Bankruptcy annulled because debt had been paid before judgment

14.2002.00034Outro Tribunal26 de jun. de 2002Granted

Abrir fonte

Resumo

The debtor appealed against a first-instance bankruptcy declaration, arguing that it had already paid the enforced debt before the judgment and submitting a receipt and creditor confirmation. The appellate court held that these documents proved extinction of the debt before the bankruptcy decision and that new facts predating the first-instance ruling could be considered on appeal. The appeal was allowed, the bankruptcy declaration annulled, and court and office costs were charged to the appellant. No costs were awarded to the respondent, which filed no observations.

Regest

Art. 172 no. 3 SchKG; Art. 174 para. 1 SchKG: bankruptcy must be refused if the debtor proves by documents that the debt, including interest and costs, has been extinguished; on appeal against a bankruptcy judgment, facts arising before the first-instance decision may be invoked and established by documentary evidence. If payment is proven to have occurred before the bankruptcy declaration, the appellate court annuls the bankruptcy judgment.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.00034

Data decisione, Autorità: 26.06.2002, CEF

Incarto n. 14.2002.00034

Lugano 26 giugno 2002/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 marzo 2002 presentata da


contro


patr. dall'avv. __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della ditta __________.

1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 12 aprile 2002.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 19 aprile 2002 dalla __________ che ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 23/24 aprile 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 8 marzo 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 12'870.-- oltre interessi e spese.

B. All'udienza di contraddittorio dell'8 aprile 2002 la debitrice non è comparsa.

C. Il 12 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UEF di Bellinzona il fallimento della __________ a far tempo dal 12 aprile 2002 alle ore 14.00.

D. Con atto di appello 19 aprile 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto e producendo una ricevuta 5 aprile 2002 della __________ in cui viene confermato il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di fr. 14'605.65 a saldo totale del credito in esecuzione (doc. B). Con fax 19 aprile 2002 (doc. C) la creditrice ha ribadito che la ricevuta 5 aprile 2002 si riferisce al saldo dell'esecuzione in oggetto n. __________

considerato

In diritto:

  1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 5 aprile 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. L'appello 19 aprile 2002 __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 19 aprile 2002 __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 12 aprile 2002 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc__________ nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

  2. Le spese dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

II. La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

bankruptcydebt enforcementpayment proofappealannulmentcost allocation