AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2001.00053
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00047
14.2001.00053
rinvio TF
Lugano
31 luglio
2001
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 settembre
2000 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 7 settembre 1999 dell'UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
25 ottobre 1999 ha così deciso:
“1. È rigettata in via provvisoria
per la somma di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7% dal 26 giugno 1999
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona,
notificato il 13 settembre 1999.
La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 180.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 250.-- per ripetibili”.
Sentenza
dedotta in appello dall’escusso che con atto 12 novembre 1999 ha postulato la
reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, protestate
spese e ripetibili;
con
osservazioni 29 dicembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________del 7/14 settembre 1999 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7% dal 26
giugno 1999, indicando quale titolo di credito “vaglia cambiario di fr.
80'000.-- emesso in data 14.12.1995 dalla __________ avallato dal signor
__________ e scaduto in data 25.06.1999”. Interposta tempestiva opposizione
dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di fr. 80'000.--, emesso
il 14 dicembre 1995 in bianco di scadenza dalla __________ e avallato da
__________ (doc. D); il vaglia è stato successivamente completato dalla procedente,
che ha indicato quale data di scadenza il 25 giugno 1999.
C. All’udienza
di contraddittorio 25 ottobre 1999 l’escusso ha contestato la capacità
processuale della creditrice, la mancanza del precetto esecutivo in originale,
la carenza del titolo di credito, la prescrizione del vaglia cambiario, la
carenza di identità tra il credito posto in esecuzione e quello derivante dal
vaglia cambiario, nonché l’identità del creditore designato sul vaglia
__________ e il creditore procedente __________.
La procedente ha contestato la capacità di rappresentanza dell’avv.
__________ha ribadito la capacità di rappresentanza dei firmatari dell’istanza
e del comparente all’udienza in base ad una procura, firmata - a dire di
quest’ultimo - da membri di direzione con firma collettiva a due (doc. C); ha sostenuto
che il potere di firma dei firmatari della procura è fatto notorio, essendo
facilmente rilevabile presso l’Ufficio dei registri; ha contestato la
prescrizione o la perenzione del vaglia cambiario; ha rilevato che l’identità
di tutte le parti si palesa dalla documentazione prodotta a sostegno
dell’istanza; ha sostenuto che la __________ sede di __________ è legittimata a
rappresentare la succursale di __________.
D. Con
sentenza 25 ottobre 1999 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona ha
accolto l’istanza, ritenendo che il vaglia cambiario unito al contratto di
messa in circolazione in ogni momento 14 dicembre 1995 sub doc. E e avallato
dall’escusso “costituisce un titolo sufficiente per pronunciare il rigetto
dell’opposizione, in quanto a norma degli art. 990 e segg. CO la natura di tale
cartavalore è quella di una promessa di pagamento”.
E. Contro
questa sentenza si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in
sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
L’escutente ha nuovamente ribadito le proprie posizioni, chiedendo la reiezione
del gravame.
F. Con
sentenza 26/31 ottobre 2000 questa Camera ha accolto l'appello di __________,
riformando la sentenza 25 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona nel senso che:
"1. L'istanza
24 settembre 1999 della __________, Lugano è dichiarata irricevibile.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da
anticipare dall'istante, sono a carico della parte istante, la quale rifonderà
a __________ fr. 500.-- per ripetibili".
G. Con
ricorso di diritto pubblico 30 novembre 2000 la __________ ha chiesto al
Tribunale federale l'annullamento della sentenza 26/31 ottobre 2000 di questa
Camera, sostenendo che essa violerebbe il diritto di essere sentito e sarebbe
arbitraria.
__________ ha invece postulato la reiezione del gravame, sostenendo nuovamente
che gli avvocati dipendenti della __________ non sarebbero legittimati a
rappresentare quest'ultima e che non spetterebbe comunque al giudice raccogliere
le prove relative alla capacità processuale delle parti.
