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Numero d'incarto:
14.2001.59
Data decisione, Autorità:
08.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00059
Lugano
8 agosto 2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 9 maggio 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/25 aprile 2001 dell'UEF
di Riviera;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Riviera con sentenza 30/31 maggio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta: l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n.
__________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Biasca, è respinta in via
provvisoria.
- Le spese e
la tassa di giustizia per complessivi fr. 70.--, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 300.-- di indennità."
Sentenza dedotta in appello dall'escusso che con atto
20 giugno 2001 è insorto contro la decisione pretorile;
preso atto che nel caso di specie sono dati gli
estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
-
che
la sentenza 30 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Riviera reca il timbro
d’intimazione dello stesso giorno, ma è stata data alla posta il giorno
successivo;
-
che
secondo la ricerca postale effettuata dall’Ufficio postale di __________,
commissionata su richiesta della Camera di esecuzione e fallimenti dalla
Pretura del Distretto di __________, la busta raccomandata contenente la
sentenza impugnata è stata personalmente ritirata da __________ allo sportello
postale il 7 giugno 2001;
-
che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF);
-
che
nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere
l’8 giugno 2001, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei
termini il 7 giugno 2001, giorno della ricezione della sentenza da parte
dell’appellante;
-
che
di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 18 giugno
2001, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e consegnato
a mano alla Pretura del Distretto di Riviera il 20 giugno 2001;
-
che
visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC,
applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla
notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni;
-
che
viste le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia e dall’assegnare indennità;
per
questi motivi,
richiamati
gli art. 22 cpv. 1 e 25 LALEF; 131 cpv. 1 e art. 313 bis CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
20 giugno 2001 __________, è irricevibile siccome tardiva.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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