AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2002.37
Data decisione, Autorità:
28.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.00037
Lugano
28 gennaio
2003
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 febbraio 2002 da
avv. __________
patr. dall’avv. __________
contro
ing. __________
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’8/11 febbraio 2002 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona
con sentenza 12/15 aprile 2002, rettificata nel suo dispositivo n. 2 il 12
aprile 2002, ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 250.-- sono a carico della parte istante, la quale di
rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- per ripetibili."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dal procedente che con atto 24 aprile 2002 ha
postulato, con protesta di spese, tasse e ripetibili, l’accoglimento
dell’istanza;
con
osservazioni 22 maggio 2002 la parte appellata ha chiesto, con pretesta di
spese, tasse e ripetibili, la reiezione del gravame;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ dell’8/11 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 106’386.-- oltre
interessi al 6% dal 30 giugno 2001 indicando quale titolo di credito “vaglia
cambiario 13.3.1995 di nominali 350'000.--”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di fr. 350'000.-- emesso
il 13 marzo 1995 in bianco di scadenza da __________, __________, e
sottoscritto per avallo da __________, __________, pagabile all'ordine della
__________, Bellinzona (doc. B). Il vaglia non è stato successivamente
completato in ordine alla scadenza.
C. Con il memoriale di risposta scritto prodotto all'udienza di
contraddittorio l'escusso ha sostenuto che il vaglia cambiario sarebbe stato
emesso all’ordine della Banca __________ e non a favore dell’istante. La banca
con scritto del 18 luglio 2001 avrebbe comunicato al convenuto di svincolarlo
dai suoi impegni derivanti dall’effetto cambiario: per questo motivo quindi
l’obbligo cambiario sarebbe estinto.
L’escusso
ha evidenziato che non vi sarebbe una girata a favore dell’istante, così da
legittimarlo a procedere contro il convenuto.
Ex
art. 1061 CO “a avvenuto pagamento deve essere indicato sulla cambiale per chi
è fatto”: in mancanza di tale indicazione il pagamento si intenderebbe fatto
per il traente ossia l’emittente.
A
mente di __________ dal doc. 1 emerge che “l’istante avrebbe ripreso la
posizione della __________ per fr. 319'160.--“. Essendo però la __________
emittente del vaglia cambiario, la stessa non potrebbe agire contro di lui.
Infatti “dato che la posizione dell’avallante, quale quella del convenuto, è di
garantire il pagamento di una cambiale, quando detto pagamento è effettuato
dall’emittente (si contesta comunque detto pagamento) o da chi ne fa le veci,
quest’ultimo non ha regresso cambiario contro l’avallante”.
All’istante
sarebbe stato restituito il titolo in quanto, quale rappresentante della
__________, avrebbe pagato il debito di quest’ultima.
Per
__________ anche l’art. 1022 cpv. 3 CO non sarebbe in concreto applicabile, ritenuto
che l’istante non sarebbe intervenuto quale avallante, “ma come rappresentante
della __________, riprendendo il debito di quest’ultima”.
Inoltre
la cambiale sarebbe stata messa in circolazione in mala fede dalla banca e
dall’istante, perché gli avallanti avevano autorizzato la banca “a mettere in
circolazione in qualsiasi momento l’obbligo cambiario, previa regolare disdetta
e notifica alle parti, qualora la Banca __________ (…) lo ritenesse opportuno
ai fini del rientro del proprio credito”. In concreto infatti il credito non
sarebbe stato disdetto né sarebbe stato comunicato al convenuto, da parte della
creditrice Banca __________, altro se non che veniva ritenuto libero da
qualsiasi impegno (doc. 3): per questo motivo quindi il titolo non poteva essere
messo in circolazione.
rileva che agli atti non figura un’assunzione di debito interna da parte di
__________ e neppure vi è traccia dell’avvenuto pagamento.
Inoltre
chi pagherebbe un vaglia cambiario prima della scadenza (art. 1030 cpv. 2 CO
per il rinvio dell’art. 1098 CO) lo farebbe a suo rischio e pericolo. In
concreto la cambiale non indicherebbe la scadenza motivo per cui non vi
potrebbe essere rigetto dell’opposizione.
