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Numero d'incarto:
14.2001.5
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00005
Lugano
22 gennaio
2001
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente
Zali e Chiesa
(quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 30 ottobre 2000 presentata da
rappr. da: __________
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 6
gennaio 2001 da __________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
richiamato l'ordinanza presidenziale 11/12 gennaio
2001 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 30 ottobre 2000 la __________ ha chiesto il fallimento di __________
per fr. 2'136.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 29 novembre 2000 nessuno è
comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il 28 novembre 2000 il suo
debito prima della declaratoria di fallimento con il versamento all'UE di
Lugano a favore della __________ dell'importo di fr. 2'359.65, producendo una
ricevuta in tal senso (doc. A).
Considerato
In diritto:
- Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento
quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e
le spese è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 gennaio 2001 di __________, è accolto e di
conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2001
pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA.2000.00788, nei confronti di __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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