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Numero d'incarto:
14.2000.86
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00086
Lugano
6 marzo 2001
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 maggio 2000 da
__________ patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dallo Studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________del 13/14 aprile 2000
dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
con sentenza 23 agosto 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza
è respinta.
§ Di conseguenza l'opposizione interposta al PE no.
__________ di data 13.04.2000 dell'UEF di Mendrisio, è confermata.
- La tassa di giustizia e le spese di fr. 280.00 sono
poste integralmente a carico della parte istante, che rifonderà altresì alla
controparte l'importo di fr. 1'000.00 a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con
atto 4 settembre 2000 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
con osservazioni 21 settembre 2000 la parte appellata si è opposta
al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 13/14 marzo 2000 dell'UEF di Mendrisio la
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 69'391.25 oltre interessi
al 5% dal 22 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito: "Contratto litraggio
n. __________del 26.03.1991 e fatture ____________________, __________,
__________, __________ dedotti gli acconti versati."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di litraggio n.
__________ stipulato con l'escusso il 26 marzo 1991 (doc. A) relativo alla
fornitura di carburante alla stazione di benzina di proprietà dell'escusso,
così come su diversi bollettini di consegna e le relative fatture (doc. D1-U2).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha rilevato che come
risulta dal verbale di udienza 18 novembre 1996 (doc. 1) le fatture sono state
contestate per iscritto. Egli ha poi eccepito di falso i bollettini e le
fatture, chiedendo la produzione degli originali. Il debitore ha in seguito
contestato anche la firma apposta sul contratto di litraggio prodotto in
fotocopia (doc. A), negandone l'autenticità. L'eccezione di falso è stata
infine sollevata anche in relazione al conteggio finale 10 settembre 1996 (doc.
C). Il debitore ha poi rilevato che i bollettini di versamento sono stati
prodotti in francese e tedesco, senza la necessaria traduzione. Inoltre vi
sarebbero delle discrepanze tra il contratto di litraggio e le fatture. La
procedente non ha però prodotto i giustificativi delle mutazioni di prezzo, a
seconda dell'evolversi del mercato, menzionate al punto 2 del contratto di litraggio.
Nemmeno per il previsto ribasso congiunturale indicato sempre al punto 2 e per
l'ulteriore ribasso di fine anno previsto al punto 16 del contratto di litraggio
sono stati forniti giustificativi. Inoltre, ad eccezione del primo bollettino
di consegna (doc. D), tutti gli altri non riportano nessun dato alla voce
"stato prima della consegna". D'altro canto la documentazione
prodotta, in particolare i conteggi e altri computi numerici non permettono una
chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili. Infine l'escusso ha
contestato che suo fratello __________ sia stato autorizzato a rappresentarlo
per quanto riguarda la firma dei bollettini.
D. Con sentenza 23 agosto 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
ha respinto l'istanza ritenendo che l'importo posto in esecuzione non è
desumibile dalla combinata lettura dei bollettini di consegna della merce e
delle relative fatture (doc. da D1 a U2). Infatti dai predetti bollettini di
consegna non è possibile determinare quale sia stato l'esatto quantitativo di
carburante fornito. In prima sede è poi stato rilevato che l'art. 2 del doc. A
prevede che "le fatture saranno compilate al prezzo per litro fissato
dalla Società, in vigore il giorno della fornitura per la vendita al
consumatore", il tutto ritenuto come "questi prezzi sono modificabili
ad ogni momento, secondo l'evoluzione del mercato" e come "la Società
avviserà il Distributore di ogni mutazione di prezzo". Le fatture agli
atti (doc. da D1 a U2) non specificano tuttavia il prezzo al litro del
carburante fornito, e nemmeno risulta che l'escusso sia stato reso edotto delle
mutazioni di prezzo del carburante. Per questi motivi la prima Giudice ha
respinto l'istanza, risultando superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni
sollevate dal debitore.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la
procedente riconfermandosi nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti)
b) Il
Tribunale federale ha deciso che la pretesa deve essere determinabile al
momento della firma del riconoscimento di debito, per cui ha negato il rigetto
dell'opposizione nel caso di una pretesa derivante da un conto corrente, di cui
era stato firmato solo il contratto di apertura (DTF 122 III 128; 106 III 100;
Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco,
n. 26 ad art. 82 LEF).
