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Numero d'incarto:
14.2001.00051
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00051
Lugano
31 ottobre
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 marzo 2001 da
patr. dall’avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 2/3 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 28 maggio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto
esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'importo di fr. 16'841.95
oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2000 e fr. 100.-- di spese esecutive.
-
La domanda di assistenza giudiziaria
formulata da __________ è parzialmente accolta, limitatamente all'esonero dal
pagamento (anticipo) di tasse e spese giudiziarie.
-
Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr.
500.-- sono poste a carico di __________ per 3/4, la rimanenza di 1/4 rimanendo
a carico dello Stato vista la concessione dell'assistenza giudiziaria
all'istante. __________ rifonderà a __________ l'importo di fr. 350.-- a titolo
di ripetibili ridotte."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto
30
maggio 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e
ripetibili;
con
osservazioni 19 giugno 2001 la parte appellata si è opposta al gravame,
con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/3 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 23'572.20 oltre interessi
al 5% dal 1. gennaio 2000, indicando quale titolo di credito: "Sentenza di
divorzio 04.07.1997 Pretura di Locarno-Città alimenti impagati (21 mensilità
anteriormente a marzo 2000; giugno 1998-febbraio 2000 compreso); assegni
familiari; adeguamento carovita."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza di divorzio del
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città pronunciata tra le parti il 4
luglio 1997, con cui __________ è stato obbligato a versare contributi
alimentari a favore del figlio minorenne __________ di fr. 800.-- al mese, con versamento anticipato (doc. A p. 4
cifra 3). Con l'istanza in oggetto la procedente chiede il pagamento degli alimenti
per il figlio da giugno 1998 a febbraio 2000 compreso, di fr. 183.-- al mese
dal 1. gennaio 1998 a dicembre 2000 (36 mensilità) così come di fr. 184.20
quale adeguamento al carovita sino a dicembre 2000 compreso.
C. All'udienza di contraddittorio la procedente ha rilevato che,
compresa l'indicizzazione ed escluso l'assegno di legge, il contributo
alimentare ammontava a fr. 800.75 nel 1998, fr. 800.75 nel 1999 e fr. 813.85
nel 2000.
L'escusso
ha sostenuto di avere versato gli alimenti, rilevando che il contributo fissato
nella sentenza di divorzio era già comprensivo dell'assegno per i figli di fr.
183.-- al mese. Il versamento degli alimenti è stato effettuato sia su un conto
bancario, che su un conto postale che in contanti.
Replicando
la procedente ha negato il pagamento da parte dell'escusso dell'importo posto
in esecuzione. Inoltre la sentenza di divorzio non si esprime in merito agli
assegni per i figli. Secondo la legge cantonale i predetti assegni, se non vi è
diverso accordo, vanno a beneficio dei figli.
Con
la duplica l'escusso ha contestato le allegazioni di controparte.
D. Con sentenza 28 maggio 2001 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città ha parzialmente accolto l'istanza ritenendo la sentenza di
divorzio 4 luglio 1997 valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ex
art. 80 cpv. 1 LEF per il contributo alimentare di fr. 800.-- al mese da
versare a favore del figlio minorenne __________ (doc. A p. 4 cifra 3). In
prima sede è stato rilevato che l'importo preteso corrisponde a:
-
fr.
5'605.25 pari al contributo alimentare per __________ da giugno a dicembre 1998 (fr. 800.75 x 7)
-
fr.
9'609.-- pari al contributo alimentare per __________ per l'intero anno 1999
(fr. 800.75 x 12)
-
fr.
1'627.70 pari al contributo alimentare per __________ per gennaio e febbraio
2000 (fr. 813.85 x 2).
La
procedente ha poi chiesto il versamento di fr. 6'588.-- corrispondenti all'assegno
mensile per i figli di fr. 183.-- per 36 mesi, ossia da gennaio 1998 a dicembre
2000.
In
prima sede è stato rilevato che il totale dei predetti importi ammonta a fr.
23'429.95, tenuto conto dell'indicizzazione del contributo alimentare in
proporzione a quanto indicato dalla creditrice durante l'udienza di
contraddittorio, mentre sul PE è indicato l'importo di fr. 23'572.20. Il primo
giudice non ha ammesso l'importo di fr. 184.20 definito nell'istanza di rigetto
quale "adeguamento al carovita sino a dicembre 2000 compreso",
ritenuto che la calcolazione delle mensilità scoperte è avvenuta già
considerando il contributo indicizzato per gli anni 1998, 1999 e 2000 calcolato
dalla procedente medesima durante l'udienza del 3 maggio 2001. In prima sede è
poi stata respinta l'eccezione sollevata dall'escusso di avere già fatto fronte
all'onere alimentare, non avendo egli fornito nessuna prova documentale.
