando però il primo riscontro documentale, ossia lo
scritto 18 dicembre 2002 (doc. 5), quale “risoluzione espressa” ai sensi del
contratto sub doc. B, quest’ultimo ha preso fine 30 giorni dopo la
comunicazione scritta, quindi il 18 gennaio 2002. Il rigetto dell’opposizione
si giustificava pertanto per le mensilità di novembre e dicembre 2001 nonché
per i 18/30 di quella di gennaio 2002, pari a fr. 4'680.-- (= 7'800 x 18 / 30).
Gli interessi sono stati calcolati dalla data della notifica del precetto
esecutivo.
D. Contro
le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata l’escussa, evidenziando
come il contratto sub doc. B fosse da qualificare quale contratto di mandato,
di modo che sarebbe spettato all’escutente portare la prova documentale
dell’adempimento della propria prestazione. Orbene, esso si è limitato a
produrre il contratto sub doc. B. La sentenza impugnata sarebbe quindi
insostenibile laddove impone all’escussa di provare che l’escutente non ha
eseguito la prestazione che il contratto gli imponeva, oltre che in contrasto
con l’art. 8 CC in relazione con il problema della dimostrazione di un fatto
negativo (“probatio diabolica”). Inoltre, il primo giudice avrebbe tralasciato
di considerare anche i documenti regolarmente prodotti dall’appellante in
lingua italiana e non avrebbe tenuto conto del fatto che l’escutente ha ammesso
in sede di udienza – seppur con pretestuose e false motivazioni – di non aver
fornito alcuna prestazione a favore della convenuta.
E. La
parte appellata non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto:
1.1. Per
errore, le sentenze impugnate sono state notificate alla parte (__________)
anziché al suo patrocinatore (lic. iur. __________). Intimate il 14 agosto
2002, esse sono state ritirate il 16 agosto 2002 dalla casella postale 2914 di
Lugano, intestata alla __________. Il 20 settembre 2002, il lic. iur.
__________ ha informato il Segretario assessore che la sua cliente gli aveva
comunicato di aver ricevuto per fax dalla sua fiduciaria di Lugano copia delle
due sentenze e ha chiesto che esse gli venissero notificate conformemente alle
prescrizioni di rito. Con ordinanza 24 settembre 2002, il Segretario assessore
ha annullato l’intimazione effettuata direttamente alla parte e ordinato una
nuova intimazione a « __________, per il tramite del proprio
patrocinatore ».
a) Ex art. 120 cpv. 4
CPC, « se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a
quest’ultimo ». La parola « rappresentante » usata senza
ulteriore precisazione si riferisce anche all’avvocato patrocinatore, il quale
è il “rappresentante diretto della parte” (cfr. art. 65 cpv. 1 CPC), nonché ai
praticanti (cfr. art. 64 cpv. 3 CP) (nello stesso senso per il termine
"Vertreter" figurante al § 176 cpv. 1 GVG ZH: Hauser/Schweri, Kommentar zum GVG, Zurigo 2002, n. 1 ad §
176). Dal profilo sistematico non si giustifica d'altronde un’interpretazione
restrittiva del testo nel senso di limitare la portata della norma ai soli
rappresentanti legali secondo gli art. 38 cpv. 2, 64 cpv. 1 i.f. o 273 CPC,
tanto più che l’art. 120 cpv. 4, se fosse interpretato restrittivamente,
sarebbe un inutile doppione dell’art. 121 cpv. 1 CPC.
b) Il testo dell'art.
120 cpv. 4 CPC, nel progetto del Consiglio di Stato ("Se la persona
destinataria ha un rappresentate, la notificazione è fatta al medesimo come al
destinatario", cfr. Messaggio n. 1964 del 22
maggio 1974), è stato modificato dal Gran Consiglio, senza una parola di
spiegazione (cfr. rapporto
della Commissione di legislazione del 14 marzo 1975 ad art. 120-124), per
diventare il testo attuale: "Se il destinatario ha un rappresentante,
la notificazione è fatta a quest'ultimo" (cfr. BU 1975, p. 314). Se ne
può dedurre che, nel Ticino, la notifica al destinatario rappresentato è
facoltativa, se non quando esso viene citato personalmente ad un'udienza (sulla
situazione negli altri cantoni, cfr. Yves Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 778 ss.).
c) Ex art. 124 cpv. 7
CPC, l’inosservanza delle disposizioni concernenti la notificazione ne produce
la nullità. Può in casu essere lasciata aperta la questione di sapere se
siffatta norma si applica solo ai vizi relativi alla "forma della
notifica" (titolo marginale dell'art. 124 CPC) oppure a tutte le
irregolarità di notifica di ogni tipo (art. 120-124 CPC). In effetti, quando
l'atto irregolarmente notificato alla parte soltanto giunge lo stesso nelle
mani del rappresentante, la notifica è da considerare valida, poiché raggiunge
lo scopo voluto dal legislatore all'art. 120 cpv. 4 CPC.
d) Per la data della
notifica è in ogni caso decisiva la data di notifica al rappresentante, regola
che esiste anche nel diritto di altri cantoni (cfr. Barbara Merz, Die Praxis zur thurgauischen ZPO,
Berna 2000, n° 15 ad § 58; Leuch/Marbach/Kellerhals/
Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5a ed., Berna
2000, n. 3 ad § 108; Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen ZPO, Aarau/Francoforte sul Meno/Salisburgo, 1998, n.