c) La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)
deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di
dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in
esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di
cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).
d) A
prescindere dalle diverse eccezioni sollevate dall'escusso in casu occorre
dapprima verificare se il contratto di litraggio (doc. A) considerato con i
bollettini di consegna e con le relative fatture (doc. D1- U2) può costituire
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Al
punto 2 del contratto di litraggio (doc. A), sottoscritto dalle parti il 26
marzo 1991, è stato stipulato quanto segue:
" L'acquisto dei carburanti avverrà
alle seguenti condizioni:
- le fatture saranno compilate al prezzo per litro fissato dalla Società,
in vigore
il
giorno della fornitura per la vendita al consumatore.
- I prezzi ufficiali di vendita della Società, fissati a partire dal
26.03.1991 sono i seguenti:
BENZINA SENZA PIOMBO Fr. 1.08/litro
SUPERCARBURANTE Fr. 1.16/litro
CARBURANTE DIESEL Fr. 1.10/litro
- I prezzi per le forniture effettuate con
camion-cisterna franco stazione di servizio del Distributore sono attualmente
fissati a:
BENZINA
SENZA PIOMBO Fr. 910.--/m3 ICA INCLUSA
SUPERCARBURANTE Fr. 990.--/m3 ICA INCLUSA
CARBURANTE DIESEL Fr. 930.--/m3 ICA INCLUSA **
margine netto: 17 cts al litro
-
questi prezzi sono modificabili ad ogni
momento, secondo l'evoluzione del mercato.
-
La Società avviserà il Distributore di ogni mutazione di prezzo.
**
un ribasso congiunturale di 2 cts/litro sarà concesso fino al momento in cui la
concorrenza metterà in mostra un prezzo inferiore di 6 cts/litro o più a quello
ufficiale."
Orbene
dall'esame dei bollettini di consegna, firmati da chi ha ricevuto la fornitura,
risulta che in questi documenti, al momento della consegna, sono stati indicati
unicamente i litri, il volume e il peso del carburante. Nessuna indicazione
appare per quel che riguarda il prezzo del carburante fornito. Solo in seguito,
sulle fatture inviate all'escusso, "compilate - secondo l'art. 2 del
contratto di litraggio (doc. A) - al prezzo per litro fissato dalla Società, in
vigore il giorno della fornitura per la vendita al consumatore", appaiono
il prezzo e l'eventuale ribasso, i quali variano a seconda dell'evoluzione del
mercato risp. di un eventuale ribasso congiunturale come previsto al predetto
punto 2 del contratto di litraggio. Dai documenti prodotti dalla procedente non
risulta però alcuna accettazione scritta in merito alle effettuate modifiche
dei prezzi, esigenza questa posta dal Tribunale federale che non ammette un
riconoscimento tacito in seguito a mancata contestazione da parte del debitore.
D'altro canto la sottoscrizione del contratto di litraggio non è sufficiente,
l'ammontare del debito posto in esecuzione non essendo in quel momento
determinabile. Questa soluzione s'impone, anche se nella procedura ordinaria il
giudice, nell'ambito del suo libero apprezzamento delle prove, può prendere in
considerazione l'approvazione tacita o per atti concludenti. Il rigetto
dell'opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura
sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione qualora egli disponga di un
riconoscimento di debito scritto (DTF 122 III 128, 106 III 99/100).
In
mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82
LEF, l'istanza presentata dalla __________ è stata a giusta ragione respinta.
- L'appello 4 settembre 2000 della __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia:
-
L'appello
4 settembre 2000 della __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 420.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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