D'altro canto è stata respinta la pretesa di fr. 6'588.--, pari a 36 mensilità
di assegni per il figlio __________ a fr. 183.-- al mese, la sentenza di
divorzio non esprimendosi in merito alla questione a sapere se il contributo alimentare
di fr. 800.-- al mese fosse comprensivo o meno dell'assegno. Secondo il primo
giudice, un'interpretazione secondo il principio della buona fede delle tavole
processuali consente tuttavia di ritenere che la volontà dei coniugi al momento
della firma della convenzione relativa alle conseguenze accessorie, fosse
quella di considerare il contributo di fr. 800.-- come comprensivo dell'assegno
di legge.
In
prima sede il rigetto definitivo dell'opposizione è stato pertanto concesso per
fr. 16'841.95 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2000.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanze nelle sue allegazioni di prima sede. In
particolare ha rilevato che la testimonianza dei suoi figli potrebbe supplire
la mancanza di ricevute. Inoltre ha prodotto uno scritto 15 gennaio 2000 della
figlia __________
F. Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In
diritto:
1.a) Ex art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il
pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie, così come, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Il
rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso solo sulla base di decisioni
di merito o provvisionali che condannano a pagare una determinata somma di
denaro o a fornire delle garanzie (Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6, 38 e 41 ad art. 80 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 19 n. 30-32 p. 122/123).
b) In casu la sentenza di divorzio 4 luglio 1997 pronunciata dal
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città fra i coniugi __________
costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto definitivo
dell'opposizione ex art. 80 LEF per il contributo alimentare di fr. 800.-- al
mese fissato a favore del figlio minorenne __________ (doc. A p. 4 cifra 3).
2.a) Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Il
giudice deve verificare se l'estinzione, il pagamento o la prescrizione sono
validi dal punto di vista civilistico. L'estinzione e la proroga del termine
per il pagamento devono essere provati; renderli verosimili non è sufficiente.
Contrariamente a quanto previsto dall'art. 82 cpv. 2 LEF la prova dell'estinzione
e della proroga deve infatti avvenire tramite documenti. La prova documentale
deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere verosimile un motivo di
estinzione, esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci
(DTF 119 II 8; 115 III 100, 104 Ia 15; 102 Ia 367; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art.
81 LEF; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 3 ad art. 81
LEF).
b) Secondo l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa
la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
c) Nel caso di specie l'escusso ha eccepito di avere pagato alla
creditrice gli alimenti posti in esecuzione sia su un conto bancario, che
tramite un conto postale che in contanti, senza tuttavia fornire alcuna prova
documentale. In sede di appello __________ ha proposto l'audizione testimoniale
dei figli ed ha prodotto uno scritto 15 gennaio 2000 della figlia __________ risp.
un suo scritto 4 marzo 2001 alla patrocinatrice della procedente. Sia
l'audizione testimoniale dei figli che la produzione dei predetti documenti
sono prove proposte la prima volta in sede di appello, che per l'art. 321 cpv.
1 lett. b CPC non possono essere ammesse.
Per
quel che riguarda l'audizione di testi va rilevato in via abbondanziale che ex
art. 20 LALEF in procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione nessuna
prova per testimoni è ammissibile, se non quale dichiarazione scritta o perizia
di parte, prodotta contemporaneamente all'istanza scritta, se dall'attore, al
principio dell'udienza, se dal convenuto. Va però osservato, per quel che riguarda
le dichiarazioni scritte allestite appositamente per la procedura di rigetto da
persone, che se fosse ammessa la prova testimoniale, potrebbero essere proposte
come testi, che queste dichiarazioni non costituiscono documenti nel senso
dell'art. 81 cpv. 1 LEF (Staehelin,
op. cit. n. 4 ad art. 81 LEF). In casu non solo i figli dell'escusso in questa
procedura non avrebbero potuto essere sentiti ex art. 228 n. 2 CPC quali testi,
ma la predetta lettera redatta dalla figlia __________ non avrebbe potuto
essere considerata prova documentale ex art. 81 cpv. 1 LEF, nemmeno se fosse
stata prodotta già in sede pretorile.
Sulla
base delle precedenti considerazioni l'eccezione sollevata dall'escusso in
merito al preteso avvenuto pagamento degli alimenti destinati al figlio
__________ va pertanto respinta. Di
conseguenza va confermata la sentenza pretorile.
- L'appello 30 maggio 2001 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia:
-
L'appello 30 maggio 2001 __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 400.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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