2 ad § 91; cfr. pure per i vizi di notifica in generale: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6-8 ad
art. 120 e nota 413) e della Confederazione (cfr. art. 107 cpv. 3 OG; 38 PA;
DTF 99 V 182, cons. 3; 102 Ib 93 s., cons. 3; 110 V 391, cons. 2b; 122 I 99,
cons. 3a.aa).
Occorre tuttavia riservare
i casi in cui il rappresentato, che può rendersi conto che l'atto notificato è
pervenuto solo a lui, ad esclusione del suo rappresentante, rimane a lungo
inattivo senza tentare di chiarire la situazione, agendo così in dispregio del
principio della buona fede (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 789; nello stesso senso per la parte alla quale la decisione non è
– ancora – stata consegnata, ma la cui esistenza le è nota o dovrebbe esserle
nota: Fabienne Hohl, Procédure
civile, vol. II, Berna 2001, n. 1897).
e) Nel caso di specie,
il destinatario non poteva subito identificare l'errore di notifica, vista
l'espressione imprecisa usata nei dispositivi delle sentenze impugnate
(« intimazione alle parti come di rito »). La Pretura di
Mendrisio-Sud, alla quale spetta l'onere della prova della notifica (cfr. DTF
129 I 10; 124 V 400; 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45,
cons. 2a; Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 3 ad art. 120, con rif.; Donzallaz,
op. cit., n. 1230 s., con rif.), è in grado di provare la notifica al
patrocinatore dell'appellante solo per quanto concerne
la seconda intimazione,
avvenuta in virtù dell'ordinanza 24 settembre 2002 di rettifica della prima
intimazione. Interposto il 2 ottobre 2002, l'appello è pertanto tempestivo.
f) Anche se si volesse
ritenere che il lic. iur. __________– ma non l'ha ammesso – avesse avuto in
mano le sentenze impugnate il 20 settembre 2002, allorquando scrisse al primo
giudice di averne saputo l'esistenza tramite la cliente, l'appello sarebbe
comunque da considerare tempestivo. Infatti, il patrocinatore poteva in buona
fede (art. 9 Cost.) fondarsi sull'ordinanza 24 settembre 2002 di rettifica
della prima intimazione per determinare il termine d'impugnazione.
1.2. Gli appelli di __________ S.A., quand’anche riferiti a due sentenze
(ed esecuzioni) diverse, riguardano decisioni di analogo tenore fattuale e
giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni.
Le cause
inc.14.2002.90 e 14.2002.95 vanno quindi considerate come connesse ai sensi
dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed
evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331).
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti).
-
Il contratto prodotto dall’escutente quale titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione (doc. B) presenta apparentemente le
caratteristiche di un contratto di mandato, anche se per le mansioni di
gestione dei crediti e di gestione commerciale (cfr. p. 2 i.f.) si potrebbe
pure ipotizzare un contratto di lavoro a dipendenza del carattere generale o
particolare delle direttive stabilite dalla società e conseguentemente del
grado d’indipendenza e di responsabilità concesso al cosiddetto consulente
(cfr. Pierre Tercier, Le droit
des obligations, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 4585).
5.1. Comunque,
a prescindere da quanto sostenuto dall’appellante, la qualifica precisa del
contratto non è indispensabile in questa sede. Determinante è invece, come
rettamente evidenziato dal primo giudice, il suo carattere sinallagmatico, nel
senso che le prestazioni del consulente sono in un rapporto di scambio con la
retribuzione promessa dalla società (sul carattere sinallagmatico del contratto
di mandato oneroso, cfr. Rolf H. Weber, Berner
Kommentar VI.4.1, Berna 1982, n. 60 ad art. 82; Marius Schraner, Zürcher Kommentar V.1e.1, 3. ed., Zurigo 1991, n.
