AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2002.74
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.74
Lugano
23 aprile
2003
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 marzo 2002 da
ambedue patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 23 aprile/3 luglio 2001 dell'UEF di Riviera;
sulla quale
istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera con
sentenza 4 luglio 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, notificato il 3
luglio 2001, è rigettata in via provvisoria per fr. 33'440.-- oltre interessi
al 5% dal 1. marzo 2001 e spese esecutive.
- La
tassa di giustizia globale di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, va
a carico della parte convenuta, la quale rifonderà inoltre alla controparte fr.
300.-- di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escussa che con atto 6 agosto 2002
ha postulato la reiezione dell'istanza, con
protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 3 settembre 2002 la parte
appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con
PE n. __________del 23 aprile/3 luglio 2001 dell'UEF di Riviera __________ e
__________ hanno escusso __________ per l'incasso di fr. 35'530.-- oltre
interessi al 5% dal 1. marzo 2001, indicando quale titolo di credito:
"Pigioni arretrate dal 01.10.2000 -01.02.2001 - contratto di locazione del
01.05.1988 e sentenza Pretura di Riviera del 26.04.2000."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. I
procedenti fondano la loro pretesa su un contratto di locazione concluso con
l'escussa e __________ nel maggio 1988 in relazione ad un appartamento sito a
__________a (doc. A). I creditori hanno prodotto una sentenza 26 aprile 2000
del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera (doc. B), con
cui veniva riconosciuto l'importo di fr. 26'070.-- oltre accessori per pigioni
arretrate da novembre 1997 a settembre 1999. Con l'esecuzione in oggetto i locatari
pretendono il pagamento delle pigioni di fr. 2'090.-- al mese fino allo sfratto
dell'escussa, indicando quale periodo dal 1. ottobre 2000 al 1. febbraio 2001,
per un importo complessivo di fr. 35'530.-- oltre all'interesse del 5% dal 1.
marzo 2001.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha sollevato l'eccezione di litispendenza,
rilevando che la sentenza 26 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Riviera è oggetto di un'azione di disconoscimento del debito,
con la quale viene chiesto di accertare la completa inesistenza del debito
dell'escussa nei confronti dei procedenti per pigioni arretrate. Secondo la
debitrice l'accoglimento dell'azione di disconoscimento implica necessariamente
l'inesistenza, per gli stessi motivi invocati, anche di ogni debito successivo
per pigioni non pagate. Di conseguenza l'accertamento dell'inesistenza del
debito è un presupposto essenziale anche per la procedura in esame, benché si
tratti di pigioni arretrate a partire dal 1. ottobre 2000.L'escussa ha
sostenuto che anche se si tratta di mensilità successive, non può essere
ritenuto che nel periodo in esame sia stato ancora valido il contratto di
locazione doc. A. Infatti il menzionato contratto è stato firmato anche da
__________, con il quale i locatori hanno raggiunto un accordo transattivo che
ha liberato interamente quest'ultimo dal pagamento delle pigioni. Secondo
__________ il contratto di locazione non costituisce più titolo di rigetto e il
rapporto instauratosi tra le parti per il periodo successivo al 1. ottobre 2000
rappresenta una mera relazione di fatto, che non permette ai procedenti di
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Replicando
i procedenti hanno contestato l'eccezione di litispendenza rilevando che la presente
procedura si riferisce al periodo dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001,
mentre la sentenza 26 aprile 2000 riguarda un periodo precedente. I creditori
hanno poi precisato che sebbene nel PE sia stato indicato il periodo dal 1.
ottobre 2000 al 1. febbraio 2001, è chiaro che tale imprecisione non può
assolutamente inficiare la validità del PE, atteso che oltre a questa
indicazione è pure stato indicato il contratto di locazione doc. A e la
sentenza pretorile doc. B. L'importo richiesto corrisponde inoltre esattamente
al periodo dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001, ossia fino al giorno in cui
la locataria ha abitato l'appartamento di proprietà dei procedenti. I creditori
hanno poi sostenuto che il versamento dell'importo di fr. 20'000.-- da parte di
__________, nell'ipotesi più favorevole all'escussa, la libererebbe solo per il
periodo precedente al 1. ottobre 1999.
Duplicando
la debitrice ha sostenuto di essere liberata dal pagamento delle pigioni per
effetto dell'accordo concluso dai procedenti con __________. D'altro canto il
contratto doc. A non è più valido poiché è venuto a mancare il debitore
solidale __________. Secondo l'escussa il giudice del rigetto deve verificare
l'identità tra il titolo indicato sul PE e la domanda formulata con l'istanza.
Nel caso di specie, nella denegata ipotesi in cui dovesse venire rigettata
l'opposizione, questa potrebbe essere rigettata limitatamente al periodo
indicato sul PE.
