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Numero d'incarto:
14.2001.113
Data decisione, Autorità:
21.02.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00113
Lugano
21 febbraio
2002/
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente
Rusca e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 29 ottobre 2001 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza il
Pretore della Giurisdizione di __________ ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo
dal giorno 28
novembre 2001 alle ore 15.00.
2./3./4.
Omissis."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dalla __________ che con atto
10 dicembre 2001 ne
postula l'annullamento;
preso atto delle
osservazioni 7 gennaio 2002 della parte appellata;
richiamata l'ordinanza
presidenziale 12/13 dicembre 2001 di concessione
dell'effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 29 ottobre 2001 la __________ ha chiesto il
fallimento della __________ per fr. 1'909.75 oltre interessi e spese.
B. All'udienza
di contraddittorio del 15 novembre 2001 nessuna delle parti è comparsa.
C. Con
pronunciato 28 novembre 2001 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 28 novembre 2001
alle ore 15.00.
D. Con
atto 10 dicembre 2001 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del
decreto di fallimento, asserendo di avere versato all'UEF di __________ il 4
dicembre 2001 a saldo dell'esecuzione in esame n. 533'708 fr. 1'914.05 (doc. _)
e il 7 dicembre 2001 fr. 14'685.60 per tutte le ulteriori esecuzioni a suo
carico n. __________ (doc. _. L'appellante ha poi sostenuto di essere solvibile
ed in grado di far fronte ai suoi impegni.
E. Con
le sue osservazioni la parte appellata ha sostenuto di non avere ancora
ricevuto alcun pagamento.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è stato depositato
presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U.
Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla
ricevuta dell'Ufficio esecuzione di __________ 4 dicembre 2001 (doc. _) emerge
che l'esecuzione in oggetto n. __________ promossa dalla __________ è stata
saldata con il versamento di fr. 1'914.05, per cui risulta adempiuto il
presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il presupposto della solvibilità della __________ va osservato che
dalla ricevuta 7 dicembre 2001, prodotta dall'appellante, emerge che
quest'ultima ha versato a pagamento delle 11 ulteriori esecuzioni pendenti nei
suoi confronti complessivamente fr. 14'685.60, somma che copre i relativi
importi posti in esecuzione (doc. _).
A carico
della __________ non vi sono attestati di carenza di beni.
Pertanto
sulla base dei predetti documenti può essere ritenuto che la __________ non si
trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi
impegni, per cui anche il presupposto della solvibilità appare come reso
sufficientemente verosimile.
Risultando
pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la
dichiarazione di fallimento pronunciata dal primo Giudice va annullata.
La
__________ è resa attenta che l'importo di cui è creditrice, le sarà versato
dall'UEF di __________, dopo che quest'ultimo avrà ricevuto la presente
sentenza di annullamento del fallimento.
- L'appello
10 dicembre 2001 della __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), il pagamento del
credito dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile.
Non si
assegnano indennità d’appello (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 10 dicembre 2001 della __________ è accolto.
"1.
La dichiarazione di fallimento 28 novembre 2001 pronunciata dal Pretore della
Giurisdizione di , inc. FA., nei confronti della __________
è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da
anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 90.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della __________.
III. Intimazione a: - avv. __________;
Ufficio dei registri di __________;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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