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Numero d'incarto:
14.2002.64
Data decisione, Autorità:
23.10.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00064
Lugano
23 ottobre
2002/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 maggio 2002 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dallo Studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/22 aprile 2002 dell'UE
di Lugano;
sulla cui istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 giugno 2002 ha così
deciso:
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La
tassa di giustizia in fr. 1'000.--, da anticipare dalla parte istante, è posta
a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
9'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che
con atto 8 luglio 2002 ha postulato la reiezione
dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 31 luglio 2002 la parte appellata
si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 18/22 aprile 2002 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 3'222'675.-- oltre
interessi al 5% dal 12 marzo 2002, indicando quale titolo di credito:
"Saldo relazione __________come da estratto conto al 12.3.2002."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un estratto conto al 12 marzo
2002 (doc. G), trasmesso dalla __________ al suo rappresentante legale, sulla
relativa lettera accompagnatoria 13 marzo 2002 (doc. F), così come su due
ulteriori scritti 13 risp. 18 marzo 2002 della __________ (doc. I e M).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha negato che la lettera
accompagnatoria 13 marzo 2002 (doc. F) del suo direttore generale contenga un
riconoscimento di debito nei confronti del procedente. Secondo la debitrice lo
stesso vale per le lettere di cui ai doc. I e M, nelle quali viene fatto
riferimento ai crediti dell'istituto bancario nei confronti del procedente e
viene contestato il debito della banca, per cui non si può ritenere che vi sia
riconoscimento di debito da parte sua.
La
__________ ha poi rilevato che l'estratto conto (doc. G) non è firmato dai suoi
organi, per cui anche questo documento non può costituire riconoscimento di
debito.
D. Con sentenza 26 giugno 2002 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la
documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Secondo
la prima giudice dal doc. B emerge che il procedente è l'avente diritto
economico dei valori conferiti alla banca e che il titolare di un conto monete
ha diritto alla consegna di un numero di monete corrispondente all'ammontare
del suo conto (doc. B p. 3 punto 4).
L'ammontare
del conto al 12 marzo 2002 è di complessivi fr. 3'222'675.13 (doc. G).
In sede
pretorile è stato rilevato che la __________ con scritto 13 marzo 2002 (doc. I)
riconosce i legittimi diritti del procedente, riservandosi però di verificare
se tali diritti non siano, in sostanza, da compensare con altri crediti
esigibili. Inoltre la pretesa compensazione, con conseguente riconoscimento del
credito principale, riaffiora anche dallo scritto 18 marzo 2002 dell'istituto
bancario (doc. M). Secondo la prima giudice da questo scritto risulta che
esiste un credito in conto corrente del quale è stato richiesto il rientro,
senza che questo sia integralmente avvenuto.
Questo
conto però non risulta essere direttamente riconducibile al procedente.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la
__________ riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
considerato
In diritto:
a) La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e
sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle
parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
b) Dal riconoscimento
di debito deve emergere univocamente, che il debitore si sente obbligato a
pagare. La questione a sapere se esiste un riconoscimento di debito viene
considerata secondo il principio dell'affidamento (Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 21 e 22 ad art. 82).
Inoltre
si deve evincere chiaramente, che il debitore non solo riconosce la pretesa, ma
pure il suo obbligo di pagamento senza limitazione alcuna. Pertanto per
interpretare un riconoscimento di debito devono essere considerate le
circostanze complessive, in cui la dichiarazione è avvenuta. Non vi è
riconoscimento di debito, allorquando il debitore ammette l'esistenza della
pretesa, nella stessa dichiarazione tuttavia nega un obbligo di pagamento, per
esempio nel caso in cui fa valere un diritto alla compensazione. Il creditore
in un tale caso basandosi su siffatto documento non può chiedere il rigetto
dell'opposizione e far valere che la contropretesa non è stata resa verosimile.
Gli manca un riconoscimento dell'obbligo di pagare.
Diverso
è, se il debitore ha riconosciuto il credito senza limitazione e solo in
seguito fa valere una qualsivoglia eccezione (Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 2000, p. 328/329).
c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito,
subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a
pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra
l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della
mancata realizzazione di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
Se nel
riconoscimento di debito viene esplicitamente riservato il diritto alla
compensazione con contropretese, il rigetto provvisorio dell'opposizione va
rifiutato, nel caso in cui il debitore dichiara la compensazione, senza che
egli debba rendere verosimile la contropretesa. Si tratta in tal caso di un
riconoscimento di debito condizionato, in cui la condizione risolutiva è solo
la dichiarazione di compensazione e non l'esistenza materiale della
contropretesa (Daniel Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 82 LEF e rif ivi.
d) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il
credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
e) Il limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
f) Dall'esame
della documentazione prodotta dal procedente si evince che il documento
relativo all'apertura della relazione __________ (doc. B) è stato siglato da un
funzionario e dalla direzione della __________, ma che non indica alcun
importo.