D. Con
sentenza 4 luglio 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Riviera ha accolto parzialmente l'istanza respingendo dapprima l'eccezione di
litispendenza. Il primo giudice ha ritenuto che l'istanza in oggetto e l'azione
di disconoscimento di debito differiscono in quanto la prima concerne il
pagamento delle pigioni per il periodo dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001
mentre la seconda verte su un periodo precedente, ossia dal novembre 1997 al
settembre 1999. In sede pretorile è poi stato ritenuto che, nonostante l'errata
indicazione sul PE n. __________del periodo per cui sono state poste in
esecuzione le pigioni arretrate, ossia dal 01.10.2000 al 01.02.2001 invece che
dal 01.10.1999 al 01.02.2001, come precisato con l'istanza di rigetto e poi
durante l'udienza di contraddittorio, il debitore poteva ugualmente
identificare il credito. Infatti l'insieme delle indicazioni riportate sul PE
gli permettevano di stabilire il corretto periodo degli arretrati, trattandosi
del periodo non coperto dalla precedente esecuzione. Inoltre l'importo di fr.
35'530.-- non poteva ragionevolmente essere riferito a soli cinque mesi di
locazione. Il primo giudice ha poi considerato il contratto di locazione doc. A
in via di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In base al
decreto di sfratto 27 dicembre 2000 (doc. C) è poi stato ritenuto che l'escussa
è rimasta nell'appartamento locato almeno 20 giorni dopo la notifica del
decreto. Non avendo prova che vi sia rimasta oltre, il primo giudice ha
calcolato gli arretrati fino a gennaio 2001 compreso. Il canone di locazione è
stato riconosciuto, come già nella sentenza doc. B, in fr. 2'090.--. L'istanza
è quindi stata accolta limitatamente a fr. 33'440.--, ritenuto che il periodo
in oggetto è di 16 e non di 17 mesi come erroneamente indicato, oltre agli
interessi di mora al 5% dal 1. marzo 2001.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa rilevando che i
locatori il 7 settembre 1999, dopo diverse richieste di pagamento delle pigioni
arretrate, hanno notificato all'escussa la disdetta del contratto di locazione
per il 31 gennaio 1999 e subordinatamente per il 31 dicembre 1999. Secondo
l'escussa il contratto di locazione doc. A poteva quindi costituire titolo di
rigetto dell'opposizione solo fino a settembre 1999.
F. Delle
osservazioni dei creditori si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto: 1.
a) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti
prodotti) (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
Non è
necessario che nel PE venga indicato il titolo di rigetto; è sufficiente che la
pretesa possa venire univocamente identificata (Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 189).
b) Nel
PE n. __________ in oggetto la pretesa posta in esecuzione è stata indicata in
fr. 35'530.--, mentre quale titolo di credito è stato menzionato quanto segue:
"pigioni arretrate dal 01.10.2000 - 01.02.2001 - contratto di locazione
del 01.05.1988 e sentenza Pretura di Riviera del 26.04.2000". Queste
indicazioni dovevano permettere all'escussa di identificare il corretto periodo
di pigioni arretrate poste in esecuzione, trattandosi del periodo non coperto
dalla precedente esecuzione, di cui alla sentenza 26 aprile 2000 (doc. B)
concernente il pagamento delle pigioni da novembre 1997 a settembre 1999 e
riferendosi l'importo di fr. 35'530.-- forzatamente non a soli 5 mesi di
locazione, ritenuto che il canone nella menzionata sentenza di rigetto era
stato fissato in fr. 2'090.--. L'escussa era pertanto in grado, nonostante
l'errata indicazione, di identificare per quali mesi le pigioni erano state
poste in esecuzione, ossia dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001 e non dal
-
ottobre 2000 al 1. febbraio 2001.
a) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
b) Con
l'atto di appello l'escussa ha rilevato che il 7 settembre 1999, dopo diverse
richieste di pagamento delle pigioni arretrate, i locatori le hanno notificato
la disdetta del contratto per il 31 gennaio 1999 e subordinatamente per il 31
dicembre 1999. La disdetta non è stata da lei contestata. Secondo l'appellante
con questa disdetta è stata annullata la relazione contrattuale, che pertanto
non sarebbe più retta dal contratto di locazione 1. maggio 1988 (doc. A), il
quale di conseguenza non può costituire valido riconoscimento di debito per le
pigioni poste in esecuzione.
Queste
allegazioni non possono essere considerate ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,
costituendo nova irricevibili, essendo state presentate dall'escussa la prima
volta in sede di appello.
a) Il
rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso, anche quando in
relazione alla pretesa posta in esecuzione è pendente un'azione di merito.