30 ad art. 82; Urs Leu, Basler
Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I, n. 4 ad art. 82; Tercier, op. cit., n. 4567; per il
contratto di lavoro: Weber, op.
cit., n. 57 ad art. 82; Schraner,
op. cit., n. 28 ad art. 82; Leu,
op. cit., loc. cit.; Tercier, op.
cit., n. 2959). Non risulta dal contratto che l’escussa fosse tenuta a prestare
anticipatamente la propria prestazione e comunque l’escutente non ha dimostrato
che fosse il caso (cfr. Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 101 ad art.
82). Del resto, è ammesso il carattere sinallagmatico del contratto di lavoro
malgrado il dovere di prestazione anticipata che grava sul lavoratore in
considerazione del fatto che egli può legittimamente rifiutare di fornire la
sua prestazione lavorativa se il suo salario, seppur riferito a prestazioni anteriori,
non gli è stato versato (cfr. DTF 120 II 212; Leu,
op. cit., n. 4 ad art. 82; Ingeborg
Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a. ed.,
Berna 2000, n. 62.04).
5.2. La nozione di riconoscimento di debito, nel caso dell’esecuzione di
un impegno derivante da contratto di mandato, implica da parte dell’escutente
la prova documentale dell’adempimento del mandato stesso nonché dell’ammontare
della rimunerazione (CEF 4 ottobre 1988, in re G.M. c/ S.SA, cons. 2; Cometta, op. cit., p. 340; cfr. pure Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, massima ad § 88, p. 214; Staehelin,
op. cit., n. 129 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 82; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 340 a contrario). Il
contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in
forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal
datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da
parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di
lavoro (Cometta, op. cit., p.
341; cfr. pure Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, massima ad § 86, p. 212; Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82;
Gilliéron, op. cit., n. 44 e 57
ad art. 82). Sia per il contratto di mandato che per il contratto di lavoro il
creditore deve pertanto recare la prova documentale dell’adempimento della
propria prestazione lavorativa, sempreché l'escusso lo contesti (altrimenti
l'esecuzione è presunta).
5.3. Nel
caso in esame, l’escussa, già il 18 dicembre 2001 (cfr. doc. 5; il doc. 2,
redatto in lingua inglese, non può invece essere preso in considerazione, cfr.
art. 21 cpv. 2 LPR), ha comunicato all’escutente la propria volontà di
sciogliere il contratto, in quanto “l’attività di consulenza, principale Sua
obbligazione contrattuale, è rimasta del tutto inadempiuta”, decisione poi
confermata con scritto 16 febbraio 2002 (cfr. doc. 7). Nonostante tale
esplicita e tempestiva contestazione, l’escutente, in sede di rigetto, non ha
prodotto altri documenti se non il contratto 2 ottobre 2000 (doc. B). Non ha
pertanto dimostrato in alcun modo di aver adempiuto i propri obblighi. Anzi,
egli ha affermato che la propria prestazione sarebbe stata resa impossibile per
il fatto che l’escussa non aveva, contrariamente a quanto pattuito, costituito
le filiali in cui avrebbe dovuto operare (cfr. verbale 24 giugno 2002, a p. 2).
Orbene, risulta dal contratto sub doc. B (p. 2, ad “oggetto del contratto”) che
il procedente avrebbe dovuto, prima della costituzione delle filiali, procedere
ad analisi commerciali riferite ai mercati cinese, germanico e francese. Appare
logico che la costituzione delle filiali dipendesse dal risultato delle analisi
di mercato affidate all’escutente. D’altronde, l’affermazione dell’istante
secondo la quale la propria prestazione sarebbe stata fornita ancora prima
della sottoscrizione del contratto è in contrasto con gli atti, in quanto
nell’oggetto del contratto (doc. B) non rientra la proposta di cui al n. 4
delle premesse. In assenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione, le
istanze erano da respingere.
- L’appello
va pertanto accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 82 CO, 21 LPR, nonché
48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia
-
Le procedure di cui agli inc. 14.2002.90 e 14. 2002.95 sono
congiunte.
-
L’appello
2 ottobre 2002 di __________, relativo alla procedura n. 14.2002.90, è accolto.
2.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 12 agosto 2002 del
Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud (EF.2002.219) sono
riformati come segue:
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 400.-- è posta a carico di ________, Londra, che
rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.”
2.2. La
tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di ________, che rifonderà alla controparte fr. 500.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
2 ottobre 2002 di __________ S.A. Lussemburgo, succursale di __________,
relativo alla procedura n. 14.2002.95, è accolto.
3.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 12 agosto 2002 del
Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud (inc. EF.2002.218) sono
riformati come segue:
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 800.-- è posta a carico di ________, Londra, che
rifonderà a __________ S.A. Lussemburgo fr. 4’000.-- a titolo di indennità.”
3.2. La
tassa di giustizia di fr. 1’200.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di ________, che rifonderà alla controparte fr. 300.-- a titolo di
indennità.
- Intimazione
a: – St. leg. __________;
– ________,
c/o __________;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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