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Numero d'incarto:
14.2000.102
Data decisione, Autorità:
22.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00102
Lugano
22 novembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 luglio 2000 presentata da
contro
__________ patr. dall’avv. __________
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 4
ottobre 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________, società in nome collettivo, __________, a far
tempo dal giorno __________ alle ore 15.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 12 ottobre 2000 da __________ che ne
postula l'annullamento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata
l'ordinanza presidenziale 20 ottobre 2000 con la quale all'appello è stato accordato
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 20 luglio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 1'621.65 oltre interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio nessuno è comparso.
C. La ______________ ha postulato l'annullamento del fallimento
sostenendo di avere raggiunto un accordo con la creditrice, per cui ha ritenuto
che l'udienza di contraddittorio in Pretura, fissata per il 10 agosto 2000,
fosse stata rinviata. Il 30 agosto 2000 ha pagato un primo acconto di fr.
400.-- (doc. H). Mentre si apprestava a regolare ratealmente il proprio debito
residuo, è stato dichiarato il fallimento. In seguito ha proceduto a saldare
sia il debito che gli interessi e le spese (doc. G e M). L'appellante ha poi
asserito di avere provato con i fatti di poter continuare la sua attività.
Infatti dal 5 ottobre 2000, giorno successivo al decreto di fallimento, all'11
ottobre 2000 ha versato all'UEF di Locarno fr. 2'026.80 (doc. I), oltre
chiaramente al pagamento dell'intero credito della __________ (doc. L).
Considerato
in
diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto oppure
-
l’importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore, o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento .
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici
non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente
far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità
deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi
creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una
difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono
insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto
di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della
solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Roger Giroud; Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift
H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p.
172).
b) In prima sede il fallimento della __________ e __________ è stato
decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell'importo
di fr. 1'621.25 dedotto il versamento effettuato il 30 agosto 2000 di fr.
400.-- (doc. H). La relativa esecuzione n. 513'670 è stata saldata dalla
debitrice con il versamento di fr. 1'544.50 (doc. G e L), per cui è adempiuto
il requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne la solvibilità dell'appellante va osservato che dall'estratto
delle esecuzioni 12 luglio 2000 (doc. A) risultano sei esecuzioni per importi modesti,
l'importo più esiguo ammontando a fr. 496.30 e quello più elevato a fr.
2'175.37. La debitrice ha poi provato di avere versato successivamente al 4 ottobre
2000, giorno in cui è stato pronunciato il suo fallimento, fr. 2'026.80 all'UEF
di Locarno, producendo un estratto 12 ottobre 2000 (doc. I) del conto relativo
al suo fallimento, sul quale è stata contabilizzata la predetta somma. Orbene
di fronte a questo versamento e alla volontà pertanto dimostrata di pagare anche
gli importi ancora scoperti così come al fatto che l'appellante non si trova
da tempo indeterminato in una situazione di illiquidità, pure il requisito
della solvibilità appare adempiuto.
Risultando
pertanto ossequiati i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, la dichiarazione
di fallimento impugnata deve essere annullata.
- L'appello 12 ottobre 2000 della __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L’appello 12 ottobre 2000 della __________ è accolto.
-
La dichiarazione di fallimento 4 ottobre 2000
pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna inc.
EF.2000.00379, nei confronti della __________ è annullata.
-
La tassa di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________
-
Le spese
dell'ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito,
sono poste a carico della __________
II. La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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