Il
vaglia non sarebbe stato presentato al convenuto per il pagamento né sarebbe
stato levato protesto. Ritenuto che solo contro “l’avallante dell’accettante,
rispettivamente dell’emittente (nel vaglia cambiario) non è necessario il
protesto”, “se l’istante agisse in qualità di avallante che ha pagato (è
l’istante che deve fornire la prova) la cambiale ciò che, come già detto si
contesta, quest’ultimo aveva l’obbligo di levare protesto prima di procedere
contro il convenuto”.
Ex
art. 1050 cpv. 1 CO spirati i termini stabiliti per levare il protesto per
mancato pagamento, il portatore decadrebbe dai suoi diritti contro i giranti,
contro il contraente e contro gli altri obbligati, ad eccezione
dell’accettante, rispettivamente dell’emittente e del suo avallante. Agendo
l’istante quale emittente non ha il diritto di chiedere un centesimo al suo
avallante: se agisse invece quale avallante che ha estinto il debito
dell’emittente non avrebbe azione contro l’altro avallante.
ha asseverato che l’avallante che paga la cambiale acquista i diritti cambiari
ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati
cambiarmente verso quest’ultimo (art. 1022 cpv. 3 CO) ma non contro un
avallante di pari grado.
L’escusso
ha rilevato che la cambiale non sarebbe stata completata per quanto attiene
alla scadenza. La cambiale in bianco può essere riempita successivamente risp.
in qualsiasi momento (art. 1000 CO), ma al più tardi al momento in cui viene
chiesto il pagamento o vengono fatte valere le pretese fondate su di essa,
ossia il 31 luglio 2001. In concreto ciò non sarebbe avvenuto e la cambiale
sarebbe prescritta ex art. 1069 cpv. 1 CO, applicabile anche in caso di azioni
contro l’avallante.
La
cambiale risp. il vaglia cambiario se pagabile a vista deve essere presentato
per il pagamento entro il termine di un anno dalla sua data (art. 1024 CO, 1098
CO) pena la perenzione dei diritti. In concreto il termine per presentare la
cambiale in oggetto sarebbe già scaduto da anni ed il vaglia sarebbe perento,
perché per l’art. 1097 cpv. 2 CO il vaglia cambiario senza indicazione della
scadenza si considera pagabile a vista.
Luogo
di pagamento è la Banca __________, motivo per cui sarebbe stato necessario
levare il protesto.
In
replica l’istante ha evidenziato di essere surrogato ex lege nei diritti della
Banca __________ e quindi nell’ambito della procedura esecutiva ordinaria il
vaglia cambiario costituirebbe titolo di rigetto dell’opposizione.
Il
creditore ha argomentato che le eccezioni sollevate dal convenuto sarebbero di
natura cambiaria e pertanto irricevibili in questa sede, ritenuto che la
procedura esecutiva che ci occupa è ordinaria e non cambiaria e che in concreto
vi sarebbe agli atti valido riconoscimento di debito a favore del portatore
della cambiale, surrogato per legge nei diritti del precedente creditore.
D. Con sentenza 12 aprile 2002 il Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona dopo aver rilevato che dal doc. 1 emerge che il
procedente ha “ripreso la posizione debitoria della __________ per l’importo di
fr. 319’160”, ha respinto l’istanza perché in concreto non risulterebbe che
l’istante abbia pagato il debito, motivo per cui quest’ultimo nulla potrebbe
pretendere dai coobbligati.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente __________
postulando, con protesta di spese, tasse e ripetibili, il rigetto
dell’opposizione
L’appellante
ha rilevato di essere entrato in possesso del vaglia cambiario dopo “aver
soluto alla Banca __________ il debito della fallita società __________ ”. Ciò
è stato fatto nella sua veste di avallante: se così non fosse stato mal si
comprende come l’appellante “possa essere entrato in possesso dell’originale
del vaglia cambiario”.
Per
l’art. 1046 CO chi ha pagato il vaglia cambiario può ripetere dai suoi garanti
la somma integrale sborsata oltre accessori.
