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Numero d'incarto:
14.2000.85
Data decisione, Autorità:
22.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00085
Lugano
22 novembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella
causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 luglio 2000 presentata da
patr. dall’avv.
dott. __________
contro
patr. dall’avv.
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città
con sentenza 25
agosto 2000 ha così
deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo dal giorno __________alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello il 4 settembre 2000 da __________ che ne
postula l'annullamento;
il 25 settembre 2000
la parte appellata ha presentato le sue osservazioni;
richiamato
il decreto presidenziale 7/8 settembre 2000 che ha accordato all'appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 28 luglio 2000 __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 138'740.-- oltre interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio del 22 agosto 2000 __________ non è
comparso.
Con
sentenza 25 agosto 2000 il Pretore della Giuriszione di Locarno-Città ne ha
pronunciato il fallimento.
C. Con atto di appello 4 settembre 2000 __________ ha argomentato che
nei suoi confronti il 2 gennaio 1992 è già stato aperto un fallimento.
Nell'ambito di tale procedura suo fratello __________ ha notificato
l'esclusione dell'appellante dalla Carrozzeria __________ in base all'art. 578
CO, con la richiesta di trasformare la società in ditta individuale. L'UEF non
ha mai dato seguito a questa richiesta né durante la procedura di fallimento,
né a fallimento concluso. L'attività aziendale è stata però ripresa solo da
__________, il quale ha assunto l'escusso quale dipendente salariato.
L'appellante ha sostenuto che, indipendentemente dal perdurare illegittimo
della sua iscrizione a Registro di commercio, egli non può essere assoggettato
alla procedura di fallimento in esame.
D. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto:
1.a) Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento
può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L'appellante sostiene di non essere assoggettato alla procedura di
fallimento, per cui ha chiesto l'annullamento della sentenza con cui è stato
dichiarato il suo fallimento.
Ex
art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria
di fallimento, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
In
merito alla validità della comminatoria di fallimento decide l'Autorità di
vigilanza. La sua decisione relativa ad una comminatoria nulla va comunicata al
giudice del fallimento (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 3 ad art. 172
LEF).
Con
sentenza 17 ottobre 2000 (inc. CEF VIG 15.2000.123), cresciuta in giudicato,
questa Camera, quale autorità di vigilanza sull'operato degli Uffici esecuzione
e fallimenti, ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ contro
l'emissione da parte dell'UEF di Locarno della comminatoria di fallimento 19/20
giugno 2000 nell'ambito dell'esecuzione n. 505'015 in esame e accertato che
quest’ultima è valida. Di conseguenza la dichiarazione di fallimento impugnata,
decisa ex art. 166 LEF sulla base di una valida comminatoria di fallimento e
del relativo PE è stata correttamente pronunciata dal Pretore della
Giurisdizione di Locarno-Città.
- L'appello 4 settembre 2000 di __________ va quindi respinto. Di
conseguenza, essendo stato concesso all'appello effetto sospensivo parziale, il
fallimento va di nuovo pronunciato.
La
tassa di giustizia è a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
- L'appello 4 settembre 2000 di __________, è respinto.
1.1.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di
__________ a far tempo da mercoledì __________ alle ore 10.00.
-
La tassa di giustizia di fr. 90.--, già anticipata da __________
resta a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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