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Numero d'incarto:
14.2001.21
Data decisione, Autorità:
26.04.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00021
Lugano
26 aprile
2001
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente
dall'istanza 11 gennaio 2001 presentata da
Contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città con sentenza 15 febbraio 2001 ha così deciso:
"1.
È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo dal
giorno 15
febbraio 2001 alle ore 14.00.
2./3./4."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni:
richiamata l'ordinanza presidenziale 28 febbraio/1.
marzo 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 11 gennaio 2001 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per l'importo di fr. 1'256.25 compresi interessi e spese.
B. All'udienza
di contraddittorio nessuno è comparso.
C. La
__________ ha postulato l'annullamento del fallimento sostenendo di avere
saldato i debiti di cui all'esecuzione in oggetto risp. all'esecuzione n.
__________ sempre della creditrice (doc. B). L'appellante ha rilevato che le
altre esecuzioni sono oggetto di procedure in via di pignoramento, trattandosi
di crediti di diritto pubblico. Inoltre per alcune procedure sono state
concordate dilazioni di pagamento che, vista la loro modesta entità, possono
essere saldate nel tempo massimo di un anno (doc. C). Per quel concerne la sua
solvibilità, l'appellante ha prodotto il preventivo 2001, rilevando che il
ricavato globale ammonterà a fr. 285'000.-- con un utile netto di fr. 47'500.--
(doc. D), importo che dovrebbe permettere di tacitare i creditori. Secondo la
debitrice la situazione finanziaria in cui versa, che denota delle difficoltà,
va considerata passeggera e non indeterminata. Questa situazione è dovuta
essenzialmente al fatto che la gerente ha avuto un bambino nel 1999 e che
durante quel periodo ha avuto problemi che l'hanno tenuta lontana
dall'attività. Ciò ha causato una situazione a cui può essere posto rimedio
solo durante l'anno in corso, in cui potrà occuparsi attivamente della gestione
della società. Quest'ultima non ha alcun debito verso banche, fornitori o
dipendenti, a dimostrazione che non si è in presenza di una gestione poco sana
o scorretta. Del resto per alcune esecuzioni più vecchie, come già detto, è
stata concessa una dilazione. Per le esecuzioni più recenti verrà pure
concordato un dilazionamento, essendo i creditori i medesimi ed essendo adempiute
le condizioni di cui all'art. 123 LEF.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
- il
debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto
oppure
- l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore
a disposizione del creditore, o che
- il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono
insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto
di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della
solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Roger Giroud; Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In
prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato pagamento
nei confronti della __________ dell'importo di fr. 1'256.25. La relativa
esecuzione n. __________ è stata saldata il 20 febbraio 2001 dalla debitrice
con versamento all'UE di Lugano (doc. B), per cui risulta adempiuto il
requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Contemporaneamente
l'appellante ha saldato anche l'esecuzione n. __________ promossa sempre dalla
creditrice (doc. B).
Per quel
che concerne la solvibilità dell'appellante va osservato che dall'estratto
delle esecuzioni 16 febbraio 2001 (doc. C) risultano tre esecuzioni della
Confederazione risp. della Cassa di compensazione risalenti al luglio risp.
agosto 1999 per le quali è stata concessa una dilazione di pagamento. Nell'anno
2000 sono state però promosse contro la __________ dalla Confederazione
Svizzera risp. dalla Cassa di compensazione risp. dal Canton Ticino 10
ulteriori esecuzioni per importi anche elevati, il più elevato ammontando a fr.
12'211.50. Per 8 si è giunti al pignoramento risp. alla domanda di
realizzazione. L'importo più modesto per cui è stata proseguita l'esecuzione
ammonta a fr. 790.70, ad ulteriore dimostrazione che la debitrice non è in
grado di pagare nemmeno importi di modesta entità, il che unito a quanto
precede indica insolvibilità. L'appellante ha poi prodotto un preventivo per
l'anno 2001 allestito dalla __________ dichiarando che con l'utile risultante
di fr. 47'500.-- potrà far fronte entro la fine del 2001 ai propri debiti. Tale
documento non è tuttavia sufficiente a rendere verosimile la sua solvibilità,
trattandosi di un documento allestito su dati non verificabili, che d'altro
canto non fornisce nessuna garanzia in merito al risultato d'esercizio della
__________ e alla sua futura capacità di saldare i propri debiti.
Sulla
base delle precedenti considerazioni non può pertanto essere ritenuto che
l'appellante ha reso verosimile la sua solvibilità. Non risultando quindi
ossequiato il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, la dichiarazione di
fallimento della __________ non può essere annullata.
- L'appello
26 febbraio 2001 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza, essendo
stato concesso effetto sospensivo, ne va pronunciato il fallimento.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
- L’appello
26 febbraio 2001 della __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da
venerdì 4 maggio 2001 alle ore 10.00
-
La
tassa di giustizia di fr. 90.--, già anticipata dalla __________ resta a suo
carico.
-
Intimazione:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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