H. Con
sentenza 8 febbraio 2001, comunicata alle parti il 23 maggio 2001, il Tribunale
federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico 30 novembre 2000 della
__________, considerando in particolare che la procedura orale voluta nell'ambito
dell'esecuzione e fallimento non è pregiudicata dall'assegnazione di un breve
termine per chiarire la capacità di rappresentanza, sia perché la questione,
che non attiene al merito, va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio
della causa - e quindi se del caso anche dopo la discussione orale - sia perché
questo breve termine non influisce sulla speditezza del procedimento.
Considerando:
1.a. La competenza di disciplinare la rappresentanza processuale è
cantonale, atteso che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti l’autorità giudiziaria
bensì solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.: ufficiali esecutori,
funzionari preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità di vigilanza) nella
procedura esecutiva in senso stretto (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in: Rep 1989
pag. 332 con riferimenti). La rappresentanza processuale costituisce
presupposto processuale ex art. 97 n. 4 CPC che il giudice deve esaminare
d’ufficio in ogni stadio di causa, ritenuto che un atto di procedura cui manchi
un presupposto processuale è inefficace (Cometta,
op. cit., p. 332; Bruno Cocchi /
Francesco Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 64).
b. In
origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che detengono una
rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà del
legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332
con riferimenti). Tale principio è stato attenuato con la modifica dell’art. 64
CPC (entrato in vigore il 1° gennaio 1986) che estende tale facoltà alle
persone che detengono una rappresentanza legale.
c. Di
conseguenza gli avvocati __________ e __________, dipendenti della procedente e
non iscritti all’Albo degli Avvocati Ticinesi, non possono rappresentare la
procedente quali patrocinatori. La procura loro rilasciata dal
Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione per rappresentare
la _____________ nella procedura giudiziaria qui in esame non ha pertanto
alcuna portata giuridica. Prova ne è che il testo della procura qualifica i tre
avvocati in questione quali "mandatari" con facoltà di
compiete ogni e qualsiasi atto che ritengano nell'interesse della "mandante".
d. Il
principio del monopolio del patrocinio da parte degli avvocati (cfr. DTF 97
II 94) conosce un’importante eccezione nella rappresentanza legale di cui
all’art. 64 CPC. Infatti, le persone giuridiche agiscono per mezzo dei loro
organi, siano essi formali (quali ad esempio il consiglio di amministrazione
nella società anonima) o di fatto (a motivo che partecipano in maniera
determinante alla formazione della volontà sociale); in ogni caso il solo
diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire al presunto
rappresentante la qualità di organo; il diritto di firma collettivo del quale
gode un consulente legale di una banca, non basta a qualificare l’interessato come
organo dell’istituto: di conseguenza non può rappresentare da solo in giudizio
la banca, ma può invece farlo assieme ad altra persona avente diritto di firma
collettiva a due (cfr. I CCA 19.8.1996 in re B. c. A. lcc e Banca x.; Cocchi / Trezzini, op. cit.,
n. 11 ad art. 64).
e. Ex
art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per
iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta,
con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e
della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio
(art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta
normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù
dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di
procedura diverso da quello stabilito dalla legge (CEF 3.1.2000 in re
C.M. / C.S.; Cometta, op.
cit., pag. 331; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 ad art. 20 LALEF, pag. 858). Non vi potrebbe quindi
essere spazio per qualsivoglia edizione o richiamo di documenti, salvo per il
caso della procura __________.
f. Tale
rigore procedurale - ed in particolare l'esigenza sinora richiesta da questa
Camera di esigere la produzione della procura o dell'estratto del Registro di
commercio entro l'udienza di discussione - è tuttavia stato criticato da Cocchi/Trezzini, op. cit.,
nota n. 918 al n. 4 ad art. 20 LALEF, pag. 858 s., a motivo che sarebbe troppo
severo esigere, già con la presentazione dell'istanza, la produzione della
procura - che non è un documento (cfr. art. 65 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 65) - o
l'estratto del registro di commercio quando al giudice, trattandosi di un presupposto
processuale, è data la possibilità di far sanare il difetto entro breve termine
(art. 99 cpv. 3 CPC). L'oralità e la speditezza della procedura di rigetto non
ne verrebbero pregiudicate.
