AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.101
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00101
Lugano
6 febbraio
2002
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 20 settembre 2001 presentata da
contro
patr. dall’avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 novembre
2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 22 novembre 2001
ne postula l'annullamento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato
il decreto presidenziale 26/28 novembre 2001 di concessione dell'effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 20 settembre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 10'705.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 31 ottobre 2001 nessuna delle
parti è comparsa.
C. Il 13 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì __________
alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 22 novembre 2001 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il
suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta
emessa il 12 novembre 2001 dalla __________, con cui viene confermato il pagamento
di fr. 10'905.50. Con scritto 21 novembre 2001 la creditrice ha poi confermato
che il predetto importo copre sia il debito che gli interessi e le spese e che
l'esecuzione in oggetto è da ritenersi saldata (doc. C e D).
Considerato
In diritto:
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento
quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e
le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti
costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell'importo dedotto in
esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex
art. 174 cpv. 1 LEF.
- La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49
OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 22 novembre 2001 di __________, è accolto e di conseguenza
il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di
fallimento 13 novembre 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, inc. FA. 2001.00632, nei confronti di __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da
anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster