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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.46
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00046
Lugano
21 giugno
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 marzo 2001 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 11 maggio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da venerdì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello il 19 maggio 2001 da __________ che ne ha
postulato l'annullamento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato
il decreto presidenziale 23/29 maggio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
istanza 22 marzo 2001 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per
fr. 1'401.70.
B. All'udienza di contraddittorio del 2 maggio 2001 nessuna delle parti
è comparsa.
C. L'11
maggio 2001 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da venerdì
__________ alle ore 14.00.
D. Con
tempestivo atto d’appello 19 maggio 2001 la __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il
suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta
datata 11 maggio 2001 2000 emessa dalla __________, Agenzia generale di
__________, da cui risulta il versamento a favore della creditrice di fr.
1'474.70.
Considerato
in
diritto:
- Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento
quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e
le spese è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in
esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex
art. 174 cpv. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 19 maggio 2001 della __________, è accolto e di
conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 11 maggio
2001 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, inc. FA.2001.00193, nei confronti della __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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