2.a. In
casu occorre rilevare che la questione relativa alla rappresentanza processuale
sarebbe potuta essere risolta con la produzione di un estratto del Registro di
commercio. Dal momento che tale atto è stato prodotto dalla __________ con il
suo ricorso di diritto pubblico, accolto dal Tribunale federale, non è
necessario impartirle un breve termine per produrre tale documento.
b. Dalla disamina dell'estratto del Registro di commercio, datato 3
ottobre 2000, si può costatare che gli avvocati __________ __________ e
__________ dispongono di un potere di "firma collettiva a due solo per
la sede principale". Orbene, il vaglia cambiario qui in esame è stato
emesso all'ordine della __________, ma tutta la procedura esecutiva è stata
curata da __________. Sempre dall'estratto prodotto da quest'ultima si può
rilevare che essa è la sede principale, mentre __________ è una succursale.
c. Nonostante
il concetto di succursale non venga definito dalla legge, ma sia a più riprese
menzionato (cfr. per la SA gli art. 642, 718a cpv. 2 e 935 CO), il Tribunale
federale ha precisato – non senza qualche perplessità da parte della dottrina
sui motivi e sui requisiti posti dalla massima istanza giudiziaria federale
(cfr. Martin Eckert, Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea e
Francoforte sul Meno 1994, n. 2 ad art. 935) – che la succursale è un'impresa
commerciale, che pur essendo una parte della sede principale e dipendendone
gerarchicamente, in effetti esercita sul territorio ad essa destinato parte o
tutte le attività della sede principale, disponendo di una certa autonomia economica
e commerciale (DTF 117 II 87 e 108 II 124).
Sul concetto di autonomia della succursale il Tribunale federale ha
rilevato che decisivo per apprezzarne la portata è il contesto generale in cui
operano le due entità (DTF 89 I 413) e il grado di autonomia che viene
palesato verso l'esterno (DTF 108 II 125 cons. 1). Su quest'ultima
nozione il Tribunale federale insiste sul concetto di "accesso diretto
al mercato", secondo il quale la succursale sarebbe legittimata –
tramite gli aventi diritto iscritti a registro di commercio (art. 718a e 935
CO) – a concludere negozi giuridici per la sede principale (Martin Eckert, op. cit., n.
4 ad art. 935). L'autonomia della succursale è in concreto dimostrata dal fatto
che almeno uno dei procuratori iscritto a registro di commercio è autorizzato a
concludere tali atti senza il consenso di un membro della sede principale (DTF
68 I 113).
d. Per
ovvie ragioni pratiche il diritto federale non si è spinto a regolare i poteri
di firma e di rappresentanza per le sedi principali e le succursali (cfr. art.
642, 718a e 935 CO). Il legislatore è partito dalla constatazione pratica che
le società hanno spesso al proprio interno una gerarchia correlata da
istruzioni interne per quanto riguarda la rappresentanza e la firma dei propri
procuratori, sia per quanto riguarda la sede principale sia per quanto riguarda
le succursali (cfr. art. 718a cpv. 2 primo periodo CO, secondo il quale una
limitazione dei poteri di rappresentanza é senza effetto per i terzi di buona
fede). Affinché siano opponibili ai terzi, rispettivamente affinché i terzi
possano prevalersene, i poteri di rappresentanza e firma vanno debitamente
iscritti a registro di commercio (art. 718a cpv. 2 secondo periodo CO). Secondo
quest'ultima disposizione i poteri di firma possono essere limitati alla sede o
alla filiale: tale distinzione ha in pratica solo rilevanza se lo scopo sociale
della filiale è ridotto rispetto a quello della sede. Per questa ragione le
limitazioni di firma per la sola sede trovano unicamente una ragione nell'organizzazione
interna della sede (Rolf Watter,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea
e Francoforte sul Meno 1994, n. 17 ad art. 718a).
e. Nel
caso in esame, come già rilevato, gli avvocati __________ e __________
detengono tutti un potere di firma collettivo a due, ma unicamente per la sede.