A
mente del creditore le eccezioni di controparte riguardano il merito e non
devono pertanto essere considerate in sede di rigetto dell’opposizione.
Per
l’appellante “la qualità per ottenere il rigetto dell’opposizione risulta dalla
semplice detenzione del titolo cambiario”.
F. Con osservazioni 22 maggio 2002 __________ si è opposto al
gravame, asseverando che l’appellante sosterrebbe per la prima volta con
appello di “essere entrato in possesso del vaglia cambiario dopo aver soluto
alla Banca __________ il debito della fallita società __________ ”. A mente
dell’osservante dal doc.1 emergerebbe “che l’avv. __________ ha semplicemente
ripreso la posizione debitoria della __________, non che ha pagato,
rispettivamente saldato il debito”.
A
mente dell’escusso anche nell’ipotesi in cui il procedente avesse pagato il
debito egli non acquisterebbe per surrogazione i diritti inerenti il vaglia
cambiario.
ripropone poi le eccezioni già sollevate in prima sede.
Considerato
in
diritto:
1.a) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
c) Nel
caso di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario l'esame della sua
esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979
pag. 400-401 e Rep 1949
pag. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 pag. 141).
Una
cambiale, così come un vaglia cambiario, valida e non prescritta costituisce
riconoscimento di debito per tutti i firmatari debitori secondo il diritto
cambiario (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., § 65 pag. 153).
d) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 pag.
331).
e) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228
n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
f) L'effetto
cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri.
Siccome la firma del debitore viene apposta solo quale garanzia, si parla di
effetto cambiario di garanzia. Per esempio quale garanzia di conti correnti la
banca può far emettere dal suo cliente un vaglia cambiario. Di regola l'importo
non viene indicato (vaglia cambiario in bianco). Questo titolo cambiario non è
destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. L'effetto cambiario
di garanzia viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito
(del rapporto base) del beneficiario contro l'emittente divenga esigibile e non
venga pagato, il creditore/beneficiario non può far valere alcun diritto
derivante dall'effetto cambiario. Quest'ultimo non può essere né trasferito, né
discontato. Se l'emittente adempie i suoi obblighi, allora egli ha diritto alla
consegna dell'effetto cambiario. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi
sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare né
soldi, né altri valori patrimoniali; la sua firma sul titolo cambiario è
sufficiente. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno,
né un'ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al
rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel
pagamento, la possibilità di un'esecuzione rapida e priva di difficoltà (A. Meier/Hayoz/H.C. von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna 2000, § 16 m. 30-33 p. 218 s.).
- Dallo scritto 13 marzo 1995 (doc. 2), firmato dalla debitrice e
dagli avallanti, tra cui l’ing. __________, emerge che la __________ ha
rilasciato alla Banca __________ a garanzia di un credito di fr. 650'000.-- il
vaglia cambiario in oggetto, di fr. 350'000.--, emesso in bianco di data di
scadenza, autorizzandola a “mettere in circolazione in qualsiasi momento
l’obbligo cambiario, previa regolare disdetta e notifica alle parti, qualora la
Banca __________, in quanto creditrice nei confronti della spett. _________, lo
ritenesse opportuno ai fini del rientro del proprio credito”.
Dall’avviso
di accredito dell’11 luglio 2001 (doc. 1) emerge poi che sulla relazione
bancaria della __________ presso la Banca del __________ sono stati bonificati
fr. 319'160.--, valuta 30 giugno 2001, a seguito della ripresa della posizione
debitoria da parte dell’avv. __________. Il 18 luglio 2001 (doc. 3) il servizio
giuridico della Banca __________ ha poi comunicato all’escusso di aver deciso
“di svincolarla dai suoi impegni nei nostri confronti derivanti dall’effetto
cambiario di fr. 350'000.-- da lei sottoscritto il 13.3.1995”.
3.a) Ex
art. 1020 CO, applicabile al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098
cpv. 3 CO, il pagamento di un vaglia cambiario può essere garantito con avallo
per tutta o parte della somma. Secondo l’art. 1021 CO, pure applicabile al
vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO, l’avallo è apposto sul
vaglia cambiario o sull’allungamento. È espresso con le parole “per avallo” o
con ogni altra formula equivalente ed è sottoscritto dall’avallante. Si
considera dato con la sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore
del vaglia cambiario, purché non si tratti della firma dell’emittente. L’avallo
deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato
per l’emittente.