Gli altri
documenti relativi alla determinazione dell'avente diritto economico e al
regolamento per i conti metallo e conti monete (doc. B) sono stati sottoscritti
solo da __________, per cui dai suddetti documenti non risulta alcun
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF da parte della __________.
Il 13
marzo 2002 la banca escussa ha trasmesso al procedente un estratto conto al 12
marzo 2002 (doc. G), non sottoscritto, indicante un avere di fr. 3'222'675.13
e una lettera accompagnatoria firmata dal dott. __________ (doc. F) del
seguente tenore:
"
Relazioni
Egregio
Avvocato,
la
documentazione da lei richiesta le viene trasmessa allegata alla presente; il
leggero ritardo è dovuto al fatto che le relazioni in oggetto sono state aperte
alla succursale di __________.
Sul
tema del sig. __________ mi limito invece a confermare quanto le ho scritto.
Ho incontrato il sig. __________ a colazione in __________ l'8 febbraio e mi ha
espressamente detto di tenere in sospeso il tutto nell'attesa di sue istruzioni
(cioè del sig. __________)".
Il sig.
__________ in quella occasione non mi ha specificato con chi avrebbe parlato;
ricordo ancora che
il sig. __________ è stato per lustri il tramite della Famiglia in seno al
Consiglio d'Amministrazione del nostro Istituto.
"
Determinante
è pertanto in casu che la banca, nonostante abbia ammesso con l'estratto conto
(doc. G) l'esistenza di un saldo a favore di __________, con la sua lettera
accompagnatoria (doc. F) abbia posto una riserva espressa nella sua intenzione
di tenere tutto in sospeso nell'attesa di istruzioni. Questa riserva è poi
stata concretizzata nella dichiarazione di compensazione con sue contropretese
comunicata dalla __________ all'avv. __________ con la lettera 13 marzo 2002
(doc. I) in cui sono stati menzionati suoi
"crediti esigibili i quali sembrerebbero
essere stati dimenticati dai debitori ed amministratori"
e con lo
scritto 18 marzo 2002 (doc. M) in cui l'escussa ha comunicato sempre all'avv.
"da
non meno di due anni la Banca ha un credito in conto corrente del quale si è chiesto
il rientro, cosa avvenuta solo per una parte. In pratica il credito è scaduto
ed è stato sollecitato da tempo il pagamento. Chi sono gli azionisti della
Società che non rispettano gli impegni assunti ?".
Nello
scritto 18 marzo 2002 viene pure posta un'ulteriore condizione, ossia che si
giunga ad una soluzione di un problema più complesso:
"Questo
aspetto forse è quello meno importante e delicato di un contesto più complesso
sul quale ho sempre invitato tutte le parti ad agire responsabilmente per
giungere con tempistiche ragionevoli ad una ottimale soluzione del problema e
penso che si sia già fatta molta strada in questa direzione."
Considerando
pertanto l'insieme dei suddetti documenti che indicano l'esistenza di
circostanze complesse e sconosciute, che non possono essere approfondite
nell'ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, non può
essere ritenuto che la __________ abbia riconosciuto un suo obbligo di
pagamento senza limitazione alcuna nei confronti del procedente. La banca ha
infatti espresso una condizione risolutiva sfociata nella dichiarazione di
compensazione e nell'intenzione di trovare una soluzione globale alle
problematiche che la oppongono al procedente.
Dai
documenti prodotti da __________ non risulta pertanto un riconoscimento di
debito ai sensi dell'art. 82 LEF, per cui in mancanza di un valido titolo di
rigetto provvisorio dell'opposizione l'istanza va respinta. In tal senso la
sentenza pretorile va riformata.
- L'appello 8 luglio 2002 della __________ va quindi accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello
8 luglio 2002 della __________, è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 26 giugno 2002 della Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza
3 maggio 2002 __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'000.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 9'000.-- a titolo
di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'500.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà alla
__________ fr. 6'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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