Di conseguenza, tutti gli atti da loro compiuti sarebbero di principio nulli
per la succursale di Bellinzona.
Resta
pertanto unicamente da analizzare se la "procura" 14 settembre 2000 –
presentata con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale del 30
novembre 2000 – firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione
di __________ (che secondo l'estratto del registro di commercio hanno firma
collettiva a due senza limitazione e dunque possono validamente impegnarsi
anche per la succursale di __________) può costituire valida procura per rappresentare
la succursale di __________ per i tre avvocati in questione.
Come detto (cfr. cons. 1.c.) la "procura" 14 settembre 2000 non
conferisce agli avvocati __________ e __________ diritto alcuno a rappresentare
quali avvocati patrocinatori la __________, poiché essi non sono
iscritti all'Albo degli avvocati. Tuttavia, dal momento che i tre avvocati sono
pure organi (iscritti a registro di commercio) della sede della __________ la
procura in questione, debitamente comunicata alle parti in occasione della
presentazione del ricorso di diritto pubblico estende il potere di
rappresentanza e di firma di ciascuno dei tre, abilitandoli di fatto a firmare
atti anche disgiuntamente della propria datrice di lavoro, che – per dovere di
chiarezza – è la __________. Tale atto, dal carattere chiaramente generale,
differisce con l'iscrizione a registro di commercio e si presta a creare
confusione tra le parti destinatarie.
In particolare l'atto non indica quali siano i poteri di rappresentanza (e
firma) che i tre avvocati in questione deterrebbero per le succursali. Ma anche
volendo supporre che da tale atto si potesse desumere un'implicita
rappresentanza anche delle succursali per il fatto che i due sottoscrittori
sono autorizzati a firmare senza limitazione di sorta per la sede e tutte le
succursali, l'atto non potrebbe comunque coprire gli atti antecedenti il 14
settembre 2000, dal momento che nel testo non vi è una chiara ratifica degli
stessi. Nemmeno la procura sub. doc. C dell’8 ottobre 1999 legittima i tre
avvocati, atteso che i firmatari __________ e __________ risultano detenere
firma collettiva a due ma solo per la sede principale. Abbondanzialmente si
rileva che siffatta procura sarebbe stata comunque inidonea, potendosi
conferire procura unicamente ad avvocati iscritti all’Albo (art. 64 cpv. 1
CPC).
Di
conseguenza, occorre considerare che tutti gli atti precedenti il 14 settembre
2000, firmati dagli avvocati _____________ e __________ per la __________,
succursale di __________ non sono validi e non esplicano effetto alcuno, e si
hanno dunque per non avvenuti. Gli atti colpiti da questa sanzione sono
pertanto:
istanza di rigetto dell'opposizione 24 settembre 1999;
verbale di udienza 19 ottobre 1999;
osservazioni all'appello 29 dicembre 1999;
f. Di
conseguenza, occorre confermare seppure per altri motivi il precedente giudizio
di questa Camera del 26 ottobre 2000 che dichiarava l'istanza di rigetto dell'opposizione
del 24 settembre 1999 di nullo effetto e la dichiarava irricevibile. Va
pertanto confermata, anche se per ragioni diverse dal precedente giudizio, la
constatazione di nullità delle osservazioni 29 dicembre 1999 della __________.
- L’appello
12 novembre 1999 __________ va di conseguenza accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi
richiamato
l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello 12 novembre 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza
24 settembre 1999 della __________ è dichiarata irricevibile.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare
dall’istante, sono a carico della parte istante, la quale rifonderà alla controparte
fr. 500.-- per ripetibili.”
II. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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