Dall’esame
del vaglia cambiario doc. B risulta chiaramente che l’escusso ha sottoscritto
una dichiarazione d’avallo apposta sulla faccia anteriore del vaglia cambiario,
il quale avallo, in mancanza di un’indicazione in tal senso, è inteso dato per
l’emittente.
Ex
art. 1022 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art.
1098 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l’avallo è stato dato.
L‘escusso,
quale avallante, è pertanto obbligato nello stesso modo come l’emittente e
debitrice principale __________.
b) Ex combinati art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO e 1098 cpv. 1 CO,
l'emittente, il girante e l’avallante del vaglia cambiario rispondono in solido
verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone
individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale
si sono obbligate. L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce
di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia
prima proceduto.
Il
portatore non è nemmeno legato alla scelta effettuata. Fintanto che non è
soddisfatto, può agire contro un altro obbligato, senza che con ciò un
obbligato venga liberato (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, op. cit., § 13 n. 25 p. 203).
4.a) Giusta l’art. 1001 cpv. 1 CO il vaglia cambiario è trasferibile
mediante girata. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al vaglia
cambiario.
Secondo
i combinati art. 1003 CO e 1098 cpv. 1 CO, la girata deve essere scritta sul
vaglia cambiario o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere
scritta dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario non sia
indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In
questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo del vaglia
cambiario o sull’allungamento.
Ex
art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia
cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo cambiario.
Secondo
l’art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore
legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si
legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato
materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore
del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, op. cit. § 11. n. 53 p. 181).
b) Dall’esame del vaglia cambiario doc. B si evince che questo, oltre a
non essere stato compilato relativamente alla data della scadenza, non è stato
girato, neppure in bianco, dalla Banca __________, non essendo stato firmato a
tergo. Pertanto l’avv. __________ non risulta legittimato materialmente quale
creditore del credito cambiario: egli non può quindi validamente agire contro
gli obbligati quale titolare del credito cambiario. Il vaglia cambiario doc. B
non può di conseguenza costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF a favore dell’avv. __________ nella sua pretesa qualità di legittimo
portatore.
5.a) L’avv.
__________ ha rilevato di essere entrato in possesso del vaglia cambiario dopo
aver soluto, nella sua veste di avallante, il debito della fallita società
__________.
A
mente dell’appellante per l’art. 1046 CO egli avrebbe diritto di ripetere
dall’ing. __________ quanto corrisposto alla Banca __________.
b) Ex
art. 1046 cpv. 1 cifra 1 CO chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi
garanti la somma integrale sborsata.
Colui
che ha pagato la cambiale (“Einlöser”) ex art. 1046 CO, al quale competono i
medesimi diritti del titolare, non è ogni persona obbligata cambiariamente che
ha provveduto al pagamento (cfr. art. 1044 cpv. 3 CO), ma unicamente un
cosiddetto “Garantieschuldner” (cfr. Thomas Bauer, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht II, Basilea e Francoforte, 1993, n. 2 ad art. 1046 CO).
Il
pagamento della cambiale risp. del vaglia cambiario da parte di altre persone,
quali ad esempio l’emittente e l’avallante di quest’ultimo non costituisce
pagamento ex art. 1046 CO. Con il pagamento da parte di questi ultimi infatti
il debito cambiario viene estinto (Daniel Stoll, Handkommentar OR, Zurigo 2002, n. 1
all’art. 1046 CO; Baur,
op. cit., n. 3 ad art. 1046 CO).
Sulla
base della normativa richiamata il vaglia cambiario agli atti non può pertanto
costituire titolo di rigetto dell’opposizione interposta dall’ing. __________
al PE n. __________.