Siccome nella procedura di rigetto non viene deciso in merito all'esistenza
materiale di un credito, l'oggetto della procedura è diverso. Può infatti
sussistere un legittimo interesse ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione,
nonostante la litipendenza di una procedura di merito, in particolare per
potere adempiere i presupposti previsti dall'art. 83 LEF e chiedere il
pignoramento provvisorio (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 9 ad art. 84 LEF; Stücheli, op. cit. p. 99).
b) Per
poter eccepire la litispendenza occorre una perfetta identità fra le azioni
proposte, sia per l'oggetto sia per le parti (Cocchi/Trezzini, CPC TI, Lugano
2000, n. 6 e 8 ad art. 23).
c) L'escussa
ha sollevato l'eccezione di litispendenza rilevando che la precedente sentenza
di rigetto dell'opposizione 26 aprile 2000 della Pretura del Distretto di
Riviera (doc. B) è oggetto di un'azione di disconoscimento di debito, con cui è
stato chiesto di accertare l'inesistenza del debito vantato dai creditori, che
comporterebbe necessariamente l'inesistenza di ogni debito successivo per
pigioni non pagate.
Dalla
sentenza 26 aprile 2000 prodotta agli atti (doc. B) si evince che le pigioni
allora poste in esecuzione concernevano un periodo precedente, ossia da
novembre 1997 a settembre 1999, per cui non solo la presente procedura di
rigetto può essere decisa anche se contemporaneamente è pendente un'azione di
merito, ma la procedura che ci occupa riguarda un periodo di locazione diverso
da quello oggetto dell'azione di disconoscimento, per cui nemmeno è data
l'identità fra le due procedure.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile.
ll
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
Il
contratto di locazione sottoscritto dal locatario costituisce in via di
principio titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per i canoni ivi
stipulati e scaduti (Daniel Staehelin,
op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF).
b) Per
l'art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano
di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento
dell'intera obbligazione. La solidarietà è altrimenti ammessa solo quando è
espressamente prevista dalla legge (art. 143 cpv. 2 CO; Cometta, op. cit., in
Rep 1989 p. 340). Ex art. 144 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti
i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.
Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione.
c) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF
104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Daniel Staehelin, op. cit. n. 87 s.
ad art. 82 LEF; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art.
82; Peter Stücheli, op.cit. p. 350, con
rif.).
d) L'escussa
pretende che per il periodo successivo al mese di settembre 2000, ossia dal 1.
ottobre 2000 (recte: dal 1. ottobre 1999 per la precisazione di cui al
considerando 1.b), tra le parti si sia instaurata una relazione di fatto e che
il contratto di locazione doc. A non sia più valido, in seguito al pagamento da
parte del locatario debitore solidale __________ di un importo di fr. 20'000.--
conseguentemente ad un accordo transattivo.
Orbene
dalla sentenza 26 aprile 2000 (doc. B) concernente il periodo di locazione da
novembre 1997 a settembre 1999 emerge che __________ ha versato un importo di
fr. 20'000.-- e che questa somma andava dedotta dal credito nei confronti di
__________. Da queste circostanze, che riguardano un periodo precedente a
quello in esame, non è però deducibile lo scioglimento del contratto di
locazione doc. A nei confronti dell'escussa. Dal menzionato contratto di
locazione emerge d'altro canto che i locatari __________ e __________ si sono
obbligati nei confronti dei locatori a rispondere solidalmente per tutti gli
obblighi derivanti dal contratto (art. 143 cpv. 1 CO), per cui i procedenti
erano legittimati ex art. 144 CO a promuovere l'esecuzione in oggetto solo
contro __________. Quest'ultima in sede pretorile non ha invocato una disdetta
per la precisata data del 1. ottobre 1999 e nemmeno ha sostenuto che il
contratto di locazione sia stato successivamente sciolto in seguito a disdetta.
In prima sede i creditori hanno affermato che l'escussa ha occupato
l'abitazione in oggetto fino al 1. febbraio 2001, fatto non contestato dalla
conduttrice. A conferma di ciò dal decreto di sfratto 27 dicembre 2000 (doc. C,
dispositivo 2.1) risulta che __________ doveva lasciare l'appartamento entro 20
giorni dopo la notifica della decisione, per cui si può ritenere che fino al 1.
febbraio 2001 il rapporto tra le parti sia stato retto dal contratto di
locazione doc. A.
Per quel
che riguarda l'ammontare del canone di locazione va rilevato che il contratto
doc. A punto 4.1. rinvia, per quel che riguarda l'adeguamento, ad un allegato,
facente parte integrante del contratto, in cui sono stati fissati gli
adeguamenti al rincaro: l'ultimo adeguamento al 28 febbraio 1998 è stato
fissato in fr. 2'090.--, per cui questo importo può essere considerato quale
pigione mensile riconosciuta per il periodo posto in esecuzione. Il doc. A
costituisce quindi valido titolo di rigetto dell'opposizione ex art. 82 LEF per
le pigioni dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001, ossia 16 mesi a Fr. 2090.--
al mese, complessivamente fr. 33'440.-- oltre interessi al 5% dal 1. marzo
2001.
La sentenza
pretorile va di conseguenza confermata.
- L'appello
6 agosto 2002 __________ va respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato gli art. 321 CPC e 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello
6 agosto 2002 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________, la quale rifonderà a __________ e __________
complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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