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Numero d'incarto:
14.2001.00066
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00066
Lugano
30 agosto
2001
JC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 20 aprile 2001 da
contro
(rappr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
dalla società __________ in liquidazione all’esecuzione n. __________ dell’UE
di Lugano promossa da __________ per gli importi di fr. 18'060.– e fr. 4'668.–
oltre interessi e spese, richiesti a titolo di stipendi e oneri sociali non
pagati;
vista la sentenza 9 luglio 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5,
che accoglie –recte: parzialmente – la suddetta istanza e respinge pertanto in
via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo per fr.
18'060.– oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2000;
preso atto dell’appello 11 luglio 2001 di __________nonché delle
osservazioni 3 agosto 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
per l’art. 97 n. 4 CPC, applicabile in materia di rigetto per il rinvio
dell’art. 25 LALEF, il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio;
che
quest'ultimo non può accontentarsi di una semplice verosimiglianza a questo
proposito ma deve esigere dalla parte una prova completa quando dubita della
sua legittimazione processuale (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach
revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.);
che,
giusta l’art. 64 cpv. 1 CPC, la rappresentanza convenzionale delle parti in
lite è esclusivamente riservata agli avvocati iscritti all’Albo (principio del
monopolio degli avvocati – cfr. art. 1 LAvv e Cocchi/Trezzini, CPC
commentato, Lugano 2000, nota 206, p. 181 – che i Cantoni possono applicare
anche in materia di rigetto dell’opposizione: cfr. DTF 103 Ia 47 ss e Daniel
Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 35 ad art. 84);
che
nel caso di specie non è stato allegato che __________ fosse avvocato;
che
l’appellante pretende tuttavia che __________ sarebbe dovuto essere ammesso a
rappresentare la società escussa in qualità di organo di fatto della stessa;
che
la nozione di organo di fatto è stata sviluppata in relazione con la
problematica della responsabilità della società e delle persone che partecipano
alla sua amministrazione, a favore dei terzi che entrano in relazione giuridica
con siffatte persone, quindi a scapito e non a favore della società;
che
d’altronde il rinvio all’art. 55 CC contenuto all’art. 64 cpv. 1 CPC non può
essere considerato incondizionato (è stato in particolare statuito che il
revisore di una società anonima non è legittimato a rappresentare questa in
giudizio, cfr. CCC 23 luglio 1998 W. SA c/ B, in: Rep. 1998, n. 54,
citata da Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 64);
che
per motivi tratti tanto dal principio della buona fede (apparenza efficace)
quanto dalla necessità di chiarezza processuale, non si vedono motivi per
ammettere la rappresentanza processuale di persone (ad es. azionista unico
senza funzione ufficiale nella società) che per scelta propria o della società
non sono organi formali della stessa;
che
riconoscere un potere di rappresentanza processuale all’organo di fatto avrebbe
la conseguenza negativa di appesantire eccessivamente la procedura – visto che
il rappresentante dovrebbe portare la prova completa della propria
legittimazione – in contrasto con la celerità e la semplicità volute dal
legislatore;
che
per l’art. 20 cpv. 4 LALEF, se una parte non compare all’udienza di
discussione, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se
comparsa;
che
quando compare una persona non abilitata a rappresentare la parte che pretende
patrocinare, il giudice dovrebbe però indire un ulteriore contraddittorio,
entro breve termine, affinché il vizio possa essere sanato, in applicazione
dell’art. 99 cpv. 3 CPC (cfr. CCC 31 gennaio 1996 in re __________ c/ __________
e Cocchi/ Trezzini, op.
cit., nota 207 a p. 183);
che
quest’ultima norma non appare conforme al principio di speditezza che informa
la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione;
che
del resto l’applicazione rigorosa dei principi dell’art. 20 LALEF non impedisce
né complica eccessivamente la realizzazione del diritto materiale né ostacola
l’accesso ai tribunali, poiché l’escutente ha sempre la possibilità di
introdurre una nuova esecuzione e l’escusso dispone di rimedi giuridici per far
annullare o sospendere procedure esecutive ingiustificate (cfr. art. 85, 85a e
86 LEF);
che
tuttavia, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF [5P.475/2000]
8 febbraio 2001), che ha modificato la giurisprudenza finora seguita da questa
Camera, costituisce un eccessivo formalismo non fissare alla parte un breve
termine per produrre i documenti atti ad attestare la capacità di rappresentanza
del proprio patrocinatore;
che
per identità di motivi, si impone di estendere tale giurisprudenza anche al
caso in esame, ritenuto che dal profilo temporale, la fissazione a breve
termine di un’udienza di discussione oppure la concessione di un breve termine
di grazia per produrre una procura o un estratto dal registro di commercio
incidono allo stesso modo sul decorso della procedura;
che
va tuttavia ricordato alla parte negligente che alla controparte andranno
rifuse spese ed indennità riconducibili ad un'inutile comparsa, anche in caso
di soccombenza nel giudizio di rigetto;
che
ciò posto, appare inutile risolvere il quesito di sapere se la prima giudice
avrebbe dovuto includere negli atti della causa i documenti portati all’udienza
da __________, con l’osservazione però che la stessa non avrebbe comunque
potuto esaminare d’ufficio eventuali eccezioni dell’escussa non esplicitamente
sollevate nelle forme procedurali previste dalla legge (cfr. art. 82 cpv. 2
LEF; decisione della Cour de Justice del Cantone Ginevra del 29.11.79, in SJ
1980, 383);
che
l’appello 11 luglio 2001 di __________ in liquidazione va quindi accolto;
che
viste le pecularietà della fattispecie si prescinde dal caricare spese e
indennità alle parti.
Richiamati
gli art. 82 LEF; 97 e 99 CPC nonché la vigente OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello 11
luglio 2001 __________ in liquidazione__________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la sentenza 9 luglio 2001 (inc. EF.__________) della Pretore di
Lugano, Sezione 5, è annullata.
1.2. Gli atti
sono rinviati alla prima giudice affinché proceda alla fissazione di una nuova
udienza di discussione ed all’emanazione di una nuova sentenza.
-
Non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità. L'importo di fr.
315.–, anticipato dall’appellante, le è retrocesso.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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