6.a) Nell’esecuzione promossa dall’avallante che ha pagato la cambiale
contro un coavallante i diritti del primo contro il secondo corrispondono a
quelli che ha un debitore solidale che ha pagato contro un condebitore solidale
(Panchaud/ Caprez, op.
cit., § 59 n. 13 e rif. ivi).
b) Al
debitore solidale che ha pagato al creditore più della sua parte di debito
spetta il regresso verso altri condebitori per l’importo pagato in più nella
misura delle rispettive parti di debito (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, p. 175).
Egli
può pertanto chiedere il rigetto dell’opposizione nei confronti del condebitore
solidale quando dispone contro di lui di un proprio titolo di rigetto oppure
quando produce il titolo del creditore soddisfatto che regola contestualmente
il rapporto giuridico esistente tra i condebitori solidali (Stücheli, op. cit., p. 175-176).
c) Nel
caso di specie dalla documentazione agli atti non risulta che l’avv. __________
abbia versato l’importo di fr. 319'160.-- alla Banca __________ nella sua
qualità di avallante del vaglia cambiario di cui al doc. B. Dall’avviso di
accredito 30 giugno 2001 (doc. 1) emerge infatti che l’avv. __________ ha
bonificato sulla relazione bancaria della __________ presso la Banca __________
fr. 319'160.-- a titolo di “ripresa posizione debitoria”. Tale circostanza
viene del resto ribadita nella lettera 31 luglio 2001 del patrocinatore
dell’istante al convenuto (doc. 1), nella quale è espressamente evidenziato che
“l’avv__________ ha ripreso la posizione debitoria della __________ per fr.
319'160.-- (valuta 30.6.2001)”.
Per
questi motivi quindi non vi può essere regresso dell’istante contro il convento
quale debitore solidale che ha pagato al creditore più della sua parte di
debito.
- Dal
doc. 1 (avviso di accredito del 30 giugno 2001 emesso dalla Banca __________ e
lettera del 31 luglio 2001 del patrocinatore dell’istante al convenuto)
risulta, come visto, che l’avv. __________ sulla relazione bancaria della
__________ presso la Banca __________ fr. 319'160.-- a titolo di ripresa della
posizione debitoria della società nei confronti della banca.
Dalla
documentazione versata agli atti e avuto riguardo al limitato potere di
cognizione del giudice del rigetto emerge che, in concreto, vi è stata da parte
dell’istante assunzione ex art. 176 cpv. 1 CO del debito della __________ nei
confronti della Banca __________: a seguito di ciò __________ ha poi effettuato
il bonifico di cui al doc. 1. Per l’art. 178 cpv. 1 CO nel caso di sostituzione
nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore
precedente i diritti accessori, tra cui evidentemente figurano i diritti
inerenti al vaglia cambiario emesso a garanzia del credito, continuano a
sussistere (a favore del creditore), in quanto non siano inseparabili dalla
persona del debitore precedente.
Al
momento del pagamento del debito da parte dell’assuntore vi è estinzione del
credito e quest’ultimo avendo pagato nella sua qualità di nuovo debitore, non
subentra per legge nei diritti del creditore soddisfatto e quindi non può
beneficiare delle garanzie che erano state costituite a favore di quest’ultimo.
Per questo motivo quindi l’avv. __________, non può chiedere il rigetto
dell’opposizione al PE n. __________ contro l’ing. __________ sulla scorta del
vaglia cambiario di cui al doc. B.
La
sentenza pretorile va quindi confermata anche se per argomentazioni diverse
rispetto a quelle di prima sede.
Visto l’esito del gravame si prescinde
dall’esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dall’escusso in sede di udienza
di contraddittorio e riproposte con le osservazioni all’appello. Si prescinde
altresì dal richiamare dall’avv. __________, patrocinatore dell’appellante,
l’originale dell’effetto cambiario inviatogli il 2 dicembre 2002.
- L'appello
24 aprile 2002 dell’avv. __________ è respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF; 1001 cpv. 1, 1003, 1004 cpv. 1, 1006 cpv. 1, 1020, 1021, 1022,
1098 cpv. 1 e 3, 1044 cpv. 1, 2, 3, 4 CO
pronuncia:
-
L'appello 24 aprile 2002 dell’avv. ________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dall'appellante, è a carico
dell’avv. __________, il quale rifonderà all’ing. __________ fr. 1’000.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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